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	<title>infotel sistemi &#187; D LGS 81 ultime modifiche</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>Le principali modifiche al d lgs 81</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/08/le-principali-modifiche-al-d-lgs-81/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>

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		<description><![CDATA[La data certa prevista dall'articolo 16 (delega delle funzioni) e dall'articolo 28 (documento della sicurezza) viene modificata . Nel primo caso alla data posta sulla delega non è richiesta altra formalità, nel secondo la data potrà essere quella della sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nel caso di <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;">lavoratori irregolari</span></span></strong> in misura  pari o superiore al 20% degli occupati nell&#8217;azienda scatta la sospensione  dell&#8217;attività. La sospensione dall&#8217;attività si applicherà anche quando siano  state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno  individuate con decreto del ministro del Lavoro.<br />
</span><br />
<span style="font-size: small;">La <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">data  certa</span></strong></span> prevista dall&#8217;articolo 16 (delega delle funzioni) e  dall&#8217;articolo 28 (documento della sicurezza) viene modificata . Nel primo caso  alla data posta sulla delega non è richiesta altra formalità, nel secondo la  data potrà essere quella della sottoscrizione del datore di lavoro, del  responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico  competente.<br />
</span><span style="font-size: small;"><br />
Per la valutazione dello <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000;">stress correlato</span></strong></span> si attendono le  linee guida entro fine anno.<br />
</span><br />
<span style="font-size: small;">La  verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dell&#8217;appaltatore e  <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000;">il documento dei rischi da  interferenze</span></strong></span> deve essere elaborato dalle imprese, anche in  caso di appalti di servizi e forniture. I costi relativi alle misure adottate o  da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze delle  lavorazioni devono essere indicati e non sono soggetti a  ribasso.<br />
</span><br />
<span style="font-size: small;">La <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000;">patente a punti</span></strong></span> introdotta e&#8217; un  sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a  particolare rischio infortunistico perché possano operare solo aziende o  lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul  lavoro.</span><br />
<span style="font-family: Times New Roman;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman;"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman;"><br />
</span></span></span><span style="font-family: Times New Roman;"><a title="d lgs 81" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.380.2"><span style="font-size: medium;"><strong>Lo schema di Dlgs varato  dal Consiglio dei ministri</strong></span></a><span style="font-size: small;"> </span></span></span></p>
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		<title>D lgs 81 ultime modifiche 2009</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/d-lgs-81-ultime-modifiche-5/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[modifiche dlgs81]]></category>

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		<description><![CDATA[La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell&#8217;Esecutivo.
L&#8217;approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al <span style="color: #008000;"><strong>T.U. sulla sicurezza sul lavoro</strong></span> (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell&#8217;Esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all&#8217;esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs. 81</p>
<p style="text-align: justify;">Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all&#8217;originario D.Lgs. 81/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.<br />
La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l&#8217;approvazione definitiva dello schema al <span style="color: #800000;"><strong>16 agosto</strong></span>, ma nulla è stato previsto per un&#8217;eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
<span style="color: #008000;">- Comunicazione all&#8217;Inail o all&#8217;Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un&#8217;assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell&#8217;evento;<br />
- Divieto di visite mediche obbligatorio &#8220;preassuntive&#8221; da parte del medico competente;<br />
- Valutazione dello stress da lavoro correlato;<br />
- Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi</span></strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell&#8217;Esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.<br />
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.
