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	<title>infotel sistemi &#187; Correzioni al D Lgs 81</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>d lgs 81 Semplificazioni Bilateralità Sanzioni</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:48:25 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[d lgs 81 Semplificazioni Bilateralità Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Pronte le nuove regole per la sicurezza sui posti di lavoro. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico oggi vigente, del 2008. Secondo il ministro del Welfare Maurizio Sacconi &#8220;il provvedimento è all&#8217;interno della delega decisa dal governo Prodi&#8221;. Ma la reazione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pronte le nuove regole per la sicurezza sui posti di lavoro. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico oggi vigente, del 2008. Secondo il ministro del Welfare Maurizio Sacconi &#8220;il provvedimento è all&#8217;interno della delega decisa dal governo Prodi&#8221;. Ma la reazione della Cgil è molto negativa: &#8220;Questo norma &#8211; ha detto il segretario generale Guglielmo Epifani &#8211; è un grave errore che non capiamo e che il Paese fatica a comprendere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Semplificazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il riordino segue tre direttrici: semplificazione; potenziamento della bilateralità; rivisitazione dell&#8217;apparato sanzionatorio. Le misure di semplificazione precisano la portata di alcune novità del Testo unico per le quali in questi mesi sono sorte difficoltà applicative.<br />
Per assicurare la «data certa» del documento di valutazione dei rischi &#8211; che ogni datore potrà redigere secondo le proprie esigenze &#8211; sarà sufficiente, per esempio, la firma sul documento del rappresentante per la sicurezza e del rappresentante del servizio di prevenzione. Non sarà necessario, quindi, ricorrere al notaio o ad altre forme di certificazione.
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bilateralità</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sarà potenziato il ruolo del modello di verifica e controllo di gestione con efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società di cui al decreto 231. Viene introdotta in effetti una presunzione di conformità del modello alle regole del Testo unico, sulla base di una &#8220;certificazione&#8221; rilasciata da commissioni istituite presso gli enti bilaterali o le università. Peraltro, anche l&#8217;obbligo di vigilanza del datore sul corretto espletamento delle funzioni delegate si intenderà &#8220;assolto&#8221; in caso di adozione ed efficace attuazione del modello.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sanzioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le ammende sono state aumentate del 50% rispetto alla 626 del 1994 &#8211; l&#8217;incremento del costo della vita tra 1995 e 2008 è stato del 36% &#8211; e saranno rivalutate automaticamente ogni cinque anni. Tra le principali modifiche messe a punto dal Governo, c&#8217;è poi la riscrittura dell&#8217;articolo 14 che regola la sospensione dell&#8217;attività imprenditoriale. Allo scopo di eliminare ogni discrezionalità sono individuati i casi tassativi e le condizioni in base alle quali dovrà essere disposta. Per l&#8217;imprenditore che non osservi il provvedimento di blocco dell&#8217;attività ci sarà l&#8217;arresto obbligatorio (fino a sei mesi) &#8211; nell&#8217;ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza &#8211; con la possibilità di applicare la procedura di ravvedimento operoso prevista dal decreto legislativo 758/1994. Quest&#8217;ultima chance, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa sia ai reati puniti con la sola ammenda che alle violazioni punite con sanzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sanzioni proporzionate ai compiti</p>
<p style="text-align: justify;">* Le sanzioni saranno proporzionate ai compiti effettivamente svolti dai diversi responsabili della sicurezza.<br />
* Confermata l&#8217;ipotesi di arresto obbligatorio (da 4 a 8 mesi) nel caso di mancata valutazione dei rischi nei settori più pericolosi.<br />
*
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le altre misure</strong></p>
<p style="text-align: justify;">* Saranno semplificate le disposizioni relative alle comunicazioni all&#8217;Inail e le modalità di utilizzo del libretto formativo del cittadino.<br />
* Rivista l&#8217;attuale equiparazione ai fini della sicurezza dei volontari ai lavoratori.<br />
* Il divieto di svolgere consulenza sarà limitato solo a chi svolge personalmente compiti ispettivi.<br />
* Le risposte agli interpelli non saranno più criteri «interpretativi» ma «vincolanti» per gli organi di vigilanza.<br />
* Per la valutazione dello stress lavoro-correlato il datore dovrà dare uno specifico peso anche al tipo di contratto, posto che lavoratori a termine o flessibili hanno una minore conoscenza del luogo di lavoro.<br />
* Sparirà l&#8217;attuale divieto di visite mediche preassuntive.<br />
* Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (il Duvri) viene escluso nelle lavorazioni a rischio basso e/o di limitata durata.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Il correttivo dovrà essere varato entro la metà di maggio<br />
Quindi le novità potrebbero debuttare subito dopo l&#8217;estate</strong></span></p>
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		<title>Correzioni al D Lgs 81 sui profili più repressivi</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Correzioni al D Lgs 81]]></category>

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		<description><![CDATA[Il ministero del Lavoro ha predisposto una bozza di decreto correttivo del Testo  Unico della Sicurezza con il dichiarato intento di valorizzare le misure mirate  alla formazione e  ridurre i profili più repressivi.

