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	<title>infotel sistemi &#187; sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>5 MILIONI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL 2009</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Due milioni e 40 mila euro per l’assunzione a tempo determinato di un centinaio di tecnici laureati per il potenziamento dei servizi Presal. E’ la parte più rilevante dei 5 milioni di euro stanziati per il 2009 dalla Regione Lazio per il nuovo piano regionale triennale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posttext">
<div class="posttext-decorator1">
<div class="posttext-decorator2">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Due milioni e 40 mila euro per l’assunzione a tempo determinato di un centinaio di tecnici laureati per il potenziamento dei servizi Presal. E’ la parte più rilevante dei 5 milioni di euro stanziati per il 2009 dalla Regione Lazio per il nuovo piano regionale triennale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie da lavoro che ha ottenuto il parere favorevole dalla commissione speciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, presieduta da Fabio Armeni (FI-Pdl).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
Nelle piante organiche del Presal, i servizi di ispezione delle Asl, c’è infatti una grave carenza di personale, come ha spiegato il vice presidente della Giunta regionale Esterino Montino: “Mancano 312 unità su 759, in particolare tecnici laureati (ingegneri, chimici, ecc.), figure professionali decisive per i controlli. In alcune Asl la situazione è disperata. Ad esempio, alla Roma B mancano 40 persone, nella E, 35. Tuttavia – ha proseguito Montino – una certa attività è stata svolta. Nell’edilizia, il settore più esposto, nel 2008 è stata notificata l’apertura di 18.118 cantieri, di questi quasi 6000 sono stati ispezionati e accertate violazioni nella quasi totalità, erogando ammende per 6 milioni e 329 mila euro.”</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
Soddisfazione è stata espressa dal presidente Armeni e da tutta la commissione che ha invitato a far presto nella definitiva approvazione del piano. Nelle linee guida, oltre al potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza, inclusa la prosecuzione e sviluppo del piano regionale amianto, la realizzazione di iniziative di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro negli istituti scolastici di II grado, la realizzazione di strumenti e campagne informative, con particolare riferimento alle iniziative rivolte ai lavoratori stranieri e altri programmi, come il potenziamento delle attività dell’Osservatorio regionale presso l’Asp (Agenzia Sanità Pubblica).“</span>
</p>
<p style="text-align: justify;">fonte iris</p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Interpelli in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SZhXJGYNHJI/AAAAAAAAAs4/bF8DL4aXioo/s1600-h/images.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303084375071333522" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 102px; height: 102px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d1111_images.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.</p>
<p>La risposta in sintesi:</p>
<p>&#8220;&#8230;. Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Datore di lavoro con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al fatto se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Dichiarazione valutazione rischi da parte della azienda utilizzatrice</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 settembre 2007, ad un interpello della Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) relativamente alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Min. Lavoro: interpello &#8211; amianto e benefici per i lavoratori</strong></p>
<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all&#8217;amianto, ha affermato che &#8220;relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate da i lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative, è stata progressivamente estesa l&#8217;operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all&#8217;INAIL l&#8217;accertamento dell&#8217;esposizione qualificata del lavoratore all&#8217;amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale anche per periodi successivi all&#8217;entrata in vigore della legge n. 257/1992. Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell&#8217;accertata esposizione qualificata ultradecennale all&#8217;amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione&#8221;.</p></div>
<div style="text-align: justify;">infotel d lgs 81 2008</div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d1111_A8O1oS1Ol3A" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>Interpelli in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SZhXJGYNHJI/AAAAAAAAAs4/bF8DL4aXioo/s1600-h/images.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303084375071333522" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 102px; height: 102px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f6631_images.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.</p>
<p>La risposta in sintesi:</p>
<p>&#8220;&#8230;. Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.&#8221;.</p></div>
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<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Datore di lavoro con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al fatto se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Dichiarazione valutazione rischi da parte della azienda utilizzatrice</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 settembre 2007, ad un interpello della Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) relativamente alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.&#8221;.</p></div>
