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	<title>Commenti per infotel sistemi</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>Commenti su Sicurezza stradale, via libera della Camera di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/07/sicurezza-stradale-via-libera-della-camera/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:35:18 +0000</pubDate>
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		<description>Tutto è pronto, mancano solo gli ultimi passaggi &#039;burocratici&#039;. Le misure del nuovo codice della strada, a meno di intoppi, entreranno in vigore prima del grande esodo di agosto. Il testo sarà approvato oggi alla Camera per poi passare al Senato. In tutto quaranta articoli che si ispirano a un unico motto: &#039;Chi beve non guida e chi guida non beve&#039;. Tra le novità pene più severe per chi si mette al volante ubriaco o drogato. 


Tasso alcolemico a zero
I più giovani e tutti i neopatentati non potranno bere neanche un sorso di birra prima di mettersi alla guida, pena una multa che va dai 200 ai 1.600 euro.I nuovi paletti riguardano i conducenti che hanno meno di 21 anni, chi ha la patente da non più di tre anni e i conducenti professionali e di autoveicoli per i quali e&#039; richiesta la patente di categoria C, D e E.

Carcere fino a 15 anni
E&#039; questa la pena massima che si rischia se si è al volante ed è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l&#039;effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di un incidente mortale che coinvolge più persone. Inasprite, poi, le sanzioni tuttora previste dal codice. Fino ad oggi l&#039;ebbro alla guida (tasso alcolico da 0,5 a 0,8 pari a un paio di bicchieri di vino) rischiava il ritiro della patente e la sospensione per un anno. Da domani la sospensione sarà fino a due anni. Se poi l’incosciente pilota è proprio fradicio (tasso superiore a 1,5) e per di più ha provocato un incidente, può dire addio al permesso di guida per cinque anni, pagare fino a 12mila euro di ammenda, finire in galera per uno o due anni.

Multe per sostanze stupefacenti
Per scongiurare il solito bollettino di guerra sulle strade, dovuto sempre più a chi guida alterato da sostanze stupefacenti, arriva un’ulteriore stretta. In questo caso si rischia l’ammenda fino a 12mila euro, l’arresto da uno a due anni, la sospensione della patente da uno a due anni, addirittura la revoca per i giovanissimi, i neopatentati e i conducenti professionali, oltre a una multa salatissima di 18mila euro. 

Narcotest su strada
E&#039; in arrivo, poi, il narcotest su strada: la polizia, fino a oggi, doveva accompagnare il conducente alterato in strutture sanitarie per una visita medica. Da domani basterà un semplice esame sulla saliva o sul sudore, on the road. 

Medici-spia
Altra novità sono i medici-spia. Il medico che venga a concoscenza di una patologia particolare di un suo assistito che determina una diminuzione della idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al ministero delle Infrastrutture. 

Limite di velocità
È il punto più controverso del provvedimento perché stabilisce la possibilità di elevare in autostrada il limite di velocità a 150 km/h. Ma le critiche sono state prontamente dribblate perché in realtà il tetto dei 150 è già stato toccato. Anzi, il testo stabilisce che il limite possa essere sì essere elevato, ma soltanto nei punti in cui sono installati i tutor, ossia quei rivelatori in grado di calcolare la velocità media di un auto su un determinato tratto di strada. Aumentano invece le sanzioni per chi corre troppo: da 500 a 2mila euro per chi supera di oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocità e da 779 a 3.119 euro per chi supera di oltre 60 km/h i limiti. 

Giro vite per chi non rispetta i pedoni
Chi non fa spazio a polizia e ambulanze vedrà i propri punti decurtati di 5 unità e sale la sanzione per chi non rispetta i pedoni (8 punti contro i 5 precedenti). Se le strisce non ci sono, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppia.

Corsi notturni 
Lezioni anche in autostrada e di notte: chi vuole prendere la patente dovrà cimentarsi anche con condizioni di guida piu&#039; difficili di quelle in città&#039;.

