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	<title>infotel sistemi &#187; d lgs 106</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>ll Decreto correttivo 106/09</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[ll Decreto correttivo 106/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[ll Decreto  correttivo 106/09 prosegue il processo di complessiva rivisitazione e  ammodernamento delle regole della sicurezza iniziato con la legge 3  agosto 2007, n. 123, e proseguito con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.



Infatti, un  fattore determinante per l’abbattimento degli incidenti sul lavoro è la  creazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><strong>ll Decreto  correttivo 106/09</strong></span> prosegue il processo di complessiva rivisitazione e  ammodernamento delle <em>regole </em>della sicurezza iniziato con la <span style="color: #008000;"><strong>legge 3  agosto 2007, n. 123</strong></span>, e proseguito con il <span style="color: #008000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81</em></strong></span></span>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Infatti, un  fattore determinante per l’abbattimento degli incidenti sul lavoro è la  creazione di un modello legale in grado di contrastare efficacemente il rischio  di infortuni in ambiente di lavoro. Per tale ragione, il Ministero del lavoro,  della salute e delle politiche sociali, da un lato, sta procedendo alla  predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81, a completamento del processo di riforma intrapreso, e, dall’altro,  ha emanato il decreto 106/09, diretto ad apportare al sistema di norme  recentemente introdotto disposizioni correttive utili a migliorarne l’efficacia  a fini antinfortunistici.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Il decreto ha  quindi la finalità di dare risposta ad alcune delle numerose segnalazioni di  criticità emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. “Testo Unico” di salute  e sicurezza sul lavoro e, al contempo, di migliorare le regole della sicurezza  in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale  presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua  effettività in termini sostanziali e non solo formali.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">L&#8217;ottica è quella  del superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema  della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai  profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo  per regole. Innanzitutto, recependo le sollecitazioni provenienti dagli  operatori, si è intervenuti sulle disposizioni contenute nel “Testo Unico” che,  nei primi mesi di applicazione, hanno generato le maggiori difficoltà  operative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La finalità degli  interventi di correzione e semplificazione è quella di rendere i precetti  modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati, sul presupposto  che tale condizione rende la disposizione maggiormente esigibile e, in ultima  istanza,efficace.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Un primo  obiettivo del decreto è, dunque, quello di correggere i molti errori materiali e  tecnici presenti nella attuale disciplina, alcuni dei quali suscettibili di  avere ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> In questo modo,  si è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben  306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra loro  dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Inoltre, si è  rivisto l’intero impianto normativo del <strong>D.lgs. 81/2008</strong> eliminando ripetizioni o  norme sovrabbondanti.</span></p>
<p>Il focus di questo numero di <em><span style="color: #ff0000;"><strong>Io scelgo  la sicurezza</strong></span> </em>è dedicato alle principali modifiche introdotte dal  <em>D lgs 106</em> / 09 al Titolo I – Norme generali, al Titolo IV – Cantieri  temporanei o mobili e alle norme relative ai Rappresentanti dei lavoratori per  la sicurezza.</p>
<p><a title="sicurezza lavoro" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.256"><strong>Scarica newsletter  n°4 </strong><em><strong>Io scelgo la sicurezza</strong></em></a><a href="download.php?view.256"><em> </em></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Convegno d lgs 106</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché occuparsi di sicurezza? Perché siamo  obbligati? Perché siamo interessati alla salvaguardia della vita e del benessere  fisico, psicologico e sociale? Perché il lavoro è un modo per vivere e non per  morire?

Si prevedono agevolazioni per tutte le aziende che investono  in sicurezza &#8211; PREMIO  INAIL.
