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	<title>infotel sistemi &#187; d lgs81</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>sul campo di applicazione del Testo Unico&#8230;</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:02:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Quali sono i soggetti CHE NON HANNO ALCUN OBBLIGO IN AMBITO SICUREZZA ???
Scopri di Più
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Quali sono i soggetti CHE NON HANNO ALCUN OBBLIGO IN AMBITO SICUREZZA ???</p>
<p><a title="d lgs 81" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_plugins/forum/forum.php" target="_blank"><span style="font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #ff6600;">Scopri di Più</span></a></p>
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		<title>d lgs 81 FAQ</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo I del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Titolo IV è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza;<br />
movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore,<br />
ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive.
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo 81/2008, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><span><strong> </strong><strong>APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)<br />
1) Da quando il D.Lgs. 81/08 è pienamente in vigore?</strong></span></p>
<p><span>l DLgs 81/2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/4/2008 (Supplemento Ordinario n. 101) ed è entrato in vigore il 15/5/2008. Alcuni obblighi però non sono ancora entrati in vigore per espressa previsione dell’art.306 del Decreto.</span></p>
<p>In particolare: le disposizioni in tema di valutazione dei rischi (definite dagli articoli 17, comma 1, lettera a, e 28), nonché dalle altre disposizioni previste nei titoli specifici, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009 (in questo senso ha operato la Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art. 306 del DLgs 81/2008).</p>
<p>Va comunque precisato che fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e in particolare l’art. 4 del D.L.vo 626/94. Relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.</p>
<p>Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive (comprese la informazione/ formazione e la sorveglianza sanitaria) per minimizzare il rischio. In pratica, e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/ 2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs 81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto, si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica e alle buone prassi di cui all’art.181.</p>
<p>2) Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ho elaborato alcuni Documenti di Valutazione dei Rischi 626 presso alcune Aziende, comprensivi della Valutazione del Rischio Chimico, Vibro e Rumore. Dato che i limiti di esposizione, valori d’azione, ecc&#8230; del D.Lgs. 81/08 sono i medesimi<br />
del D.Lgs. 187 e 195 sarebbe fattibile fare una dichiarazione che i contenuti dei «vecchi documenti» sono conformi al nuovo D.Lgs. 81/08?</p>
<p><span>L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi. Qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificare tale documento ma è sufficiente che lo stesso abbia «data certa».</span></p>
<p>Per quanto attiene ai rischi specifici va specificato che non sempre i limiti di esposizione sono uguali a quelli della vecchia normativa. Ad esempio, per le vibrazioni sono stati introdotti limiti relativi alle brevi esposizioni, per quanto attiene al rischio chimico non si parla più di «rischio moderato» ma di rischio «basso e irrilevante per la salute dei lavoratori». Si consiglia quindi di rivedere il documento alla luce delle nuove disposizioni del DLgs 81/2008.</p>
<p><span><strong><a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.235.2"><span>Scopri di più</span><br />
</a></strong></span></p>
<div>consorzio infotel software tecnici d lgs 81 testo unico 0828 346501</div>
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		<title>d lgs 81</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:22:49 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008]]></category>

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		<description><![CDATA[
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SQmoYX2KJDI/AAAAAAAAAdU/KfoOGOV9q88/s1600-h/626_duvri.png"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262922776230634546" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 75px; height: 75px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/76e39_626_duvri.png" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (<strong>come recita l&#8217;art.1 comma 1 del dlgs.81/08</strong>).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)<br />
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.</div>
<div style="text-align: justify;">Nell’attesa:<br />
per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione<br />
le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)<br />
Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)<br />
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>PER I LAVORATORI:</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)<br />
Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)<br />
Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)<br />
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div><em>consorzio infotel software tecnici d lgs 81 testo unico 0828 346501</em></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Le principali novità del Testo Unico</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/le-principali-novita-del-testo-unico-3/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[portale d lgs 81]]></category>

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		<description><![CDATA[Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Le disposizioni contenute nel <strong>decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 </strong>costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (come recita l&#8217;art.1 comma 1 del <strong>dlgs.81/08</strong>). Le principali novità <strong>PER I DATORI DI LAVORO</strong>:La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla  a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell’attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazionele aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29) Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55) Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26) PER I LAVORATORI:  Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).</span></p>
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		<item>
		<title>Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 2</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/linee-guida-per-un-sistema-di-gestione-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-2-2/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[infotel]]></category>
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		<category><![CDATA[D. Lgs 81 Testo Unico Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione salute sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS]]></category>
		<category><![CDATA[SGSL]]></category>