Educazione stradale
Dall&#039;anno scolastico 2010-2011 i corsi sull&#039;educazione stradale a scuola diventano obbligatori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto è pronto, mancano solo gli ultimi passaggi &#8216;burocratici&#8217;. Le misure del nuovo codice della strada, a meno di intoppi, entreranno in vigore prima del grande esodo di agosto. Il testo sarà approvato oggi alla Camera per poi passare al Senato. In tutto quaranta articoli che si ispirano a un unico motto: &#8216;Chi beve non guida e chi guida non beve&#8217;. Tra le novità pene più severe per chi si mette al volante ubriaco o drogato. </p>
<p>Tasso alcolemico a zero<br />
I più giovani e tutti i neopatentati non potranno bere neanche un sorso di birra prima di mettersi alla guida, pena una multa che va dai 200 ai 1.600 euro.I nuovi paletti riguardano i conducenti che hanno meno di 21 anni, chi ha la patente da non più di tre anni e i conducenti professionali e di autoveicoli per i quali e&#8217; richiesta la patente di categoria C, D e E.</p>
<p>Carcere fino a 15 anni<br />
E&#8217; questa la pena massima che si rischia se si è al volante ed è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto l&#8217;effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di un incidente mortale che coinvolge più persone. Inasprite, poi, le sanzioni tuttora previste dal codice. Fino ad oggi l&#8217;ebbro alla guida (tasso alcolico da 0,5 a 0,8 pari a un paio di bicchieri di vino) rischiava il ritiro della patente e la sospensione per un anno. Da domani la sospensione sarà fino a due anni. Se poi l’incosciente pilota è proprio fradicio (tasso superiore a 1,5) e per di più ha provocato un incidente, può dire addio al permesso di guida per cinque anni, pagare fino a 12mila euro di ammenda, finire in galera per uno o due anni.</p>
<p>Multe per sostanze stupefacenti<br />
Per scongiurare il solito bollettino di guerra sulle strade, dovuto sempre più a chi guida alterato da sostanze stupefacenti, arriva un’ulteriore stretta. In questo caso si rischia l’ammenda fino a 12mila euro, l’arresto da uno a due anni, la sospensione della patente da uno a due anni, addirittura la revoca per i giovanissimi, i neopatentati e i conducenti professionali, oltre a una multa salatissima di 18mila euro. </p>
<p>Narcotest su strada<br />
E&#8217; in arrivo, poi, il narcotest su strada: la polizia, fino a oggi, doveva accompagnare il conducente alterato in strutture sanitarie per una visita medica. Da domani basterà un semplice esame sulla saliva o sul sudore, on the road. </p>
<p>Medici-spia<br />
Altra novità sono i medici-spia. Il medico che venga a concoscenza di una patologia particolare di un suo assistito che determina una diminuzione della idoneità alla guida, deve darne comunicazione scritta e riservata al ministero delle Infrastrutture. </p>
<p>Limite di velocità<br />
È il punto più controverso del provvedimento perché stabilisce la possibilità di elevare in autostrada il limite di velocità a 150 km/h. Ma le critiche sono state prontamente dribblate perché in realtà il tetto dei 150 è già stato toccato. Anzi, il testo stabilisce che il limite possa essere sì essere elevato, ma soltanto nei punti in cui sono installati i tutor, ossia quei rivelatori in grado di calcolare la velocità media di un auto su un determinato tratto di strada. Aumentano invece le sanzioni per chi corre troppo: da 500 a 2mila euro per chi supera di oltre i 40 km/h i limiti massimi di velocità e da 779 a 3.119 euro per chi supera di oltre 60 km/h i limiti. </p>
<p>Giro vite per chi non rispetta i pedoni<br />
Chi non fa spazio a polizia e ambulanze vedrà i propri punti decurtati di 5 unità e sale la sanzione per chi non rispetta i pedoni (8 punti contro i 5 precedenti). Se le strisce non ci sono, la sanzione è più bassa ma comunque raddoppia.</p>
<p>Corsi notturni<br />
Lezioni anche in autostrada e di notte: chi vuole prendere la patente dovrà cimentarsi anche con condizioni di guida piu&#8217; difficili di quelle in città&#8217;.</p>
<p>Educazione stradale<br />
Dall&#8217;anno scolastico 2010-2011 i corsi sull&#8217;educazione stradale a scuola diventano obbligatori.</p>
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	<item>
		<title>Commenti su Scadenze per il DVR ai sensi del D Lgs 81 / 08 di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/scadenze-per-il-dvr-ai-sensi-del-d-lgs-81-08/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
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		<description>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005 n. 68  (indice)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005)

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L&#039;UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, A NORMA DELL&#039;ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3.

Il Presidente della Repubblica

Visto l&#039;articolo 87 della Costituzione;

Visto l&#039;articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l&#039;articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l&#039;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l&#039;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell&#039;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;

Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#039;adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l&#039;innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell&#039;economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. (nota)

Oggetto e definizioni

   1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l&#039;erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.