Le aziende, che nel corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em>Perché occuparsi di sicurezza? Perché siamo  obbligati? Perché siamo interessati alla salvaguardia della vita e del benessere  fisico, psicologico e sociale? Perché il lavoro è un modo per vivere e non per  morire?<br />
</em><br />
Si prevedono agevolazioni per tutte le aziende che investono  in sicurezza &#8211; <strong><span style="color: #ff0000;">PREMIO  INAIL</span></strong>.</p>
<p>Le aziende, che nel corso dell’anno abbiano  effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di  igiene nei luoghi di lavoro, possono presentare istanza di riduzione del tasso  medio di tariffa INAIL fino al 10%.</p>
<p>Il convegno è l’occasione per  presentare un nuovo approccio, un metodo per ripensare la sicurezza ed il modo  per entrarci in rapporto.</p>
<p><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong>Potenza 4 Dicembre 2009</strong> &#8211; <strong>Ore 09:00</strong> <strong>Park Hotel Centro  Congressi<br />
</strong></span><br />
Con il <span style="color: #993300;">Patrocino</span> di :</p>
<p><em><strong>AIAS &#8211; PROVINCIA  DI POTENZA &#8211; UNIVERSITA&#8217; DELLA BASILICATA &#8211; ORDINE ARCHITETTI DI POTENZA &#8211;  COLLEGIO GEOMETRI DI POTENZA</strong></em><br />
</span><br />
<strong><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: medium;"><a title="convegno" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.253">Scarica brochure</a></span></span></strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sicurnet lavoro e Videocorsi di formazione</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/10/sicurnet-lavoro-e-videocorsi-di-formazione/</link>
		<comments>http://www.infotelsistemi.com/2009/10/sicurnet-lavoro-e-videocorsi-di-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurnet lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Videocorsi di formazione]]></category>

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		<description><![CDATA[SICURNET CONSULTING è l’offerta bundle ideata da Consorzio Infotel per gli Studi di consulenza necessaria per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09 .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2009/10/consultingtit.jpg"><img class="size-medium wp-image-2461 aligncenter" title="consultingtit" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2009/10/consultingtit-300x49.jpg" alt="consultingtit" width="300" height="49" /></a></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>SICURNET  CONSULTING</strong></span> è l’offerta bundle ideata da Consorzio Infotel per gli Studi  di consulenza necessaria per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di  lavoro e la formazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D.  Lgs. 106/09 .</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Ideato e  realizzato per i consulenti della sicurezza è lo strumento ottimale per eseguire  una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori  nonché adempiere agli obblighi formativi secondo quanto disposto agli articoli  36-37 del Testo Unico.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">L’offerta si  compone di : <strong>Sicurnet lavoro e Videocorsi di  formazione</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>Sicurnet Lavoro</strong>: il software  per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consente di  classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le  prestazioni in materia di sicurezza.(DVR, Piani di miglioramento, Piani di  Emergenza ed Evacuazione, …..)</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><!--  <!    // --><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><em>Tra le caratteristiche  principali</em>:</span></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Lavorare in multiutenza. La multiutenza  consente a più persone di lavorare contemporaneamente sugli stessi Archivi di  Base, prototipi (pre &#8211; valutazioni suddivise per settore) e lavori  condividendone dunque i dati</span></span></li>
<li><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Gestire i Permessi di accesso al sistema:  L&#8217;amministratore ha la possibilità di definire direttamente dal software i  permessi agli utenti. In questo modo ogni membro del team di lavoro potrà  accedere alle sole sezioni a lui consentite, modificare singole parti dei  documenti o prendere visione di determinate funzionalità.</span></span></li>
<li><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Redazione delle stampe con Editor Interno,  nei formati .rtf, .docx,.doc,.pdf,.html;</span></span></li>
</ul>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD RLS ( Rappresentante  dei lavoratori )</strong><br />
</span><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video corso ideato e realizzato per ottemperare a  quanto previsto dall’art. 37 D.lgs. 81/08 in materia di formazione ed  aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori. I contenuti multimediali  prevedono un facile e rapido apprendimento</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD RSPP ( Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione ) Datore di  Lavoro</strong><br />
</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video corso ideato e realizzato per  ottemperare a quanto previsto dall’art. 34 D.lgs. 81/08 in materia di formazione  ed aggiornamento del Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e  Protezione. Il corso verte su un immediato apprendimento degli obblighi non  delegabili del datore di lavoro RSPP (Redazione del DVR, Formazione ed  addestramento, ecc…)</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><strong><span style="font-size: small;">DVD lavori al  videoterminale<br />
</span></strong></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video Corso per tutti coloro che  eseguono lavori ai videoterminali. Il corso guida il lavoratore nella conoscenza  degli aspetti e dei rischi collegati alla problematica, in modo d consentire  agli addetti di far fronte in maniera sicura e consapevole alle diverse  situazioni di pericolo e di saper adottare le idonee misure di prevenzione e  protezione.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD  antincendio</strong><br />
</span><span style="font-size: small;"> </span></span><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video corso che permette di adempiere agli obblighi di  legge previsti per l’addetto all’antincendio. La normativa prevede, che  l’addetto all’antincendio riceva, anche per aziende non particolarmente a  rischio, la adeguata formazione sulla capacità di identificare il rischio  incendio presente nelle varie situazioni operative e di tutelare la sicurezza di  eventuale personale esposto; di intervenire a fronte dei pericoli inerenti ad  incendi tipici di situazioni presenti in attività a basso rischio; di procedere  all&#8217;eliminazione e/o alla riduzione di tali rischi; di saper gestire l’emergenza  e l’evacuazione</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD MMC (Movimentazione  manuale dei carichi)</strong><br />
</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video corso sulle problematiche  specifiche della movimentazione manuale dei carichi. E’ necessaria infatti un’  adeguata formazione ai lavoratori sulla capacità di eseguire azioni in  conformità ai rischi presenti e alle misure atte a tutelare la sicurezza.  Eventuale personale esposto deve essere informato e formato sulle corrette  procedure di intervento a seconda dei casi e situazioni.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD Le  modifiche/integrazione al D. Lgs. 81/09</strong><br />
</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Video corso ideato e realizzato per  offrire tramite contenuti multimediali  un rapido apprendimento delle modifiche  intercorse dal D.lgs. 81/08 al D.lgs. 106/09</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;"><strong>DVD Primo  soccorso</strong><br />
