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	<title>infotel sistemi &#187; D lgs.81/08</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>D lgs 81 sicurezza sul lavoro</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong><span style="color: #ff6600;">decreto legislativo 81/08</span></strong>, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo I</strong> del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo II e III</strong> disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo IV</strong> è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>titoli successivi</strong> disciplinano: <span style="color: #339966;">segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione del decreto sono stati <em><strong>abrogati</strong></em>, fra gli altri, <span style="color: #00ff00;"><strong>i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo <em><strong>81/2008</strong></em>, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.</p>
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		<title>sul campo di applicazione del Testo Unico&#8230;</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:02:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Quali sono i soggetti CHE NON HANNO ALCUN OBBLIGO IN AMBITO SICUREZZA ???
Scopri di Più
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono i soggetti CHE NON HANNO ALCUN OBBLIGO IN AMBITO SICUREZZA ???</p>
<p><a title="d lgs 81" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_plugins/forum/forum.php" target="_blank"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #ff6600;">Scopri di Più</span></a></p>
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		<title>d lgs 81 FAQ</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo I del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo IV è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza;<br />
movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore,<br />
ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive.
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><span><strong> </strong><strong>APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)<br />
1) Da quando il D.Lgs. 81/08 è pienamente in vigore?</strong></span></p>
<p><span>l DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art.306 del Decreto.</span></p>
<p>In particolare: le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 (in questo senso ha operato la Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art. 306 del DLgs 81/2008).</p>
<p>Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94. Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.</p>
<p>Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/ formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. In pratica, e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/ 2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto, si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica e alle buone prassi di cui all’art.181.</p>
<p>2) Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ho elaborato alcuni Documenti di Valutazione dei Rischi 626 presso alcune Aziende, comprensivi della Valutazione del Rischio Chimico, Vibro e Rumore. Dato che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc&#8230; del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi<br />
del D.Lgs. 187 e 195 sarebbe fattibile fare una dichiarazione che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?</p>
<p><span>L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa».</span></p>
<p>Per quanto attiene ai rischi specifici va specificato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008.</p>
<p><span><strong><a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.235.2"><span>Scopri di più</span><br />
</a></strong></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;data certa&#8221; prevista dal D.lgs. 81/08</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/11/la-data-certa-prevista-dal-dlgs-8108/</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:27:08 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La &#8220;data certa&#8221; prevista dal D.lgs. 81/08
 
Scopri di piu&#8217;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;data certa&#8221; prevista dal D.lgs. 81/08</p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: medium; color: #888888; font-family: comic sans ms,sans-serif;"><a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_plugins/forum/forum.php">Scopri di piu&#8217;</a></span></p>
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		<title>Sicurezza e sospensione dell&#8217;attività imprenditoriale</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sicurezza e sospensione dell'attività imprenditoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 18 settembre 2008 il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha emanato una direttiva in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza. Con essa viene ridefinito il ruolo istituzionale degli ispettori che, in una nuova logica di servizio e non più di mero esercizio di potere, dovranno creare un clima collaborativo con l’azienda e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 18 settembre 2008 il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha emanato una direttiva in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza. Con essa viene ridefinito il ruolo istituzionale degli ispettori che, in una nuova logica di servizio e non più di mero esercizio di potere, dovranno creare un clima collaborativo con l’azienda e i lavoratori ispezionati. La direttiva chiede di non dare seguito alle richieste anonime di ispezione. Il fine ultimo della direttiva è quello di evitare discriminazioni e di non punire esasperatamente le microimprese. In particolare, la sospensione dovrà avere decorrenza delle ore 12 del giorno successivo a quello di accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell’attività in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso la sospensione va impartita con effetto immediato. Infine, la direttiva ritiene che la sospensione non debba colpire la micro impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><span><span>Per leggere e scaricare il documento in formato pdf cliccare sull&#8217;icona sottostante.</span></span></strong></span></p>
