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	<title>infotel sistemi &#187; documento di valutazione dei rischi</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>Checklist ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[checklist]]></category>
		<category><![CDATA[documento di valutazione dei rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) ha predisposto una breve guida (17 pagine) dedicata alla verifica di correttezza nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nella guida, si ricorda in modo esaustivo quali sono le misure generali di tutela dei lavoratori, di cui il datore di lavoro deve tenere conto.  La guida ha lo scopo “dichiarato” di aiutare i datori di lavoro nel redigere il documento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">L’<strong><span style="color: #993300;">ISPESL</span></strong> (<em>Istituto Superiore per la  Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro</em>) ha predisposto una breve guida  (<em>17 pagine</em>) dedicata alla verifica di correttezza nella compilazione  del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza e la salute dei  lavoratori nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Nella guida, si ricorda in modo esaustivo quali  sono le misure generali di tutela dei lavoratori, di cui il datore di lavoro  deve tenere conto. La guida ha lo scopo  “dichiarato” di aiutare i datori di lavoro nel redigere il  documento.</span></span></p>
<p><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Infatti, nell’analizzare i luoghi di lavoro di cui è  responsabile questi può avvalersi di opportune checklist. Le <strong>checklist</strong> <span style="text-decoration: underline;"><em>non possono però sostituire il  documento</em></span>, che deve essere il risultato di verifiche dirette nelle  aree di lavoro. Tuttavia, possono risultare utili per evitare possibili errori e  omissioni.</p>
<p>La guida passa infine a  fornire indicazioni specifiche in relazione ai diversi settori di attività:<br />
-  <em>Strutture edilizie &#8211; sicurezza e benessere dei lavoratori;<br />
- Macchine ed  impianti;<br />
- Attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano  di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di  valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle  manutenzioni.</em></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em><br />
</em></span></p>
<p><strong> </strong><span style="font-size: large;"><strong><a title="check list" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.243">Scarica  check-list</a></strong></span></p>
<img src="http://www.infotelsistemi.com/?ak_action=api_record_view&id=2443&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
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		<title>Firma del Rls sul Documento di valutazione dei rischi (DVR)</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[documento di valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>

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		<description><![CDATA[Domanda
L&#8217;RSPP mi ha sottoposto &#8220;l&#8217;addendum al documento di valutazione dei rischi&#8220; da sottoscrivere in cui spiegano che il DVR elaborato in conformità al art. 4 della 626 è rispondente al art 28 della legge 818 e la rielaborazione avverrà come detta l&#8217;art. 29 della suddetta legge.  Come devo agire?

Risposta
La richiesta dell&#8217;azienda di firmare un&#8217;appendice (addendum) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Domanda</strong></span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L&#8217;<strong>RSPP</strong> mi ha sottoposto <strong>&#8220;l&#8217;<span style="color: #ff6600;">addendum al documento di valutazione dei rischi</span>&#8220;</strong> da sottoscrivere in cui spiegano che il DVR elaborato in conformità al art. 4 della 626 è rispondente al art 28 della legge 818 e la rielaborazione avverrà come detta l&#8217;art. 29 della suddetta legge.  Come devo agire?</span></p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="font-size: small;"><strong>Risposta</strong></span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="font-size: small;">La richiesta dell&#8217;azienda di firmare un&#8217;appendice (addendum) in cui si attesta che il DVR esistente, redatto ai sensi della 626, sarà conforme all&#8217;art. 29 del Dlgs 81 è da rifiutare.</span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="font-size: small;">IL Dvr da firmare è quello redatto ai sensi degli <span style="color: #339966;"><strong>art 28-29 del Dlgs 81/08;</strong></span> devi firmare solo dopo aver analizzato bene il DVR e se condividi quello che c&#8217;è scritto.</span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="font-size: small;">Il termine, per le aziende, di rifare il DVR ai sensi del D Lgs 81 è già <span style="color: #800080;">scaduto</span> a <strong>gennaio 2009</strong>; quindi la tua azienda è già soggetta alle sanzioni previste dal <strong>D lgs 81</strong>.</span></p>
</blockquote>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Domanda</strong></span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Oggi abbiamo una riunione sulla sicurezza con il RSPP ed un consulente esterno; i dubbi che ho sono relativi alla &#8220;data certa&#8221; che, secondo me, si presta a molte interpretazioni. Mi è stato fatto osservare che si tratterebbe solo di cambiare le date sul DVR precedente e di aggiungere gli aggiornamenti e le integrazioni richiesti dalle ASL a seguito dell&#8217;ultimo incidente.</span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Risposta</strong></span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L’obbligo della “data certa” del DVR è stato oggetto di varie interpretazioni, quella più “restrittiva” sostiene che la data andrebbe messa su ogni pagina del DVR; in ogni caso, comunque, almeno sulla pagina finale del DVR, ci devono essere la data di effettuazione e le firme di: <span style="color: #008080;"><strong>Datore di lavoro, Rspp, Rls, medico competente.</strong></span></span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">Il DVR, secondo il D lgs 81, deve avere le seguenti caratteristiche:</span></strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">individuare i rischi per reparti-uffici, mansione e lavoratore</span></strong></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">valutarli ( secondo la matrice P*G, probabilità * gravità delle conseguenze)</span></strong></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">individuare le misure di prevenzione e protezione</span></strong></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">individuare le procedure ed i referenti per la loro attuazione</span></strong></span></span></p>