   2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
         1. busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;

         2. Centro nazionale per l&#039;informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l&#039;organismo di cui all&#039;articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall&#039;articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

         3. dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;

         4. dominio di posta elettronica certificata, l&#039;insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell&#039;estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;

         5. log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;

         6. messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;

         7. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l&#039;invio e la consegna di documenti informatici;

         8. posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

         9. riferimento temporale, l&#039;informazione contenente la data e l&#039;ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;

        12. utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchè eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

        13. virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l&#039;interruzione, totale o parziale, o l&#039;alterazione del suo funzionamento. 

Art. 2.

Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

   1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
         1. il mittente, cioè l&#039;utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

         2. il destinatario, cioè l&#039;utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

         3. il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. 

Art. 3. (nota)

Trasmissione del documento informatico

   1. Il comma 1 dell&#039;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
         1. «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all&#039;indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.». 

Art. 4.

Utilizzo della posta elettronica certificata

   1. La posta elettronica certificata consente l&#039;invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

   2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

   3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell&#039;indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.

   4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l&#039;invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell&#039;atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.

   5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all&#039;utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l&#039;eventuale cessazione della disponibilità, nonchè le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all&#039;articolo 6.

   7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15. 

Art. 5.

Modalità della trasmissione e interoperabilità

   1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest&#039;ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest&#039;ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

   2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l&#039;interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 6. (nota)

Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

   1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell&#039;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

   2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all&#039;indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

   3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all&#039;indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

   4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall&#039;avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

   6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all&#039;articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell&#039;articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 7.

Ricevuta di presa in carico

   1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l&#039;avvenuta presa in carico del messaggio. 

Art. 8.

Avviso di mancata consegna

   1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all&#039;invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 9. (nota)

Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

   1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell&#039;articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l&#039;integrità e l&#039;autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l&#039;integrità e l&#039;autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 10.

Riferimento temporale

   1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. 

Art. 11.

Sicurezza della trasmissione

   1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

   2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

   3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l&#039;integrità e l&#039;inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.

   4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l&#039;esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. 

Art. 12.

Virus informatici

   1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell&#039;impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17.

   2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinchè comunichi al mittente medesimo l&#039;impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 13.

Livelli minimi di servizio

   1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 14. (note)

Elenco dei gestori di posta elettronica certificata

   1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.

   2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l&#039;attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell&#039;elenco dei gestori di posta elettronica certificata.

   3. I richiedenti l&#039;iscrizione nell&#039;elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

   4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all&#039;amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all&#039;articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

   5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all&#039;amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall&#039;autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l&#039;economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

   6. Il richiedente deve inoltre:
         1. dimostrare l&#039;affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;

         2. impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell&#039;esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;

         3. rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all&#039;articolo 17;

         4. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

         5. utilizzare per la firma elettronica, di cui all&#039;articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

         6. adottare adeguate misure per garantire l&#039;integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;

         7. prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;

         8. fornire, entro i dodici mesi successivi all&#039;iscrizione nell&#039;elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;

         9. fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell&#039;attività e dei danni causati a terzi. 
   7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all&#039;interessato il provvedimento di diniego.

   8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

   9. Il procedimento di iscrizione nell&#039;elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

  10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17, necessari per l&#039;iscrizione nell&#039;elenco dei gestori.

  11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.

  12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dall&#039;elenco.

  13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull&#039;attività esercitata dagli iscritti all&#039;elenco di cui al comma 1. 

Art. 15.

Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell&#039;Unione europea

   1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell&#039;Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. È fatta salva in particolare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell&#039;Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall&#039;articolo 14, comma 3.

   2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell&#039;Unione europea il CNIPA verifica l&#039;equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all&#039;articolo 17. 

Art. 16.

Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

   1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l&#039;attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.

   2. L&#039;utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell&#039;elenco di cui all&#039;articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.

   3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.

   4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all&#039;uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative. 

Art. 17. (nota)

Regole tecniche

   1. Il Ministro per l&#039;innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell&#039;articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni. 

