Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta una figura fondamentale all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva della stessa: viene consultato dal datore di lavoro per la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR e partecipa alle riunioni periodiche. È necessario quindi un continuo scambio di informazioni seguendo il principio del miglioramento continuo quale principio base della stessa normativa sulla sicurezza. Il RLS ha diritto ad una formazione particolare per poter svolgere al meglio il proprio ruolo e rappresentare in modo soddisfacente i lavoratori sulle questioni della sicurezza.
la modifica apportata dal DLgs 106/09 all’art. 18 (comma 1 lett. O) del Dlgs 81/08 (Il documento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in azienda) è in netto contrasto con l’art. 3 comma 1 lett. E delle Legge 123/ 07. La Legge 123, infatti, afferma che “Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (DVR)” e non pone nessun vincolo alle modalità d’utilizzo del DVR da parte degli Rls (incluso, quindi, la possibilità di consultarlo fuori dall’azienda).
Per effettuare tale comunicazione e' pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.
giovedì, marzo 11, 2010
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