</li>
<li>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>indicare, rispetto alla gravità del rischio, i tempi per l’attuazione delle misure</strong></span></span>.</span></p>
</li>
</ul>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Quindi bisogna verificare se nel DVR per ogni rischio individuato ci sia la valutazione (espressa con un valore numerico dato dal prodotto PxD); l’indicazione delle misure da attuare; le modalità d’attuazione delle misure ed il nome di chi le attua (il Rspp, il preposto ecc); i tempi per l’attuazione.</span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Questo è lo schema che deve avere un DVR secondo il D l gs 81; chiaramente un Rls, prima di firmarlo, deve verificare se la Valutazione dei rischi corrisponde alla realtà delle condizioni di lavoro. L’acquisizione di queste competenze è lo scopo fondamentale del corso per Rls organizzato dalla Fiom.</span></p>
<p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><em>FONTE CGIL</em></span></span></p>
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		<title>Interpelli in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/02/interpelli-in-materia-di-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico
La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SZhXJGYNHJI/AAAAAAAAAs4/bF8DL4aXioo/s1600-h/images.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5303084375071333522" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 102px; height: 102px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f6631_images.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Consegna del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 52 del 19 dicembre 2008, ha risposto ad un quesito della Confcommercio, in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico.</p>
<p>La risposta in sintesi:</p>
<p>&#8220;&#8230;. Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Datore di lavoro con compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 3 marzo 2008, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito al fatto se il datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Dichiarazione valutazione rischi da parte della azienda utilizzatrice</strong></p>
<p>La Direzione Generale per l&#8217;Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 17 settembre 2007, ad un interpello della Confederazione Italiana delle Associazioni delle Imprese Fornitrici di Lavoro Temporaneo (Confinterim) relativamente alla prassi, nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nell’acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con l’utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice che attesti l’esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs. n. 626/1994 presso l’azienda utilizzatrice medesima, si è così espressa:</p>
<p>&#8220;&#8230;.si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell’impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilità contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilità l’azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo all’utilizzatore l’esecuzione della valutazione dei rischi con la modalità dell’autocertificazione (v. art. 4, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dell’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.&#8221;.</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Min. Lavoro: interpello &#8211; amianto e benefici per i lavoratori</strong></p>
<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all&#8217;amianto, ha affermato che &#8220;relativamente alla salvaguardia delle aspettative maturate da i lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, con successive disposizioni normative, è stata progressivamente estesa l&#8217;operatività della disciplina previgente, in base alla quale non era precluso all&#8217;INAIL l&#8217;accertamento dell&#8217;esposizione qualificata del lavoratore all&#8217;amianto, in relazione alla concreta situazione fattuale anche per periodi successivi all&#8217;entrata in vigore della legge n. 257/1992. Da ciò consegue, altresì, che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell&#8217;accertata esposizione qualificata ultradecennale all&#8217;amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono perfezionare i requisiti pensionistici, anche in base al beneficio di cui trattasi, successivamente alla data del 2 ottobre 2003, anche qualora alla medesima data, non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione&#8221;.</p></div>
<div style="text-align: justify;">infotel d lgs 81 2008</div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c0be4_540365039" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>L 129 PROROGA</title>
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		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:53:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Proroga al 1° gennaio 2009]]></category>
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		<description><![CDATA[L 129 PROROGA Proroga al 1° gennaio 2009 per l&#8217;adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico.