</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: georgia,palatino;"><span style="font-size: small;">Il Video corso si pone come la  risposta alla necessità di formazione in materia di primo soccorso per gli  addetti designati ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto  Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’utente avrà a disposizione un corso di  formazione con istruzione teorica e pratica per l&#8217;attuazione delle misure di  primo intervento interno e per l&#8217;attivazione degli interventi di pronto  soccorso, secondo gli “obiettivi didattici” e i “contenuti minimi” previsti  dall&#8217;allegato 4 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della  Salute.</span></span></p>
<p align="left"><span style="font-size: small;"><br />
</span>
</p>
<p align="left"><span style="font-size: small;"><em><strong>Info</strong></em> :</span> <a href="mailto:info@consorzioinfotel.it" target="_blank"><span style="font-size: small;">info@consorzioinfotel.it</span></a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>gli interventi normativi che hanno modificato il d lgs 81</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/09/gli-interventi-normativi-che-hanno-modificato-il-d-lgs-81/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[gli interventi normativi che hanno modificato il d lgs 81 : Legge 2 agosto 2008, n. 129 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini", art. 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;">Nell&#8217; elenco sotto <span style="font-weight: bold;">gli interventi normativi che hanno  modificato</span> il <span style="color: #ff0000;">d lgs 81</span></span></strong></p>
<p>Lle  modifiche apportate al <strong>D.Lgs. 81/08</strong> :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-weight: bold;">Legge 2 agosto 2008, n. 129</span> &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97,  recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei  meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di  proroga di termini&#8221;, <span style="font-weight: bold;">art. 4</span>.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Legge 6 agosto 2008 , n. 133</span> &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,  la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria&#8221;, <span style="font-weight: bold;">art. 39 e art. 41</span>.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Legge 27 febbraio 2009, n. 14</span> &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni finanziarie urgenti&#8221;, <span style="font-weight: bold;">art.  32</span>.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Legge 7 luglio 2009, n. 88</span> &#8220;Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza  dell&#8217;Italia alle Comunità europee &#8211; Legge comunitaria 2008&#8243;, <span style="font-weight: bold;">art. 39 </span>&#8220;Modifiche al decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto  2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25  luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200&#8243;.</li>
<li><span style="font-weight: bold;">Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.  106</span> &#8220;Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi di lavoro&#8221;.</li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Convegno organizzato dall’AIAS d lgs 106</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/09/convegno-organizzato-dall%e2%80%99aias-d-lgs-106/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs106 2009]]></category>

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		<description><![CDATA[Si svolgerà nel pomeriggio di venerdì, 25 settembre presso l’Auditorium – CNR - ITAE “Nicola Giordano” di sopra Contesse (Messina) il convegno organizzato dall’AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza dedicato al D.Lgs. 106/09 che ha introdotto modifiche al D.Lgs. 81/08]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si svolgerà nel pomeriggio di venerdì, 25 settembre presso l’Auditorium – CNR &#8211; ITAE “Nicola Giordano” di sopra Contesse (Messina) il convegno organizzato dall’AIAS Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza dedicato al D.Lgs. 106/09 che ha introdotto modifiche al D.Lgs. 81/08.</p>
<p style="text-align: justify;">Al convegno porteranno i propri contributi l’ing. Antonio Leonardi &#8211; Assessorato della Sanità Regione Siciliana, Dirigente del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che dedicherà il proprio intervento alle novità del Titolo I Principi comuni e titolo IV. Cantieri temporanei e mobili; il dott. Mario Sottile dell’AUSL 5 Servizio di Medicina del Lavoro, che si occuperà degli obblighi del datore di lavoro dei Dirigenti e dei preposti, mentre il geom. Giuseppe Pettinato, presidente del Comitato Paritetico Territoriale Edilizia (CPT) di Messina si presenterà la situazione della gestione dei cantieri temporanei e mobili in Provincia di Messina. A seguito della pubblicazione del D. Lgs. 106/09 di modifica al D. Lgs. 81/08, uscito sul S.O. n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 180 del 5 agosto 2009, con il titolo &#8220;Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;, AIAS intende fornire con questo convegno ai propri soci e a quanti sono sensibili e interessati alla materia della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro le informazioni sulle novità e gli aggiornamenti legislativi.</p>
<p>L’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS), con i suoi 6000 soci è la più importante associazione tecnica scientifica italiana che si occupa di sicurezza salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita. L’Associazione è sempre vicina ai propri soci grazie alle 20 Sezioni regionali, a oltre 100 Nuclei territoriali e ai suoi 44 fra Comitati e Gruppi tecnici che sviluppano temi di specifico interesse professionale. Fin dalle sue origini la missione di AIAS consiste nella diffusione della cultura della sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questa ragione AIAS ha istituito formalmente il network associativo ovvero la più importante comunità reale e virtuale tecnica-scientifica italiana dei professionisti interni o esterni alle organizzazioni che si occupano di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></p>
<p style="text-align: justify;">Si e&#8217; tenuto <strong>il 18 settembre</strong> a Potenza, presso il teatro Stabile, alle 8.30, il seminario su &#8216;Decreto Legislativo 81/ 08 la tutela della salute e sicurezza in ottica di genere&#8217;, organizzato dall&#8217;ufficio della Consigliera regionale di parita&#8217;, la direzione regionale Inail per la Basilicata, la direzione regionale del Lavoro della Basilicata, il comune di Potenza. All&#8217;iniziativa hanno aderito l&#8217;azienda sanitaria di Potenza, l&#8217;azienda sanitaria di Matera, il comitato Pari Opportunita&#8217; decentrato presso il Consiglio giudiziario di Potenza &#8211; Corte d&#8217;Appello di Potenza, la consulta regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro. <span style="color: #003366;">Un secondo seminario e&#8217; previsto il</span> <strong>29 ottobre sul tema &#8216;Art. 28 e i rischi connessi alle differenze di genere</strong>&#8216;.</p>
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		<title>L&#8217;articolo 14 del D Lgs n 106/2009</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[D Lgs n 106/2009]]></category>
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		<description><![CDATA[L'articolo 14 del D. Lgs. n. 106/2009 indica che "limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazione in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente".