</p>
<p style="text-align: justify;">La road map, infatti, prevede dei tempi molto stretti per ricevere l&#8217;adesione della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere è vincolante (al contrario di quello delle Commissioni): il 20 aprile è previsto un tavolo &#8220;tecnico&#8221; che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, per poi arrivare al 30 del mese in corso al tavolo &#8220;politico&#8221; ed incassare l&#8217;approvazione dell&#8217;organo in cui le Regioni trovano spazio per intervenire negli atti governativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre che per una condivisione &#8220;politica&#8221; delle scelte, l&#8217;adesione della Conferenza è indispensabile anche per il funzionamento di alcuni meccanismi previsti dalla normativa in studio, in quanto (tramite le Asl) le Regioni dovranno gestire il controllo nelle aziende, mentre altri controlli saranno a carico dello Stato e dei suoi ispettori (ad esempio i cantieri).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">In ogni caso rimarrebbero saldi i principi fondamentali, ispiratori della riforma: semplificazione delle procedure, riforma dell&#8217;apparato sanzionatorio e delle singole sanzioni, principio della bilateralità azienda-lavoratore nella gestione complessiva della sicurezza.</p>
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		<title>D lgs 81 sicurezza sul lavoro</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/12/d-lgs-81-sicurezza-sul-lavoro/</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[duvri]]></category>
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		<category><![CDATA[D Lgs 81 la chiarezza]]></category>
		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[D lgs.81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto legislativo 81/08, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong><span style="color: #ff6600;">decreto legislativo 81/08</span></strong>, che interviene sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introduce anche una serie di novità, tra le quali si segnalano: l’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi; la rivisitazione delle attività di vigilanza; il finanziamento delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione; la revisione del sistema delle sanzioni; il rafforzamento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo I</strong> del decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/07, riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo II e III</strong> disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Titolo IV</strong> è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>titoli successivi</strong> disciplinano: <span style="color: #339966;">segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione del decreto sono stati <em><strong>abrogati</strong></em>, fra gli altri, <span style="color: #00ff00;"><strong>i decreti 626/94 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07</strong></span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto legislativo <em><strong>81/2008</strong></em>, per la sua intrinseca rilevanza e per un molteplicità di ulteriori motivi, è oggetto di un vivace dibattito non ancora esaurito a mesi dalla sua pubblicazione.</p>
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		<title>LA “DATA CERTA” PREVISTA DAL D.LGS 81/08</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
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		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[d'lgs81]]></category>
		<category><![CDATA[LA “DATA CERTA” PREVISTA DAL D.LGS 81/08]]></category>

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		<description><![CDATA[LA “DATA CERTA” PREVISTA DAL D.LGS 81/08
ALCUNE INDICAZIONI PER GARANTIRE LA “DATA CERTA” IN RIFERIMENTO ALLA DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16, lett. a) E AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, (Art. 28, comma 2) COSÌ COME RICHIESTA DAL D.LGS 81/08.
In riferimento all’art. 16 e all’art. 28 del D lgs. 81/2008 come garantire la “data certa”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #ff0000; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span>LA “DATA CERTA” PREVISTA DAL D.LGS 81/08</span></span></div>
<div style="text-align: justify;">ALCUNE INDICAZIONI PER GARANTIRE LA “DATA CERTA” IN RIFERIMENTO ALLA DELEGA DI FUNZIONI (Art. 16, lett. a) E AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, (Art. 28, comma 2) COSÌ COME RICHIESTA DAL D.LGS 81/08.</div>
<p style="text-align: justify;">In riferimento all’art. 16 e all’art. 28 del <span style="color: #800000;">D lgs. 81/2008 </span>come garantire la “data certa”, nel caso di delega di funzioni in materia di sicurezza da parte del datore di lavoro e del DVR, è certamente un aspetto di non poco conto che richiederebbe un preciso chiarimento interpretativo da parte del Ministero competente. Per ora possiamo solo passare in rassegna ciò che la giurisprudenza ci ha sin qui evidenziato optando per le diverse ipotesi.</p>
<div style="text-align: justify;"><span><strong>“Art. 16 &#8221; – Delega di funzioni </strong></span><br />
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:</div>
<p>a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; (…..) Art. 28 &#8211; Oggetto della valutazione dei rischi<br />
<span>1.</span> La valutazione di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (&#8230;).<br />
<span>2.</span> Il documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere <span>DATA CERTA</span> [...]”</p>
<p>Nell’anno 2000 il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 5/12/2000 &#8211; <strong><em>Misure minime di sicurezza fornì alcuni chiarimenti sulla data certa dell&#8217;atto previsto dall&#8217;art. 1 della L. 325/2000 </em></strong><br />
In proposito, per quanto di competenza, il Garante osservava che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 &#8211; 2704 del codice civile, i quali recano un&#8217;elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni &#8220;fatto che stabilisca in modo egualmente certo l&#8217;anteriorità della formazione del documento&#8221; (vedi art. 2704, terzo comma, cod. civ.) (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)<br />
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l&#8217;hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l&#8217;anteriorità della formazione del documento.<br />
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.<br />
