Nota di precisazione sull’obbligo del datore di lavoro di consegnare il DVR agli Rls
la modifica apportata dal DLgs 106/09 all’art. 18 (comma 1 lett. O) del Dlgs 81/08 (Il documento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in azienda) è in netto contrasto con l’art. 3 comma 1 lett. E delle Legge 123/ 07. La Legge 123, infatti, afferma che “Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (DVR)” e non pone nessun vincolo alle modalità d’utilizzo del DVR da parte degli Rls (incluso, quindi, la possibilità di consultarlo fuori dall’azienda).











martedì, settembre 29, 2009
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