Alla luce di quanto sopra, possono provvedere, direttamente, i vigili del fuoco a sospendere l'attività imprenditoriale senza doverlo proporre al prefetto? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">PORRECA Gerardo &#8211; Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro</span></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;articolo 14 del D. Lgs. n. 106/2009 indica che &#8220;limitatamente alla sospensione dell&#8217;attività di impresa, all&#8217;accertamento delle violazione in materia di prevenzione incendi, indicate all&#8217;allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente&#8221;.<br />
Alla luce di quanto sopra, possono provvedere, direttamente, i vigili del fuoco a sospendere l&#8217;attività imprenditoriale senza doverlo proporre al prefetto? </strong>
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> <span style="color: #ff0000;">RISPOSTA</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di sospensione delle attività lavorative è stato introdotto in Italia con il decreto legge 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni con la legge 4/8/2006 n. 248 meglio conosciuto come &#8220;Decreto Bersani&#8221;, ed è stato introdotto, inizialmente limitatamente al settore dell&#8217;edilizia e poi esteso a tutte le attività imprenditoriali, quale misura urgente per contrastare il dilagante diffondersi del lavoro nero  nei cantieri edili e per arginare il fenomeno degli infortuni nei luoghi di lavoro che nell&#8217;anno 2006 ha registrato un pericoloso incremento. Con l&#8217;36-bis del decreto legge n. 223/2006, infatti, veniva disposto che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale poteva adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell&#8217;ambito dei cantieri edili qualora avesse riscontrato l&#8217;impiego di personale, non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere stesso ovvero nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8/4/2003, n. 66 e successive modificazioni, condizione quest&#8217;ultima che è stata comunque successivamente abrogata con il decreto legge n. 112/2008 convertito con la legge n. 133/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;art. 5 della legge 3/8/2007 n. 123, legge con la quale il Governo veniva delegato per il rassetto e la riforma della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, le citate disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori venivano modificate nel senso che sono state aggiunte, quale condizione di sospensione delle attività imprenditoriali, le gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed è stato inoltre esteso al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali, nell&#8217;ambito dei loro compiti istituzionali, il potere di sospensione  già assegnato al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale limitatamente però all&#8217;accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente con l&#8217;art. 14 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, relativo alle disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le sopraindicate disposizioni sulla sospensione delle attività imprenditoriali sono state inserite nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con lo stesso articolo, infatti, sono stati confermati in materia di sospensione delle attività imprenditoriali il potere e gli obblighi che erano stati già assegnati sia al personale ispettivo del Ministero del Lavoro che a quello delle unità sanitarie locali e negli stessi termini già stabiliti dalla legge delega n. 123/ 2007 e sono state confermate, altresì, le condizioni per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fa notare che nell&#8217;art 14 fra gli organi di vigilanza ai quali venivano assegnati  i poteri e gli obblighi di sospensione delle attività non veniva citato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mentre nel comma 2 veniva invece precisato che &#8220;<em>In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.&#8221;. Tale disposizione è stata poi confermata anche dal recente decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, il quale nello stesso comma 2 ha anche aggiunta la espressione &#8220;in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all&#8217;articolo 46&#8243; giusto a rimarcare che per tale organo vanno applicate le specifiche regole già fissate per lo stesso. Gli articoli 16, 19 e 20 del citato decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 che contiene il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riportano corrispondentemente le procedure sulla richiesta e sul rilascio dei Certificati di Prevenzione Incendi (art. 16), le disposizioni sulla vigilanza sull&#8217;applicazione della normativa di prevenzione incendi (art. 19) e quelle sulle sanzioni penali e sulla sospensione delle attività (art. 20). </em></p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, ed in risposta al quesito formulato, in attesa che sull&#8217;argomento si esprimano i competenti Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell&#8217;Interno, si ritiene che l&#8217;art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 non ha inteso assegnare al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco i poteri e gli obblighi relativi alla sospensione delle attività lavorative in essa contenuti e già del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle unità sanitarie locali né si ritiene che siano applicabili per lo stesso le regole fissate per la revoca di tali provvedimenti di sospensione (accertamento della eliminazione delle gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e pagamento di una somma aggiuntiva) ma debbano invece essere applicate le procedure previste dalla specifica materia di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contenute nel D. Lgs. n. 139/2006 sopraindicato. A conferma di quanto appena detto si fa osservare che, allorquando nello stesso articolo 14 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 vengono fissate le disposizioni in merito al ricorso avverso i provvedimenti di sospensione, quali competenti a riceverli vengono indicati rispettivamente la Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente ed il Presidente della Giunta regionale e non anche i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="porreca" href="http://www.porreca.it" target="_blank">www.porreca.it</a></p>