Per l&#8217;accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.<br />
In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l&#8217;attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><em><span>a)</span> ricorso alla c.d. &#8220;autoprestazione&#8221; presso uffici postali prevista dall&#8217;art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull&#8217;involucro che lo contiene; </em></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><em><span>b)</span> in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell&#8217;atto; </em></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><em><span>c)</span> apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); </em></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><em><span>d)</span> apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; </em></span><br />
<span style="text-decoration: underline;"><em><span>e)</span> registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. </em></span>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261</strong> &#8211; &#8220;Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999 all’art. 8 (Autoprestazione) prevede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. E&#8217; consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e&#8217; all&#8217;origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell&#8217;interesse dell&#8217;autoproduttore.<br />
Il sistema della <span><strong>MARCA TEMPORALE</strong></span> basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, per es. tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi qualunque tipo di documento.<br />
Tra i profili probatori del documento informatico assume un&#8217;importanza fondamentale l&#8217;attribuzione della cosiddetta &#8216;data certa&#8217; e cioè la prova della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente ad un dato evento (art. 2704 codice civile).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel tradizionale sistema di documentazione cartacea, l&#8217;attribuzione della data certa (efficace nei confronti dei terzi e non solo tra le parti) deriva principalmente dal riscontro di un&#8217;attestazione fatta da un soggetto terzo ed imparziale depositario di pubbliche funzioni. (<strong><span>autentica comunale</span></strong>)<br />
La marca temporale (<em>digital time stamp</em>) attesta infatti l&#8217;esistenza di un documento informatico (o meglio di un file informatico) ad una determinata data ed ora (&#8217;validazione temporale&#8217;).<br />
L&#8217;apposizione di una marca temporale produce l&#8217;effetto giuridico di attribuire &#8216;ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi&#8217; (art. 8 comma 1, e art 22, comma<br />
1, lettera g, d.p.r. n. 445/2000) e, dunque, non solo efficaci tra le parti. La veridicità ed esattezza di una marca temporale, come per i certificati delle chiavi pubbliche si presume fino a prova contraria.</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Riferimenti Normativi </strong><br />
D.P.C.M. 13 gennaio 2004 &#8211; Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.<br />
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 &#8211; Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001) integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal DPR 7 aprile 2003, n.137- (G.U. n. 138 del 17.6.2003).</div>
</p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> <span>Posta Elettronica Certificata</span></strong> infine è il servizio di posta elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell&#8217;invio e della consegna di documenti informatici.<br />
La posta elettronica certificata (PEC) è la trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna e avviene ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta e ha valore legale. La data e l&#8217;ora di trasmissione e di ricezione di undocumento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche.</p>
<div style="text-align: justify;">Nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Per tale ragione la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità.</div>
<p><strong>Riferimenti normativi: </strong><br />
<em>1. Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale [DLgs 82/2005] in vigore dal 1° gennaio 2006, nuove forme di dialogo tra cittadini, imprese e PPAA.</em><br />
<em>2. Pubblicazione del DPR n. 68, Regolamento con disposizioni per l&#8217;utilizzo della Posta Elettronica Certificata verso regole tecniche</em><br />
<em>3. Regole Tecniche con decreto del Ministro per l&#8217;Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005. </em></p>
<div style="text-align: justify;">consorzio infotel software tecnici d lgs 81 testo unico 0828 346501</div>
</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/13a60_463001590" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>d lgs 81</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008]]></category>

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		<description><![CDATA[
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/SQmoYX2KJDI/AAAAAAAAAdU/KfoOGOV9q88/s1600-h/626_duvri.png"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5262922776230634546" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 75px; height: 75px;" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/76e39_626_duvri.png" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (<strong>come recita l&#8217;art.1 comma 1 del dlgs.81/08</strong>).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>Le principali novità PER I DATORI DI LAVORO:</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)<br />
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale.</div>
<div style="text-align: justify;">Nell’attesa:<br />
per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione<br />
le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)<br />
Tutte le sanzioni sono inasprite. Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza (articoli 14 e 55)<br />
Sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi relativi alla sicurezza (articolo 26)</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>PER I LAVORATORI:</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">Le norme sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati che, a prescindere dal tipo di contratto e dalla retribuzione, svolgono la propria prestazione all’interno dell’impresa. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari ( articoli 2 e 3)<br />