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		<description><![CDATA[E. Struttura e organizzazione del sistema

E.1 Sistema di gestione
L’azienda dovrebbe strutturare il SGSL seguendo i contenuti espressi nel presente documento, dando, comunque, attuazione a quanto esplicitato nella politica di SSL che l’azienda stessa ha definito. Un sistema di gestione della SSL dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: • essere parte del sistema di gestione generale dell’impresa; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>E. Struttura e organizzazione del sistema</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808000;">E.1 Sistema di gestione</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’azienda dovrebbe strutturare il SGSL seguendo i contenuti espressi nel presente documento, dando, comunque, attuazione a quanto esplicitato nella politica di SSL che l’azienda stessa ha definito. Un sistema di gestione della SSL dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: • essere parte del sistema di gestione generale dell’impresa; • contenere la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi, le risorse per realizzare la sua politica per la salute e sicurezza sul lavoro; • essere adeguato alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808000;">E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, dovrebbero essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse3), ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL. Inoltre dovrebbero essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente.</p>
<p style="text-align: justify;">La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l’organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell’ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro e della direzione aziendale, se figura diversa. Il Datore di Lavoro può individuare un soggetto4), dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno dell’azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità al presente documento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808000;"><strong>E.3 Coinvolgimento del personale</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti e le conoscenze e l’esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL. L’azienda dovrebbe definire modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ed in particolare per attuare: • la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; • riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente. Può essere opportuno, in relazione alle esigenze ed alla struttura aziendale, realizzare forme di coinvolgimento utilizzando prioritariamente le riunioni previste per la gestione aziendale o anche attraverso gruppi o comitati di analisi e discussioni su particolari temi di SSL. Altro ulteriore possibile mezzo di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni e commenti sulle misure preventive adottate, sulla organizzazione del SGSL, sulle procedure ed i metodi di lavoro. Tali osservazioni e commenti possono essere utilizzati anche in fase di riesame del SGSL.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808000;">E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’azienda dovrebbe definire e mantenere attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole: • dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;</p>
<p style="text-align: justify;">• delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL; • delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL. Nel SGSL lo svolgimento di compiti che possono influenzare la SSL dovrebbe richiedere adeguata verifica di competenza del personale addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza. L’azienda si dovrebbe attivare affinché i lavoratori e i loro rappresentanti siano sufficientemente competenti per partecipare realmente al funzionamento del SGSL e dovrebbe incoraggiare questa loro partecipazione. L’azienda dovrebbe organizzare la formazione e l’addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808000;"><strong>E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL. Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione del flusso informativo è quello della cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. La cooperazione si dovrebbe realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo tramite la partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in particolare di tutti i lavoratori. Maggiore è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro. Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel SGSL e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale di SSL. La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e risultati, dovrebbe incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali. Pertanto il personale dovrebbe essere: • consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione; • informato su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda. A questo scopo si dovrebbe realizzare: 1) una adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni, realizzando una corretta raccolta e diffusione (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto) di informazioni pertinenti, attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati in funzione delle specifiche esigenze e dimensioni dell’impresa; 2) un’opportuna comunicazione esterna rivolta: • al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni); • al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); • alle autorità; 3) la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808000;"><strong>E.6 Documentazione</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">La documentazione è uno strumento organizzativo importante che consente ad una azienda la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l’obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza aziendale. La documentazione dovrebbe essere tenuta ed aggiornata al livello necessario richiesto per mantenere il sistema efficiente ed efficace, in modo che la documentazione sia funzionale al sistema ma non lo condizioni. Le attività di consultazione, coinvolgimento, informazione e formazione del personale dovrebbero essere documentate e registrate. Un buon sistema di gestione della documentazione raggiunge un giusto equilibrio tra la necessità di raccolta, fruibilità ed archiviazione del maggior numero di dati e quella del loro aggiornamento. La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello. Per documentazione si intende almeno: • leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l’attività dell’azienda; • regolamenti e accordi aziendali; • manuale del SGSL, se esiste; • quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL5); • manuali, istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori; • informazioni sui processi produttivi; • schemi organizzativi; • norme interne e procedure operative; • piani di emergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Dovrebbero essere stabilite, in funzione delle caratteristiche aziendali, modalità riguardanti la gestione della documentazione, modalità che contengano, tra l’altro, le seguenti indicazioni: • l’eventuale figura incaricata della gestione del sistema documentale; • i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione; • il collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all’azienda; • i contenuti e la forma (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi). In ogni caso l’azienda stabilisce e mantiene le informazioni necessarie per descrivere gli elementi centrali del sistema di gestione e la loro interazione e per dare direttive per la predisposizione della documentazione correlata. Tale documentazione può essere raccolta unitariamente oppure facilmente recuperabile al bisogno, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #339966;">E.7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’integrazione nei processi aziendali della tutela della salute e sicurezza rappresenta il cuore di un sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro perché è la fase dell’applicazione sul campo delle scelte di politica e organizzazione aziendale descritte nei paragrafi precedenti. Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe, pertanto, integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dell’impresa. In ogni processo aziendale, si dovrebbero determinare non solo i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, ma anche l’influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’azienda dovrebbe assicurare: 1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL; 2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse; 3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL6); 4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori; 5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL; 6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL. L’azienda dovrebbe definire anche modalità per: &#8211; individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche; &#8211; analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l’efficienza e l’efficacia del SGSL. L’azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di SSL in linea con i suoi obiettivi e traguardi, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In particolare dovrebbe: • evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL; • definire “chi fa che cosa”; • definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati7). L’azienda dovrebbe stabilire ed aggiornare: • procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi; • procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l’acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; • procedure per la gestione delle emergenze. L’azienda dovrebbe riesaminare e revisionare, in base all’esperienza acquisita, le sue procedure, in particolare dopo che si è verificata un’emergenza. L’azienda dovrebbe individuare e definire anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di: • assunzione e qualificazione del personale; • organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; • acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo; • manutenzione ordinaria e straordinaria; • qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>F. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">F.1 Monitoraggio interno della sicurezza</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un SGSL, come ogni sistema di gestione, dovrebbe prevedere una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso. Dovrebbero, quindi, essere previsti almeno due livelli di monitoraggio. 1° Livello Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa. Questo livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell’operatore, sia da parte del preposto, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all’azienda 8). È bene, altresì, che la verifica dei provvedimenti di natura organizzativa e procedurale relativi alla SSL venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). 2° Livello Il monitoraggio sulla funzionalità del sistema (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire al vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l’adeguamento della politica. La verifica ispettiva dovrebbe essere svolta da personale competente che assicuri l’obiettività e l’imparzialità, e sia indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva. È fondamentale intendere le verifiche per il funzionamento del SGSL come una scelta razionale e programmata, nel quadro di un complesso di verifiche miranti alla sistematica ottimizzazione ed alla garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le verifiche dovrebbero essere effettuate da persone competenti, o rese tali da adeguata formazione e/o addestramento, e, se più persone, abituate a lavorare in squadra. Nella scelta dei verificatori andrebbe considerata: &#8211; la disponibilità in termini di tempo dei verificatori; &#8211; il livello di esperienza richiesto nelle verifiche; &#8211; la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica; &#8211; il livello di formazione. I verificatori dovrebbero essere responsabili, per quanto di loro pertinenza, di: &#8211; agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l’ambito del monitoraggio stesso; &#8211; adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati; &#8211; seguire le procedure definite; &#8211; raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all’efficacia del SGSL sottoposto al monitoraggio; &#8211; prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti; &#8211; documentare ed esporre i risultati del monitoraggio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">F.3 Piano del monitoraggio</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall’azienda, gli obiettivi di SSL pianificati, nonché il SGSL stesso, dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio pianificato. L’impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso: • la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza); • l’attribuzione di compiti e di responsabilità dell’esecuzione dei monitoraggi; • la descrizione delle metodologie da seguire; • le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità. L’azienda dovrebbe stabilire le modalità di trattamento delle non conformità tramite l’attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente. Tali modalità dovrebbero tenere conto della necessità di individuare cause, eventualmente connesse alla struttura del sistema, delle non conformità, per la definizione delle opportune azioni correttive. Alcuni criteri di base forniscono una guida nell’impostazione di un piano di monitoraggio efficace: a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati9);</p>