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		<title>Indicazioni operative per gli Rls</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La filosofia di fondo delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 si propone essenzialmente i seguenti obiettivi.........fiom cgil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Note sulle modifiche e le integrazioni apportate<br />
dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08<br />
Indicazioni operative per gli Rls<br />
Premessa</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">La filosofia di fondo delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al DLgs 81/08 si propone essenzialmente i seguenti obiettivi:<br />
</span></strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">A.La riduzione delle sanzioni e delle responsabilità per datori di lavoro e dirigenti L’azione della Fiom ha ottenuto come risultato la cancellazione dell’art. 10bis (“articolo salva manager”); il tema della deresponsabilizzazione, tuttavia, è stato reintrodotto in modo “ diluito” in altri articoli del DLgs 106 la cui interpretazione resta ancora poca chiara e sui quali è in corso un’analisi approfondita da parte dell’Ufficio legale della Fiom. Ci riferiamo, in particolare, alle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 16 e l’aggiunta del comma 3bis all’art. 18; modifiche che, in caso di delega delle funzioni ad altri soggetti ( preposti ecc), riducono, in particolare, le responsabilità dei datori di lavoro delle aziende che si certificano secondo le norme dei Sistemi di gestione della sicurezza del lavoro ( SGS, ad es. OSHA 18000). B. la riduzione del ruolo della Pubblica Amministrazione nella vigilanza e nella promozione della salute; C.il rafforzamento del ruolo degli Enti Bilaterali, in particolare rispetto alla cosiddetta “presunzione di conformità “ alle leggi delle aziende che si certificano con un Sistema di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">Le note che seguono sono delle prime sintetiche riflessioni su alcuni punti, delle modifiche apportate al DLgs 81/08, che riguardano direttamente l’attività degli Rls all’interno delle aziende:<br />
</span></strong><span style="text-decoration: underline;">1.I vincoli per gli RLS nell’analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)<br />
2.Le modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria<br />
3.Le modifiche alla valutazione dei rischi da stress lavoro‐correlato<br />
4. Le modifiche rispetto alle verifiche di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. I vincoli per gli RLS nell’analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)<br />
</span>L’ Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DLgs81 al comma 1 diceva: il datore di lavoro… e i dirigenti…devono ( lettera O) “ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a (il DVR)”<br />
Nell’Articolo 18 modificato è stata aggiunta la frase:” Il documento è consultato esclusivamente in azienda” .<br />
Commento<br />
Questa modifica si propone di “vanificare” la novità sostanziale prevista dal DLgs 81/08 per gli RLS rispetto al Dlgs 626/94; il diritto, cioè, degli Rls di potere analizzare i DVR in modo approfondito anche fuori dall’orario di lavoro e dall’azienda.<br />
Il vincolo di “consultare il DVR solo in azienda”, introdotto dal “Decreto Sacconi”, non elimina l’obbligo per il datore di lavoro di “consegnare tempestivamente” il DVR, ma si propone di ridurre il tempo a disposizione degli Rls per l’analisi dei DVR. Questo “vincolo” conferma la validità del percorso Fiom “per il supporto dell’azione degli Rls” che prevede, come punto centrale, l’acquisizione delle competenze per verificare, in tempi rapidi e con cognizione di causa, i punti critici delle analisi dei rischi fatte dagli esperti aziendali.<br />
Su queste modifiche relative all’utilizzo dei DVR, di cui saranno approfonditi anche gli aspetti legali, proponiamo le seguenti azioni “immediate”:<br />
Agire, nell’ambito della contrattazione aziendale, per ottenere la possibilità di portare i DVR fuori dall’azienda;</p>
<p style="text-align: justify;"> Se l’azienda consegna la copia del DVR su supporto informatico, l’Rls deve avere sempre<br />
la possibilità di stamparla ( la lettura al computer è più difficoltosa).<br />
richiedere all’azienda, ai sensi dell’art. 50 comma 2 del DLgs 81 “Il Rls deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico”, la possibilità di analizzare i DVR in azienda senza limiti di tempo (se l’azienda non dà agli Rls la possibilità di analizzare i DVR fuori dal’azienda, deve concedere la possibilità di farlo, in modo adeguato, in azienda)<br />
nei casi di aziende che si certificano secondo le norme sui Sistemi di gestione della sicurezza del lavoro ( SGS, ad es. OSHA 18000): poiché queste norme prevedono per gli Rls delle funzioni che vanno al di là di quelle previste dalla legislazione in materia, si può richiedere all’azienda la possibilità di analizzare i Dvr senza “vincoli” e, quindi, anche al di fuori dall’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Le modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria</span><br />
Il DLgs 106/09, oltre alla possibilità per le aziende di effettuare le visite mediche anche “in fase preassuntiva” (modifica in contrasto anche con lo Statuto dei lavoratori, legge 300), introduce una modifica molto negativa anche per i casi in cui un lavoratore risulta inidoneo rispetto alla sua mansione.<br />
Il Testo originale del DLgs 81 diceva:“ Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.”<br />