Devono esporre la tessera di riconoscimento solo i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in azienda. Se viola questo obbligo, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro (articolo 20)<br />
Il lavoratore deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro, altrimenti rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese dell’ammenda da 200 a 600 euro (articolo 20)<br />
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo (articolo 47).</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div><em>consorzio infotel software tecnici d lgs 81 testo unico 0828 346501</em></div>
<p><img src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9c78b_436879475" alt="" width="1" height="1" /></p>
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		<title>D LGS 81 ultime modifiche</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2008/10/d-lgs-81-ultime-modifiche-4/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[duvri]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[art.28 d.lgs. 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[D LGS 81 ultime modifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dl 81/2008 modifica]]></category>
		<category><![CDATA[quando applicare titolo iv d.lgs. 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[ultimissime 81/2008]]></category>

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		<description><![CDATA[
Sicurezza lavoro: ricordiamo le ultime modifiche nel 2008 apportate alle norme dopo la approvazione del Testo Unico
1) &#8211; D.L. n. 97 del 3/6/2008 &#8211; &#8220;Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini&#8221;. (G.U. n. 128 del 3/6/2008)Convertito in Legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.consorzioinfotel.it/software/626lavorosystem.asp"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5253713135471513410" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/8c895_lavorosystem.png" border="0" alt="" /></a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong><span><em><span style="color: #993300;">Sicurezza lavoro</span>: <span style="color: #ff0000;">ricordiamo le ultime modifiche nel 2008 apportate alle norme dopo la approvazione del Testo Unico</span></em></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;">1) &#8211; <em><strong><span style="color: #800000;">D.L. n. 97 del 3/6/2008</span></strong></em> &#8211; &#8220;Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini&#8221;. (G.U. n. 128 del 3/6/2008)Convertito in Legge n. 129 del 2 agosto 2008 (G. U. n. 180 del 2 agosto 2008)<br />
a) Prorogato al 1° Gennaio 2009 l’obbligo di comunicare all&#8217;INAIL/IPSEMA i dati relativi agli infortunib) Prorogato al 1° Gennaio 2009 il divieto della visita preassuntiva</div>
<div style="text-align: justify;">La norma: Art. 4 comma 2: &#8220;Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 18, comma 1, lettera r), e all&#8217;articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009&#8243;.<br />
c) Rinviata al 1° Gennaio 2009 la nuova stesura del documento di valutazione dei rischi ( DVR )La norma: Art. 4 comma 2bis. “All&#8217;articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «<span style="color: #ff0000;">a decorrere dal 1° gennaio 2009</span>».”<br />
<strong>Nota</strong> : All&#8217;articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: &#8220;decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana&#8221; sono state sostituite dall&#8217;espressione &#8220;a decorrere dal 1º gennaio 2009&#8243;.<br />
Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l&#8217;entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l’effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell’articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell’articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati: Art. 4. “</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell&#8217;attività dell&#8217;azienda ovvero dell&#8217;unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.</div>
<div style="text-align: justify;">2. All&#8217;esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:</div>
<div style="text-align: justify;">a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;<br />
b) l&#8217;individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);<br />
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</div>
<div style="text-align: justify;">3. Il documento è custodito presso l&#8217;azienda ovvero l&#8217;unità produttiva.” Art. 89. “Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 […]”.</div>
<div style="text-align: justify;">A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all’interno del testo unico.<br />
A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: “Principio di specialità.<br />
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.”).</div>
<div style="text-align: justify;">Fino al 1° gennaio 2009 restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.</div>
<div style="text-align: justify;">2) &#8211; D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 &#8211; &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Supplemento Ordinario n. 152 della G.U. n. 147 del 25/6/2008)Convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008 ((GU n. 195 del 21-8-2008 &#8211; Suppl. Ordinario n. 196)a) abrogata la sanzione amministrativa [da 2.500 a 10.000 euro] per il datore di lavoro/dirigente che non si curino di fornire i lavoratori in attivita&#8217; in regime di appalto e di subappalto di un tesserino di riconoscimentoLa norma: Art 39 comma 12 &#8211; Alla lettera h) dell&#8217;articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresseb) abolita la sospensione del cantiere per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e la conseguente richiesta di revoca della stessaLa norma: Art. 41 comma 11. All&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio&#8221;. comma 12. All&#8217;articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o».D.L. 23 maggio 2008, n. 92 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”(Convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 Luglio 2008 )a)modifica gli articoli 589 e 590 c.p. &#8211; introdotte nuove aggravanti in caso di lesioni colpose, aumentano le pene previste per le aggravanti (anche di in osservanza di norme prevenzionistiche in materia di lavoro) in caso di omicidio colposoLa norma: C.P. 589. Omicidio colposo</div>
<div style="text-align: justify;">Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</div>
<div style="text-align: justify;">Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e&#8217; commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</div>