Art. 18.
(note)
Disposizioni finali

   1. Le modifiche di cui all&#039;articolo 3 apportate all&#039;articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall&#039;amministrazione competente per materia, ai sensi dell&#039;art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#039;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

    * Restano invariati il valore e l&#039;efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    * Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

    * L&#039;art. 87 della Costituzione conferisce, tra l&#039;altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    * Si riporta il testo vigente dell&#039;art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
         2. «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell&#039;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l&#039;acquisizione del parere delle competenti Commissioni».
    * Si riporta il testo dell&#039;art. 27, commi 8, lettera e) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
         8. «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell&#039;art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell&#039;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
               1. - d) omissis;

               5. estensione dell&#039;uso della posta elettronica nell&#039;ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
         9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l&#039;innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell&#039;economia e delle finanze.».
    * Si riporta il testo dell&#039;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#039;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
         2. «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l&#039;esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l&#039;abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall&#039;entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
    * Si riporta il testo dell&#039;art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi allegato).

    * La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca «Procedura d&#039;informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell&#039;informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.».

    * Si riporta il testo dell&#039;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
         8. «(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
               1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

               2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell&#039;interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell&#039;Associazione nazionale dei comuni d&#039;Italia - ANCI, il presidente dell&#039;Unione province d&#039;Italia - UPI ed il Presidente dell&#039;Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall&#039;ANCI e sei presidenti di provincia designati dall&#039;UPI. Dei quattordici sindaci designati dall&#039;ANCI cinque rappresentano le città individuate dall&#039;art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

               3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell&#039;ANCI, dell&#039;UPI o dell&#039;UNCEM.

               4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell&#039;interno.». 

Nota all&#039;art. 1:

    * Si riporta il testo dell&#039;art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall&#039;art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell&#039;art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.):
         1. «E&#039; istituito il Centro nazionale per l&#039;informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l&#039;attuazione delle politiche del Ministro per l&#039;innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».

Nota all&#039;art. 3:

    * Per il testo dell&#039;art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

Nota all&#039;art. 6:

    * Per il testo dell&#039;art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

Nota all&#039;art. 9:

    * Si riporta il testo dell&#039;art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

      «dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell&#039;art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;».

Note all&#039;art. 14:

    * Si riporta il testo dell&#039;art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

      «Art. 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).
         1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell&#039;economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d&#039;Italia, ai sensi dell&#039;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

         2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall&#039;ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d&#039;Italia.
         2. bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
    * Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».

    * La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

    * La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca «Disposizioni contro la mafia».

Nota all&#039;art. 17:

    * Si riporta il testo dell&#039;art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A).
         2. «Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l&#039;innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall&#039;evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».

Note all&#039;art. 18:

    * Per l&#039;art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano le note alle premesse.

      «Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
         1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all&#039;indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