Il Testo modificato dice: “ Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;<br />
Nei casi in cui il medico competente valuta un lavoratore “non idoneo alla mansione” è fondamentale il ruolo degli RLS per:<br />
effettuare un&#8217;analisi dettagliata dell&#8217;attività aziendale<br />
individuare, con la collaborazione anche del medico competente, una mansione che non comprometta la salute del lavoratore-lavoratrice.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">3. Le modifiche alla valutazione dei rischi da stress lavoro‐correlato<br />
</span>Al comma 1 dell’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del DLgs 81 è stato aggiunto il comma 1bis che dice: “La valutazione dello stress lavoro‐correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni….. e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010”.<br />
Commento<br />
Presso il Ministero del lavoro è stata istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro che, tra i suoi compiti, ha anche quello di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato”.<br />
Le aziende,quindi, non possono effettuare la valutazione dello stress prima dell’elaborazione di queste linee guida e, in ogni caso, il termine ultimo per il DVR sullo stress è il 1° agosto 2010 ;<br />
come Fiom valutiamo negativamente questo rinvio e stiamo preparando delle linee guida semplificate per permettere agli Rls di fare una propria analisi di questa tipologia di rischio.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">4. Le modifiche rispetto alle verifiche di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti</span><br />
Al comma 4 dell’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del DLgs 81 è stato aggiunto il comma 4 bis “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato‐Regioni, adottato previa<br />
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per<br />
l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.”<br />
Commento<br />
Prima dell’emanazione delle Linee guida della Conferenza Stato ‐ Regioni, quindi, le aziende non possono effettuare, su nessun lavoratore-lavoratrice, accertamenti per verificare l’eventuale uso di alcol o sostanze psicotrope e stupefacenti.<br />
La Fiom valuta positivamente questa modifica e, dopo l’analisi di suddette Linee guida, sarà elaborato un Vademecum sulle azioni che gli Rls devono intraprendere per evitare eventuali abusi da parte delle aziende.</p>
<p><em>Fiom Cgil Roma, 4 settembre 2009</em></p>
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		<title>Modifiche al dlgs 81/08 del dlgs 106/09 (Decreto Sacconi)</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/09/dlgs106_dlgs81/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs106/09]]></category>

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		<description><![CDATA[Quelle che seguono sono delle sintetiche riflessioni su alcuni punti delle modifiche apportate al DLgs 81/08 che possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute di lavoratrici e lavoratori.
Relazione Fiom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nota sulle modifiche al DLgs 81/08 del DLgs 106/09 (Decreto Sacconi)<br />
Analisi complessiva del DLgs 106/09<br />
Premessa<br />
Quelle che seguono sono delle sintetiche riflessioni su alcuni punti delle modifiche apportate al DLgs 81/08 che possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute di lavoratrici e lavoratori:<br />
1.la riduzione delle responsabilità di Datore di lavoro e dirigenti<br />
2.la riduzione di pene e sanzioni per Datore di lavoro e dirigenti<br />
3.la riduzione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto<br />
4.le modifiche alla sorveglianza sanitaria<br />
5.i vincoli per gli RLS nell’analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. La riduzione delle responsabilità di Datore di lavoro e dirigenti<br />
</strong>Nel nuovo testo è stato formalmente soppresso l’art. 10bis (“articolo salva manager”) ma è stato reintrodotto nella sostanza , almeno in parte, con le modifiche apportate al comma 3 all’art. 16 (Delega delle funzioni) e con l’aggiunta del comma 3 bis all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DL81.<br />
Il comma 3 “originale” dell’art. 16 : “ La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 ( modelli di organizzazione e gestione della sicurezza)”<br />
Il comma 3 “modificato” dell’art. 16 : “ La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.<br />
Il comma 3 bis aggiunto all’art. 18 : “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli (preposti, lavoratori, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro”.<br />
Commento<br />
Secondo il comma 3 “modificato” dell’art. 16, datori di lavoro e dirigenti delle aziende che si certificano secondo le norme ( ad es. OHSAS 18001) per l’implementazione degli SGSL (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), e delegano le loro funzioni in materia di sicurezza del lavoro ad altri soggetti sono esonerati dall’obbligo di vigilare il “corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.<br />
Il comma 3 bis aggiunto dell’art. 18 “scarica” le responsabilità di Datori di lavoro e dirigenti sui “soggetti obbligati” (preposti, lavoratori, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente) qualora non “sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro”.<br />
In sintesi, quindi, se s’incrociano il testo del comma 3 “modificato” dell’art. 16 e quello del comma 3 bis aggiunto dell’art. 18, si rileva che datori di lavoro e manager, attraverso una certificazione ad un SGSL, possono ridurre in modo significativo le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. La riduzione di pene e sanzioni datori di lavoro e dirigenti</strong><br />
2.1 Modifiche introdotte con la sostituzione dell’art. 55 del DLgs 81<br />
1<br />
Alcuni esempi:<br />
Testo originale art 55<br />
- Comma 1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:<br />