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<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Min. Lavoro: interpello &#8211; amianto e benefici per i lavoratori</strong></p>
<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all&#8217;amianto, ha affermato che &#8220;relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate da i lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative, è stata progressivamente estesa l&#8217;operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all&#8217;INAIL l&#8217;accertamento dell&#8217;esposizione qualificata del lavoratore all&#8217;amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale anche per periodi successivi all&#8217;entrata in vigore della legge n. 257/1992. Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell&#8217;accertata esposizione qualificata ultradecennale all&#8217;amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione&#8221;.</p></div>
<div style="text-align: justify;">infotel d lgs 81 2008</div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c0be4_540365039" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>Sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/01/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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Più qualità ma soprattutto più sicurezza sui luoghi di lavoro: questa la priorità che la Regione Toscana si è data nella ripartizione delle risorse per la formazione assegnate alla Toscana dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
In totale si tratta di 12 milioni e 560mila euro destinati alla  formazione dei lavoratori sulla base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="https://www.blogger.com/comment.g?blogID=637920430438212876&amp;postID=7023026002014472786"></a></span></p>
<div><span style="color: #993300;"><strong>Più qualità ma soprattutto più sicurezza sui luoghi di lavoro</strong></span>: questa la priorità che la Regione Toscana si è data nella ripartizione delle risorse per la formazione assegnate alla Toscana dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.</div>
<p><span style="color: #333399;"><strong>In totale si tratta di 12 milioni e 560mila euro destinati alla  formazione dei lavoratori sulla base della legge 236 del &#8216;93. </strong></span></p>
<p>&#8220;La giunta regionale &#8211; ha spiegato l&#8217;assessore al lavoro, Gianfranco Simoncini &#8211; ha deciso le priorità con cui verranno assegnate le risorse in base ad un criterio guida principale che è quello della sicurezza<br />
sul lavoro,  unito alla maggiore qualificazione e riqualificazione del personale&#8221;.</p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Vi è però anche una quota di un milione di euro destinata specificatamente alla formazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali</strong>,</span> l&#8217;assunzione di disoccupati a seguito di crisi aziendali o in zone o settori in crisi dove vi siano stati accordi in tal senso con le parti sociali.</p>
<p><strong>La quota maggiore, per un importo di 4.288.570 euro (il 41% del  totale) rappresenta il plafond assegnato alle 10 province</strong>, al circondario Empolese-Valdelsa e a quello Val di Cornia, per piani formativi aziendali e pluriaziendali, territoriali o settoriali o di filiera, che puntino alla qualità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<p>Una quota di poco inferiore, pari a 4 milioni e 183 mila euro (il 40% del totale) è invece destinata a voucher individuali per quei lavoratori che siano coinvolti in processi di mobilità o interessati ad ammortizzatori sociali, oppure abbiano più di 45 anni o ancora siano in possesso della sola licenza di scuola dell&#8217;obbligo, oppure siano a tempo determinato, o ancora siano donne in età fra i 35 e 45 anni.</p>
<p><strong>Inoltre il voucher potrà essere attribuito a quei lavoratori che  chiedono di frequentare corsi per la sicurezza sul lavoro</strong>. I voucher, che avranno un importo massimo di 3 mila euro, saranno assegnati attraverso un avviso regionale con attuazione provinciale.</p>
<div><span><span>Fonte La Nazione</span></span></div>
<div>infotel d lgs 81 2008</div>
<p><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/72bcc_506021880" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Linee programmatiche dell&#8217;attività di vigilanza</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/11/linee-programmatiche-dellattivita-di-vigilanza/</link>
		<comments>http://www.infotelsistemi.com/2008/11/linee-programmatiche-dellattivita-di-vigilanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il ministero del Lavoro ha diramato le Linee programmatiche dell&#8217;attività di vigilanza per l&#8217;anno 2009 per una più efficace ed incisiva azione di vigilanza finalizzata all&#8217;individuazione di fenomeni di rilevante impatto economico-sociale. Tra questi: la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero, il lavoro minorile, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, il fenomeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il ministero del Lavoro ha diramato le Linee programmatiche dell&#8217;attività di vigilanza per l&#8217;anno 2009 per una più efficace ed incisiva azione di vigilanza finalizzata all&#8217;individuazione di fenomeni di rilevante impatto economico-sociale. Tra questi: la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero, il lavoro minorile, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, il fenomeno delle false prestazioni nel settore agricolo, la vigilanza in materia di appalti illeciti, il lavoro irregolare degli stranieri, i fenomeni di elusione contributiva, l&#8217;inserimento lavorativo dei soggetti disabili, la disciplina sulle pari opportunità.</div>
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