<div style="text-align: justify;">1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;<br />
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].La norma: C.P 590. Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.<br />
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<br />
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</div>
<div style="text-align: justify;">Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e&#8217; commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell&#8217;articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e&#8217; della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e&#8217; della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni;Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondocapoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro orelative all&#8217;igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</div>
<div style="text-align: justify;">La norma: Art. 590-bis Computo delle circostanze introdotto dalla Legge 125/08Quando ricorre la circostanza di cui all&#8217;art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all&#8217;articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, leconcorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita&#8217; di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;<br />
Rischi Fisici &#8211; Linee guida sui Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, &#8220;Testo Unico&#8221;.Sono le &#8220;prime indicazioni applicative&#8221; approvate dal Coordinamento delle Regioni d&#8217;intesa con l&#8217;ISPESL.Sostitiuscono le precedenti Linee guida operative per l&#8217;applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Il D.V.R., non adeguato, corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a &#8220;gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell&#8217;accordo europeo dell&#8217;8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all&#8217;età, alla provenienza da altri Paesi&#8221;.Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 All’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere &#8220;una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa&#8221;. la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).</div>
<div style="text-align: justify;">Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).</div>
<div style="text-align: justify;">A questo punto necessita fare una distinzione tra il D.V.R. e l’autocertificazione.</div>
<div style="text-align: justify;">D.V.R.</div>
<div style="text-align: justify;">fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure. fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) &#8211; centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7. Oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.</div>
<div style="text-align: justify;">Autocertificazione</div>
<div style="text-align: justify;">L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012. L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all&#8217;articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:a) nelle aziende industriali di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all&#8217;obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.</div>
<div style="text-align: justify;">Con tale sentenza della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08 ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.</div>
<div style="text-align: justify;">infotel d.lgs 81 2008</div>
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		<title>Analisi d lgs 81 2008</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:59:59 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[piano operativo sicurezza d lgs 81]]></category>

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Il Testo Unico, soprattutto col suo Titolo I configura un nuovo sistema  complesso, alle cui basi troviamo:
• Principi comuni di fondo
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<p align="justify">
<p align="justify">Il Testo Unico, soprattutto col suo Titolo I configura un nuovo sistema  complesso, alle cui basi troviamo:</p>
<p align="justify">• Principi comuni di fondo</p>
<p align="justify">Indicati  come comuni a tutto l’articolato (art.1, finalità), sono  particolarmente importanti perché esplicitano l’intento di tutto il  testo (che dovrebbe permearlo tutto) : garantire uniformità di tutela  delle lavoratrici e dei lavoratori con attenzione anche alle differenze  di genere, di età, alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori  immigrati.</p>
<p align="justify">Condividiamo pienamente tali principi, vanno coerentemente applicati e  valorizzati.  In alcuni casi sono riscontrabili pienamente, a volte meno, nello specifico  dell’articolato.</p>
<p align="justify">• Definizioni strategiche</p>
<p align="justify">In gran parte nuove, sostanziano e declinano, ampliano o delimitano, a  seconda dei casi, concetti,  figure, ruoli, strutture (art. 2, che alleghiamo).  Tra queste una nuova definizione di lavoratore, che comporta modifiche e pone  alcune  contraddizioni riguardanti</p>
<p align="justify">i lavoratori e i loro diritti di base alla salute e sicurezza lavorativa  E’  una tematica essenziale alla luce della sempre più complessa realtà  odierna, ed è delicata al tempo stesso, richiedendo concrete scelte,  non facili, in tema di diritti effettivi (quanti, quali, come), per  darvi adeguato riscontro. I punti (articoli) che ne trattano sono a  nostro avviso innovativi quanto a obiettivi dichiarati, ma non tutti  sufficientemente omogenei tra loro e organici coi principi posti , nel  come li si articola.</p>
<p align="justify">Si tratta da un lato di una significativa  estensione di diritti precedenti o introduzione di diritti prima  inesistenti, dall’altro di operazioni poco comprensibili, o non  sufficientemente rispondenti ai bisogni.</p>
<p style="line-height:13.8pt;font-style:italic"><span style="font-size:100%"><span style="font-family: verdana;">Fonte CISL Milano</span></span><img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=-3920102051277558001&amp;page=RSS%3a+Analisi+d+lgs+81+2008&amp;referrer=" border="0" alt="" width="1" height="1" /><img style="position:absolute" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;NA=1149&amp;PI=81871&amp;RF=&amp;DI=3919&amp;PS=85545&amp;TP=infotelsoftware.spaces.live.com&amp;GT1=infotelsoftware" alt="" width="0" height="0" /></p>
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