a) che omette la valutazione dei rischi…ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a- b- d- f dell’articolo 28 (valutazione di tutti i rischi, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e delle procedure per l’attuazione delle misure…);<br />
- Comma 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:<br />
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a-b- c-d-f ( attività a rischio elevato)……<br />
Testo sostitutivo art 55<br />
- Comma 1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro…….<br />
- Comma 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:<br />
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)……<br />
2.2 Modifiche introdotte con la sostituzione dell’art. 302 del DLgs 81 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)<br />
Testo originale art 302<br />
- Comma 1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell’arresto il giudice applica, in luogo dell’arresto, la pena dell&#8217;ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.<br />
- Comma 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:<br />
a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;<br />
b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.<br />
Testo sostitutivo art 302<br />
- Comma 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può…… La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.<br />
- Comma 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.<br />
Commento<br />
Le modifiche all’art. 55 comportano una riduzione, di oltre il 50%, sia dell’entità delle sanzioni che del periodo di detenzione previsti per obblighi fondamentali (quali, ad esempio, la valutazione dei rischi); le modifiche all’art. 302 oltre dare la possibilità ai datori di lavoro di tradurre le violazioni gravi in sanzioni di sole 2.000 €, eliminano quasi del tutto i vincoli previsti dal comma 2 della versione originale dell’art. 302. Se nella versione originale, infatti, si vietava la trasformazione della pena detentiva in ammenda anche solo in presenza di “un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro”, al di là della sua gravità; nella versione modificata dell’art 302 la trasformazione diventa impossibile solo nei casi d’infortuni che causano lesioni gravi o mortali.<br />
Queste modifiche, insieme alle altre diffuse nel decreto correttivo, possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute dei lavoratori; con la riduzione delle sanzioni e delle pene, infatti, si riduce anche il potere di “deterrenza” degli obblighi di legge e, di conseguenza, la probabilità che le aziende adottino le misure di prevenzione e protezione adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. La riduzione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto (Art. 26)</strong><br />
A. Modifiche al comma 1 (art. 26)<br />
2<br />
Testo originale: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima…. verifica….coopera…coordina…. all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”<br />
Testo modificato : “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo …. verifica….coopera…coordina…. all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro”<br />
Commento<br />
La modifica al comma 1 condiziona gli obblighi del datore di lavoro dell’azienda committente solo ai casi in cui “abbia la disponibilità giuridica dei luoghi si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro”; si riduce, così, l’impatto della novità del DLgs 81 che, per adeguare l’adozione delle misure di prevenzione alla crescente frammentazione dell’attività delle imprese, si applicava, senza condizioni di “disponibilità giuridica “, a tutti i casi in cui il datore di lavoro dava in appalto dei lavori nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”.<br />
B. Introduzione del comma 3bis (art. 26)<br />
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”<br />
Commento<br />
Il comma 3bis elimina l’obbligo del committente di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza (DUVRI) nei casi di lavori in appalto della durata non superiore a 2 giorni. Questa modifica riduce in modo significativo la tutela della salute dei lavoratori negli appalti ( non inclusi nell’allegato XI) in cui, nonostante la brevità della durata, i rischi sono elevati; è il caso, ad esempio, della fornitura di “materiale ferroso” nelle aziende metalmeccaniche , fasi di lavoro in cui negli ultimi anni si sono verificati degli infortuni mortali.<br />
C. Modifiche al comma 5 (art. 26)<br />
Testo originale : “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, …..devono essere specificamente indicati ….i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.<br />
Testo modificato: le parole “i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto” sono sostituite dalle seguenti: “i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”<br />
Commento<br />
Nella versione originale del comma 5 l’obbligo d’indicare i costi delle misure di prevenzione riguardava tutte le fasi di lavoro inerenti un appalto, con la modifica l’obbligo riguarda solo i rischi d’interferenza. Si riduce drasticamente, quindi, il livello di corresponsabilità e controllo del datore di lavoro committente rispetto alla sicurezza dei lavoratori delle aziende appaltatrici e aumenta la possibilità di fare delle gare d’appalto “al ribasso” con riduzione degli investimenti nella sicurezza del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Le modifiche alla sorveglianza sanitaria (art. 41-42)</strong><br />
A. Introduzione delle lettere e-bis;e-ter al comma 2 dell’art. 41( “La sorveglianza sanitaria comprende”):<br />
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;<br />
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”;<br />
B. Introduzione del comma 2-bis all’art 41:<br />
“2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL…”<br />
C. Sostituzione del comma 1 dell’art. 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)<br />
3<br />
Testo originale:“ Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.”<br />