<p><a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?list.14"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5264455652646103714" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 16px; height: 16px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cc756_acrobat_16x16.gif" border="0" alt="" /></a></p>
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		<title>Le principali novità del Testo Unico</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/le-principali-novita-del-testo-unico-3/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
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		<category><![CDATA[D lgs.81/08]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs81]]></category>
		<category><![CDATA[portale d lgs 81]]></category>

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		<description><![CDATA[Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Le disposizioni contenute nel <strong>decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 </strong>costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l&#8217;art.1 comma 1 del <strong>dlgs.81/08</strong>). Le principali novità <strong>PER I DATORI DI LAVORO</strong>:La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla  a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazionele aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29) Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55) Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26) PER I LAVORATORI:  Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).</span></p>
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		<title>sicurezza ex 626 d. lgs 81 2008: SGSL</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[D lgs.81/08]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs81]]></category>
		<category><![CDATA[Linea guida UNI-INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS 18001:2007]]></category>
		<category><![CDATA[portale d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[SGSL]]></category>
		<category><![CDATA[sistema organizzativo aziendale]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 30 del nuovo Decreto Legislativo sulla sicurezza (non ancora pubblicato; il testo può essere soggetto a lievi modifiche fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che &#8220;In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 30 del nuovo <span style="color: #2ba94f;">Decreto Legislativo sulla sicurezza</span> (non ancora pubblicato; il testo può essere soggetto a lievi modifiche fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che <span style="font-style: italic;">&#8220;In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle <span style="color: #2ba94f;"><span style="font-weight: bold;">Linee guida UNI-INAIL</span> per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001</span> [...] si presumono conformi ai requisiti&#8221;</span> del Decreto stesso per le parti corrispondenti.</p>
<p>Le &#8220;Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro&#8221; in senso stretto (<span style="color: #2ba94f;">PARTE I</span> &#8211; <span style="color: #2ba94f;">PARTE II</span>), definiscono le</p>
<blockquote style="font-style: italic;"><p>&#8220;modalità per individuare, all&#8217;interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti&#8221;.</p></blockquote>
<p>Le &#8220;Linee guida&#8221;, elaborate nel 2001 quale &#8220;documento non normativo di supporto ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;, sono state nel tempo integrate da altri documenti con indicazioni più operative che ne rendono più agevole l’applicazione da parte delle imprese:</p>
<ul>
<li><span style="color: #4c4c4c;">Guida operativa</span>, fornisce un metodo operativo per l&#8217;implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nelle &#8220;Linee Guida&#8221; ;</li>
<li><span style="color: #2ba94f;">Manuale del sistema</span>, riprende i principi enunciati nelle &#8220;Linee Guida&#8221;, articolandone lo scopo, l&#8217;ambito di applicazione, le responsabilità e le attività che devono essere svolte;</li>
<li><span style="color: #2ba94f;">Indicazioni specifiche per l’applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili</span>, fornisce indicazioni aggiuntive, di carattere interpretativo e di indirizzo applicativo, per una più agevole implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende del settore delle costruzioni.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>La sigla <strong>OHSAS</strong> significa Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.</p>
<p>Lo <strong>OHSAS 18001</strong>:1999 è stato definito da alcuni organismi di certificazione e di normazione nazionali, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS verifica l&#8217;applicazione volontaria, all&#8217;interno di un&#8217;organizzazione, di un sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.</p>
<p>Nel 2000, è stata pubblicata un&#8217;apposita guida a questa norma, la OHSAS 18002: Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori &#8211; Linee guida per l&#8217;implementazione dello standard OHSAS 18001.</p>
<p>Il 1º luglio 2007 è stata pubblicata da BSI la <strong><span style="color: #ff6600;">BS OHSAS 18001:2007</span></strong>. Il documento si definisce come norma e non più come specifica è rivisto e organizzato sulla linea della ISO 14000. L&#8217;attenzione si sposta sulla gestione e riduzione progressiva dei rischi quindi sulla salute piuttosto che sulla sicurezza.</p>
<p>Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001: la Sicurezza e l&#8217;Ambiente sono infatti strettamente collegati tra loro.</p>
<p> </p>
<p>d lgs 81, D lgs.81/08, d lgs81, Linea guida UNI-INAIL, OHSAS 18001:2007, portale d lgs 81, SGSL, sistema organizzativo aziendale</p>
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		<title>CAMPO DI APPLICAZIONE</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[D lgs.81/08]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.lgs. 81/08 CAMPO DI APPLICAZIONE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..
Scopri di piu&#8217;
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Il D.lgs. 81/08 CAMPO DI APPLICAZIONE&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_plugins/forum/forum.php" target="_blank"><strong>Scopri di piu&#8217;</strong></a></p>
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