Nella bozza di correttivo che dovrà essere valutata anche dal ministero della Giustizia prima di arrivare a Palazzo Chigi (la data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il ministero del Lavoro ha predisposto una <span style="color: #ff6600;"><strong>bozza di decreto correttivo del Testo  Unico della Sicurezza</strong></span> con il dichiarato intento di valorizzare le misure mirate  alla formazione e  ridurre i profili più repressivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nella bozza di correttivo che dovrà essere valutata anche dal ministero della Giustizia prima di arrivare a Palazzo Chigi (la data più probabile è il prossimo <strong><em>20 marzo)</em></strong>, saranno accolte molte richieste avanzate dal mondo imprenditoriale per riequilibrare la disciplina del <span style="color: #ff0000;"><strong>Dlgs 81/o8</strong></span>, smussandone i profili di maggiore repressione e valorizzando invece le misure dirette a rafforzare la formazione dei dipendenti.<br />
<strong><br />
Tre le direttrici dell`intervento:</strong>
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #ff0000;">L</span>a riduzione dell`importo delle ammende; </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #808080;"><span style="color: #ff0000;">L</span>`abrogazione delle due ipotesi per cui il testo unico attualmente` prevede l`arresto obbligatorio del datore di lavoro;<br />
<span style="color: #ff0000;">U</span>n chiarimento sulle modalità di estensione della «<span style="color: #339966;">231</span>» alle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro per escludere un`applicazione automatica della responsabilità d`impresa.</span></strong>
</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le ammende, il testo unico approvato dal Governo Prodi sul finire della scorsa legislatura ha previsto aumenti delle sanzioni pecuniarie superiori all`8o% rispetto alla 626 del 1994. Nel decreto correttivo in via di definizione, gli incrementi di valore delle ammende dovrebbero essere più contenuti (intorno al 50%). Il parametro scelto per l`aggiornamento delle multe potrebbe essere l`indice Istat degli ultimi 15 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le due ipotesi di arresto obbligatorio del datore contemplate dal testo unico del 2008 dovrebbero essere eliminate con la generalizzazione del principio di alternatività fra <strong>arresto e ammenda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ovviamente quando dalla violazione non siano derivati la morte ovvero lesioni gravi per i lavoratori, ipotesi delittuose per le quali scattano le più severe sanzioni stabilite dal Codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il testo unico oggi prevede l`arresto (fino a sei mesi) quando il datore non ottempera al provvedimento di sospensione disposto dall`autorità di vigilanza per l`impiego di oltre un quinto di manodopera in nero ovvero in caso di reiterate infrazioni alle regole sull`orario di lavoro e, appunto, sulla sicurezza. L`altra ipotesi in cui l`arresto (da 6 a 18 mesi) è obbligatorio concerne i responsabili delle aziende dove si svolgono attività particolarmente pericolose che non redigano il documento divalutazione del rischio o ne omettano parti essenziali. In pratica, anche in queste due fattispecie, il giudice potrà ricorrere all`arresto solo come extrema ratio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sarà altresì valorizzato il <em><strong>&#8220;ravvedimento operoso&#8221;,</strong></em> come indicato dal <strong>decreto legislativo 758/94 </strong>(<strong>articoli 20 e seguenti</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il datore potrà sempre ottenere l`estinzione della contravvenzione ottemperando alle prescrizioni dell`organo di vigilanza che abbia accertato una violazione al testo unico. Riparando all`infrazione e mettendo in sicurezza l`azienda, il datore potrà limitarsi a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell`ammenda inflittagli.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Non sarà rivisto, se non marginalmente, l`articolo 30 del Dlgs 81/o8 che ha introdotto <span style="color: #ff6600;"><strong>la responsabilità amministrativa </strong></span>delle società in caso di violazioni alle norme sulla tutela della sicurezza da cui siano scaturite la morte ovvero lesioni gravi o gravissime. In casi di questo tipo sono disposte sanzioni pecuniarie fino a 1,5 milioni di euro e interdittive (<span style="color: #ff6600;">c</span><strong>ome il divieto di contrattare con la Pa, di partecipare agli appalti e di ricevere finanziamenti</strong>) fino a un anno.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con i ritocchi cui starebbe pensando il ministero del Lavoro dovrebbero essere precisato che l`applicazione di queste sanzioni <span style="text-decoration: underline;"><strong>non dovrà essere &#8220;automatica&#8221;</strong></span>, ma dovrà basarsi in qualche modo sull`accertamento di una colpa o di una negligenza addebitabili alla società.</p>
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