Testo modificato: “ Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;<br />
Commento<br />
A. Visite mediche preassuntive<br />
L’eliminazione del divieto di effettuare le visite preassuntive (lettere e-bis;e-ter al comma 2 dell’art. 41; comma 2-bis all’art 41; modifica al comma 3 art. 41) rappresenta una grave discriminazione rispetto ai lavoratori con problemi di salute, oltreché una grave violazione della privacy. Il DLgs 81 definiva l’obbligo del datore di lavoro di valutare la compatibilità della mansione con lo stato di salute del lavoratore, ma solo dopo la sua assunzione; con le modifiche apportate si concede alle imprese la possibilità di selezionare solo “lavoratori perfettamente in salute” e discriminare quei lavoratori “usurati” dai lavori effettuati nel corso della loro attività lavorativa.<br />
B. Inidoneità alla mansione ( modifiche al comma 1 dell’art. 42)<br />
Nelle modifiche apportate si definisce solo l’obbligo del datore di lavoro di adibire un lavoratore “inidoneo” ad altre mansioni, ma si elimina l’obbligo di considerare la compatibilità delle nuove mansioni con lo stato di salute del lavoratore.<br />
Si tratta di modifiche che possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute di lavoratrici e lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. I vincoli per gli RLS nell’analisi del Documento di valutazione dei rischi (art. 18)<br />
</strong>L’ Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DLgs81 al comma 1 diceva: il datore di lavoro… e i dirigenti…devono ( lettera O) “ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a (il DVR)”<br />
Nell’Articolo 18 modificato è stata aggiunta la frase:” Il documento è consultato esclusivamente in azienda” .<br />
Commento<br />
Questa modifica rende difficilmente applicabile la novità sostanziale, rispetto al Dlgs 626/94, prevista dal DLgs 81/08 per gli RLS; il diritto, cioè, degli Rls di potere analizzare i DVR in modo approfondito anche fuori dall’orario di lavoro e dall’azienda.<br />
L’introduzione del vincolo di consultare il DVR solo in azienda rende, infatti, quasi impossibile per un Rls riuscire ad avere il tempo adeguato per analizzare in modo approfondito il DVR; condizione indispensabile sia per verificare l’oggettività delle analisi dei rischi aziendali che per elaborare delle misure di prevenzione e protezione.</p>
<p>Fiom CGIL Roma, 4 settembre 2009</p>
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		<title>Scarica gratis E-book d lgs 106 &#8211; d lgs 81</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs106]]></category>

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		<description><![CDATA[Visualizza il testo unico sicurezza Dlgs 81 aggiornato dal decreto correttivo Dlgs 106/09.
Facilmente consultabile, mette in evidenza le cancellazioni, le modifiche e le integrazioni introdotte dal  D lgs 106/ 09 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000080;"><strong>Ebook D.lgs 81/08</strong></span> <span style="color: #000080;"><strong>Testo Unico Sicurezza integrato e modificato dal Dlgs 106/09</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Visualizza il testo unico sicurezza Dlgs 81 aggiornato dal decreto correttivo Dlgs 106/09.<br />
Facilmente consultabile, mette in evidenza le cancellazioni, le modifiche e le integrazioni introdotte dal  <strong>D lgs 106/ 09</strong> &#8211; <em>Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em> -.
</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, il testo è aggiornato anche alle modifiche introdotte dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 &#8211; art. 39 &#8211; Legge comunitaria 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si ricordano alcune delle novità introdotte dal decreto correttivo al testo unico sicurezza:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>
<p style="text-align: justify;">- Riscrittura dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività imprenditoriale</p>
<p style="text-align: justify;">- Modifica della disciplina relativa all’appalto, in particolare si prevede che il DUVRI debba essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori</p>
<p style="text-align: justify;">- per quanto riguarda la data certa da apporre sul documento, viene precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente</p>
<p style="text-align: justify;">- Viene specificato nuovamente (così come era previsto nel D.Lgs 626) che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività</p>
<p style="text-align: justify;">- Novità sulla Delega di funzioni: possibilità che il soggetto delegato “trasferisca” a sua volta ad altri poteri e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>
<p style="text-align: justify;">- Per quanto riguarda i Modelli di organizzazione e di gestione, è stato introdotto il comma 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>
<p><img style="border: 0px solid black; width: 16px; height: 16px;" src="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_images/icons/archive.png" alt="archive.png" /> <a title="E-book d lgs 106" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.199"><span style="font-size: medium;"><strong>Scarica E-Book</strong></span></a></p>
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		<title>COMPARAZIONE D.LGS. 81/08 E D.LGS. 3-8-09 N. 106 (Correttivo)</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 106]]></category>
		<category><![CDATA[dlgs106 2009]]></category>

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		<description><![CDATA[Tabella comparativa d lgs 106 d lgs 81]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81       &#8220;Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 &#8211; Supplemento Ordinario n. 108</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2009/09/comparazione_dlgs_81_106.pdf"><strong>comparazione_dlgs_81_106</strong></a><strong> PDF</strong></p>
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