Scarica Documento &#62;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L 129 PROROGA<span style="color: #ff0000;"><strong> Proroga al 1° gennaio 2009</strong></span> per l&#8217;adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico.</p>
<p><a title="Download" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php" target="_blank"><span style="font-size: large; font-family: book antiqua,palatino; color: #0000ff;"><strong>Scarica Documento</strong></span><span style="color: #0000ff;"> &gt;</span></a></p>
<p><a href="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2008/12/search-message-48x48x32b.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1370" title="search-message-48x48x32b" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2008/12/search-message-48x48x32b.png" alt="" width="48" height="48" /></a></p>
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		<title>Documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/01/documento-di-valutazione-dei-rischi-unicamente-su-supporto-informatico-2/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[INTERPELLO N. 52/2008 Roma, 19 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Confcommercio Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018453 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #008000;"><strong>INTERPELLO N. 52/2008 Roma, 19 dicembre 2008</strong></span> Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Confcommercio Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018453 </span></p>
<p><span>Oggetto</span>: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del <span>documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</span>.</p>
<p>La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. In particolare si chiede se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l&#8217;espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.</p>
<p>Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.</p>
<p>L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.</p>
<p>Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.</p>
<p>La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.</p>
<p>La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni (in tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno).</p>
<p>Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.</p>
<p>Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.</p>
<p>Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.</p>
<p><span>IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) </span></div>
<div style="text-align: justify;">infotel d lgs 81 2008</div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6dbf3_515981933" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>Documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico</title>
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		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[INTERPELLO N. 52/2008 Roma, 19 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Confcommercio Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018453 


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #ff0000;"><strong>INTERPELLO N. 52/2008</strong></span> Roma, 19 dicembre 2008 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Confcommercio Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0018453 </span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong><span>Oggetto</span></strong>: <strong>art. 9, D.Lgs. n. 124/2004</strong> – consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del <span>documento di valutazione dei rischi unicamente su <strong>supporto informatico</strong></span>.</p>
<p>La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. In particolare si chiede se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operatività dell’unità stessa (normalmente dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l&#8217;espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)”.</p>
<p>Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.</p>
<p>L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.</p>
<p>Il comma 5 dell’art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.</p>
<p>La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il documento inerente la valutazione dei rischi dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sua consultazione.</p>
<p>La problematica scaturiva dalla formulazione dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di “accesso” al documento sulla valutazione dei rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni (in tal senso è la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno).</p>
<p>Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.</p>
<p>Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la “consegna del documento” è da valutare se la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di competenza e consultabile all’interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.</p>
<p>Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del rls.</p>
<p><span>IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) </span></div>
<div style="text-align: justify;">consorzio infotel software tecnici d lgs 81 testo unico 0828 346501</div>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1b83d_515981428" alt="" width="1" height="1" /></p>
<img src="http://www.infotelsistemi.com/?ak_action=api_record_view&id=1458&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
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		<title>DVR SYSTEM V. 1.5</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/dvr-system-v-15-14/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:33:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
Scarica Demo


Software di composizione rapida per la redazione del (DVR) documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 , comprensivo di schede di sicurezza.
DVR SYSTEM è il compositore rapido per la redazione del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D. Lgs 81 2008 Testo Unico Sicurezza.
DESCRIZIONE SOFTWARE
DVR SYSTEM permette di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SNyWWuS0U4I/AAAAAAAAAZU/46Ku7JrJCpk/s1600-h/dvr_system70.png"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5250236582735401858" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ff47d_dvr_system70.png" border="0" alt="" /></a><br />
<span><span><a href="http://www.consorzioinfotel.it/software/dvr_system.asp"><span><span>Scarica Demo</span></span></a><br />
<span><br />
</span></span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span><span>Software di composizione rapida per la redazione del (DVR) documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 ,</span></span> <span><span>comprensivo di schede di sicurezza</span>.</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span><span><strong><span>DVR SYSTEM</span> è il compositore rapido per la redazione del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del <span>D. Lgs 81 2008</span> Testo Unico Sicurezza.</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span><strong>DESCRIZIONE SOFTWARE</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span><span><strong>DVR SYSTEM</strong></span> permette di redigere in pochi minuti un Documento di Valutazione dei Rischi utilizzando schede tecniche (in formato MS Word) in cui è riportata la classificazione dei rischi, le misure di prevenzione da adottare ed i DPI obbligatori, per le fasi lavorative, le attrezzature, le sostanze, le opere provvisionali.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span><span><strong>DVR SYSTEM</strong></span> consente:</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span><span>l’archiviazione di tutti i lavori con i relativi documenti composti</span></span></li>
<li><span><span>di operare in modalità Wizard, per la veloce autocomposizione di un DVR dall’inserimento dei dati generali dell’azienda alla scelta delle schede tecniche</span></span></li>
<li><span><span>di utilizzare un set di schede tecniche (Fasi Lavorative, Attrezzature, Sostanze, Opere Provvisionali) già a corredo del programma, da arricchire e personalizzare</span></span></li>
<li><span><span>una completa interoperabilità con MS-Word: il template di stampa ed il documento finale possono essere facilmente ed agevolmente personalizzati e adattati in ogni momento alle esigenze dell’utente, che potrà inserire immagini, grafici, tabelle e tutto ciò che riterrà opportuno.</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span><span><strong>CARATTERISTICHE TECNICHE</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span><span><strong>DVR SYSTEM</strong></span> si avvale della tecnologia XML, in questo modo diventa molto semplice e rapido lavorare e condividere i propri lavori con altri utenti.<br />
Tra le caratteristiche principali del programma, si evidenziano:</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;" type="disc">
<li><span><span>agevole trasportabilità dei lavori, perché si opera con file di dimensioni ridotte</span></span></li>
<li><span><span>semplicità nell’effettuare il Back-up dei dati</span></span></li>
<li><span><span>facilità di pubblicazione sul web dei propri lavori per la condivisione del Know-how.</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Inoltre, grazie a specifiche funzionalità del programma si ha:</span></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span><span>la possibilità di tenere aperti contemporaneamente più lavori e di effettuare interscambio di informazioni (copia/incolla/taglia dati)</span></span></li>
<li><span><span>una completa e chiara visione del lavoro tramite un menù laterale (Status Navigator) che consente un veloce inserimento dei dati</span></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Per un veloce apprendimento di tutte le funzionalità di <strong>DVR SYSTEM</strong>, l’utente avrà a disposizione tutor multimediali ed il manuale d’uso in formato pdf.</span></span></p>
<img src="http://www.infotelsistemi.com/?ak_action=api_record_view&id=683&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
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