<p style="text-align: justify;">b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano. F.4 Riesame del sistema Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il vertice aziendale dovrebbe sottoporre a riesame le attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda. Argomenti tipici del riesame possono essere: • statistiche infortuni; • risultati dei monitoraggi interni; • azioni correttive intraprese; • rapporti sulle emergenze (reali o simulate); • rapporti del responsabile designato dalla direzione sulle prestazioni complessive del sistema; • rapporti sulla efficacia del sistema di gestione; • rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi. In conclusione del riesame, oltre a valutare lo stato di conseguimento degli obiettivi già fissati, il Datore di Lavoro, alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema, della esecuzione delle azioni correttive e preventive e delle eventuali modifiche della situazione, dovrebbe stabilire nuovi obiettivi e piani, nell’ottica del miglioramento progressivo, considerando l’opportunità di modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema.</p>
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		<title>sicurezza ex 626 d. lgs 81 2008: SGSL</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[D lgs.81/08]]></category>
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		<category><![CDATA[Linea guida UNI-INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[OHSAS 18001:2007]]></category>
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		<category><![CDATA[SGSL]]></category>
		<category><![CDATA[sistema organizzativo aziendale]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 30 del nuovo Decreto Legislativo sulla sicurezza (non ancora pubblicato; il testo può essere soggetto a lievi modifiche fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che &#8220;In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 30 del nuovo <span style="color: #2ba94f;">Decreto Legislativo sulla sicurezza</span> (non ancora pubblicato; il testo può essere soggetto a lievi modifiche fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede che <span style="font-style: italic;">&#8220;In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle <span style="color: #2ba94f;"><span style="font-weight: bold;">Linee guida UNI-INAIL</span> per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001</span> [...] si presumono conformi ai requisiti&#8221;</span> del Decreto stesso per le parti corrispondenti.</p>
<p>Le &#8220;Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro&#8221; in senso stretto (<span style="color: #2ba94f;">PARTE I</span> &#8211; <span style="color: #2ba94f;">PARTE II</span>), definiscono le</p>
<blockquote style="font-style: italic;"><p>&#8220;modalità per individuare, all&#8217;interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti&#8221;.</p></blockquote>
<p>Le &#8220;Linee guida&#8221;, elaborate nel 2001 quale &#8220;documento non normativo di supporto ai sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;, sono state nel tempo integrate da altri documenti con indicazioni più operative che ne rendono più agevole l’applicazione da parte delle imprese:</p>
<ul>
<li><span style="color: #4c4c4c;">Guida operativa</span>, fornisce un metodo operativo per l&#8217;implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro codificato nelle &#8220;Linee Guida&#8221; ;</li>
<li><span style="color: #2ba94f;">Manuale del sistema</span>, riprende i principi enunciati nelle &#8220;Linee Guida&#8221;, articolandone lo scopo, l&#8217;ambito di applicazione, le responsabilità e le attività che devono essere svolte;</li>
<li><span style="color: #2ba94f;">Indicazioni specifiche per l’applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili</span>, fornisce indicazioni aggiuntive, di carattere interpretativo e di indirizzo applicativo, per una più agevole implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende del settore delle costruzioni.</li>
</ul>
<p> </p>
<p>La sigla <strong>OHSAS</strong> significa Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.</p>
<p>Lo <strong>OHSAS 18001</strong>:1999 è stato definito da alcuni organismi di certificazione e di normazione nazionali, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS verifica l&#8217;applicazione volontaria, all&#8217;interno di un&#8217;organizzazione, di un sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.</p>
<p>Nel 2000, è stata pubblicata un&#8217;apposita guida a questa norma, la OHSAS 18002: Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori &#8211; Linee guida per l&#8217;implementazione dello standard OHSAS 18001.</p>
<p>Il 1º luglio 2007 è stata pubblicata da BSI la <strong><span style="color: #ff6600;">BS OHSAS 18001:2007</span></strong>. Il documento si definisce come norma e non più come specifica è rivisto e organizzato sulla linea della ISO 14000. L&#8217;attenzione si sposta sulla gestione e riduzione progressiva dei rischi quindi sulla salute piuttosto che sulla sicurezza.</p>
<p>Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001: la Sicurezza e l&#8217;Ambiente sono infatti strettamente collegati tra loro.</p>
<p> </p>
<p>d lgs 81, D lgs.81/08, d lgs81, Linea guida UNI-INAIL, OHSAS 18001:2007, portale d lgs 81, SGSL, sistema organizzativo aziendale</p>
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		<item>
		<title>D.Lgs. 81/08: Punto della situazione</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/dlgs-8108-punto-della-situazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[duvri]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[D Lgs 81 la chiarezza]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs81]]></category>
		<category><![CDATA[d'lgs81]]></category>
		<category><![CDATA[Esempio di Stampa Duvri]]></category>

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		<description><![CDATA[


SICUREZZA:  D.Lgs.81/08 prime modifiche

Punto della  situazione sul D.Lgs.81/08 (c.d. TESTO UNICO)

Gli ultimi decreti legge  hanno apportato delle modifiche al D.lgs.81/08:



 News sul Decreto Legge n.112 	 http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.168.1





 News sul Decreto Legge n.97 	 http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.152.1




 Ricapitoliamo:


 DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 

 Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align:justify">
<p align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #cc0000;">SICUREZZA:  D.Lgs.81/08 prime modifiche</span></strong></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #cc0000;">Punto della  situazione sul D.Lgs.81/08 (c.d. TESTO UNICO)</span></strong></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Gli ultimi decreti legge  hanno apportato delle modifiche al D.lgs.81/08:</span></strong></p>
<p align="justify">
<ul style="margin-top:0cm">
<li style="color:#cc0000">
<p align="justify"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">News sul Decreto Legge n.112 	<a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.168.1"> http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.168.1</a></span></strong></p>
</li>
</ul>
<p style="margin-left:18pt" align="justify">
<ul style="margin-top:0cm">
<li style="color:#cc0000">
<p align="justify"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">News sul Decreto Legge n.97 	<a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.152.1"> http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.152.1</a></span></strong></p>
</li>
</ul>
<p align="justify">
<p align="justify">
<p style="text-align:center" align="center"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Ricapitoliamo:</span></strong></p>
<p align="justify">
<p align="justify">
<p align="justify"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #cc0000;"> DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 </span></strong></p>
<p align="justify">
<p style="text-align:justify"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita&#8217;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la  perequazione Tributaria</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">. <span style="color: #058940;">(<em>GU n. 147 del 25-6-2008 &#8211; Suppl. Ordinario n.152</em>) </span></span></p>
<p style="text-align:justify">
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Art. 39:</span></em></p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&#8220;12. Alla lettera h) dell&#8217;articolo  55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli  articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.&#8221;</span></em></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Quindi, <strong>viene soppressa la  sanzione</strong> <strong>prevista per il datore di lavoro</strong> per non aver fornito la <strong> tessera di riconoscimento</strong>, corredata di fotografia, contenente le generalità  del lavoratore e l&#8217;indicazione del datore di lavoro.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Dallo stesso decreto legge, altre  modifiche al D.Lgs.81/08:</span></p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Art. 41:</span></em></p>
<p style="text-align:justify">&#8230;</p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">11. All&#8217;articolo 14, comma 1, del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di  reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di  lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,  considerando le specifiche gravita&#8217; di esposizione al rischio di infortunio,».</span></em></p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">12. All&#8217;articolo 14, comma 4,  lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole:  «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di  lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8  aprile 2003, n. 66, o».</span></em></p>
<p style="text-align:justify"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #cc0000;">DECRETO-LEGGE 3  giugno 2008, n. 97</span></strong></p>
<p style="line-height:140%;text-align:justify"><strong><em> <span style="font-size: 10pt; line-height: 140%; font-family: Verdana; color: maroon;"> Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)</span></em></strong></p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&#8221;  Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera r), e  all&#8217;articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.&#8221; </span></em></p>
<p style="text-align:justify">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Il Dlgs 81/08 all&#8217;articolo 18 ,  comma 1 lettera r) riporta:</span></p>
<p style="text-align:justify"><em> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&#8221;  comunicare all&#8217;INAIL, o all&#8217;IPSEMA, in relazione alle rispettive  competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli  infortuni sul lavoro che comportino un&#8217;assenza dal lavoro di almeno un  giorno, escluso quello dell&#8217;evento e, a fini assicurativi, le  informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino  un&#8217;assenza dal lavoro superiore a tre giorni;&#8221;</span></em></p>
<p style="text-align:justify">
<p style="text-align:justify"><strong> <span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Per cui, tale comunicazioni  saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.</span></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Inoltre,  La 6.a Commissione del Senato ha approvato un emendamento al ddl n.  735-Senato di Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n.  97: <strong>tende a rinviare al 1 gennaio 2009 gli adempimenti sulla  valutazione dei rischi che dovrebbero entrare in vigore il 29 luglio  2008</strong>. Andrà ora al parere delle Aule del Senato e della Camera.</span></p>
<p style="text-align:justify">
<p style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Per  cui, le attuali disposizioni rimarranno in vigore fino alla  pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, che seguirà  alla definitiva approvazione.</span></p>
<p style="text-align:justify"><img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=-3920102051277558001&amp;page=RSS%3a+D.Lgs.+81%2f08%3a+Punto+della+situazione&amp;referrer=" border="0" alt="" width="1" height="1" /><img style="position:absolute" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;NA=1149&amp;PI=81871&amp;RF=&amp;DI=3919&amp;PS=85545&amp;TP=infotelsoftware.spaces.live.com&amp;GT1=infotelsoftware" alt="" width="0" height="0" /></p>
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