         2. La data e l&#039;ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

         3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l&#039;avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005 n. 68  (indice)</p>
<p>(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005)</p>
<p>REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L&#8217;UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, A NORMA DELL&#8217;ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 87 della Costituzione;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;</p>
<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;</p>
<p>Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;</p>
<p>Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;</p>
<p>Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;</p>
<p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 14 giugno 2004;</p>
<p>Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;</p>
<p>Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze;</p>
<p>Emana il seguente regolamento:</p>
<p>Art. 1. (nota)</p>
<p>Oggetto e definizioni</p>
<p>   1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l&#8217;erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.</p>
<p>   2. Ai fini del presente regolamento si intende per:<br />
         1. busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;</p>
<p>         2. Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall&#8217;articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p>
<p>         3. dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;</p>
<p>         4. dominio di posta elettronica certificata, l&#8217;insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell&#8217;estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;</p>
<p>         5. log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;</p>
<p>         6. messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;</p>
<p>         7. posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l&#8217;invio e la consegna di documenti informatici;</p>
<p>         8. posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;</p>
<p>         9. riferimento temporale, l&#8217;informazione contenente la data e l&#8217;ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;</p>
<p>        12. utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchè eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;</p>
<p>        13. virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l&#8217;interruzione, totale o parziale, o l&#8217;alterazione del suo funzionamento. </p>
<p>Art. 2.</p>
<p>Soggetti del servizio di posta elettronica certificata</p>
<p>   1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:<br />
         1. il mittente, cioè l&#8217;utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;</p>
<p>         2. il destinatario, cioè l&#8217;utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;</p>
<p>         3. il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. </p>
<p>Art. 3. (nota)</p>
<p>Trasmissione del documento informatico</p>
<p>   1. Il comma 1 dell&#8217;articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:<br />
         1. «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all&#8217;indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.». </p>
<p>Art. 4.</p>
<p>Utilizzo della posta elettronica certificata</p>
<p>   1. La posta elettronica certificata consente l&#8217;invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.</p>
<p>   2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.</p>
<p>   3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell&#8217;indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.</p>
<p>   4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l&#8217;invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell&#8217;atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.</p>
<p>   5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l&#8217;eventuale cessazione della disponibilità, nonchè le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all&#8217;articolo 6.</p>
<p>   7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15. </p>
<p>Art. 5.</p>
<p>Modalità della trasmissione e interoperabilità</p>
<p>   1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest&#8217;ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest&#8217;ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.</p>
<p>   2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l&#8217;interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 6. (nota)</p>
<p>Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna</p>
<p>   1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.</p>
<p>   2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all&#8217;indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.</p>
<p>   3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all&#8217;indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.</p>
<p>   4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall&#8217;avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.</p>
<p>   6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all&#8217;articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. </p>
<p>Art. 7.</p>
<p>Ricevuta di presa in carico</p>
<p>   1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l&#8217;avvenuta presa in carico del messaggio. </p>
<p>Art. 8.</p>
<p>Avviso di mancata consegna</p>
<p>   1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all&#8217;invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 9. (nota)</p>
<p>Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto</p>
<p>   1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l&#8217;integrità e l&#8217;autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l&#8217;integrità e l&#8217;autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 10.</p>
<p>Riferimento temporale</p>
<p>   1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. </p>
<p>Art. 11.</p>
<p>Sicurezza della trasmissione</p>
<p>   1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.</p>
<p>   2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.</p>
<p>   3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l&#8217;integrità e l&#8217;inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.</p>
<p>   4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l&#8217;esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. </p>
<p>Art. 12.</p>
<p>Virus informatici</p>
<p>   1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell&#8217;impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17.</p>
<p>   2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinchè comunichi al mittente medesimo l&#8217;impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 13.</p>
<p>Livelli minimi di servizio</p>
<p>   1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 14. (note)</p>
<p>Elenco dei gestori di posta elettronica certificata</p>
<p>   1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.</p>
<p>   2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l&#8217;attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell&#8217;elenco dei gestori di posta elettronica certificata.</p>
<p>   3. I richiedenti l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.</p>
<p>   4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all&#8217;amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all&#8217;articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.</p>
<p>   5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all&#8217;amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall&#8217;autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l&#8217;economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.</p>
<p>   6. Il richiedente deve inoltre:<br />
         1. dimostrare l&#8217;affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;</p>
<p>         2. impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell&#8217;esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;</p>
<p>         3. rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17;</p>
<p>         4. applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;</p>
<p>         5. utilizzare per la firma elettronica, di cui all&#8217;articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;</p>
<p>         6. adottare adeguate misure per garantire l&#8217;integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;</p>
<p>         7. prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;</p>
<p>         8. fornire, entro i dodici mesi successivi all&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;</p>
<p>         9. fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell&#8217;attività e dei danni causati a terzi.<br />
   7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all&#8217;interessato il provvedimento di diniego.</p>
<p>   8. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.</p>
<p>   9. Il procedimento di iscrizione nell&#8217;elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.</p>
<p>  10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17, necessari per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco dei gestori.</p>
<p>  11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.</p>
<p>  12. Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dall&#8217;elenco.</p>
<p>  13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull&#8217;attività esercitata dagli iscritti all&#8217;elenco di cui al comma 1. </p>
<p>Art. 15.</p>
<p>Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell&#8217;Unione europea</p>
<p>   1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell&#8217;Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. È fatta salva in particolare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell&#8217;Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall&#8217;articolo 14, comma 3.</p>
<p>   2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell&#8217;Unione europea il CNIPA verifica l&#8217;equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all&#8217;articolo 17. </p>
<p>Art. 16.</p>
<p>Disposizioni per le pubbliche amministrazioni</p>
<p>   1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l&#8217;attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.</p>
<p>   2. L&#8217;utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.</p>
<p>   3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.</p>
<p>   4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all&#8217;uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative. </p>
<p>Art. 17. (nota)</p>
<p>Regole tecniche</p>
<p>   1. Il Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni. </p>
<p>Art. 18.<br />
(note)<br />
Disposizioni finali</p>
<p>   1. Le modifiche di cui all&#8217;articolo 3 apportate all&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). </p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>NOTE</p>
<p>Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall&#8217;amministrazione competente per materia, ai sensi dell&#8217;art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull&#8217;emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.</p>
<p>    * Restano invariati il valore e l&#8217;efficacia degli atti legislativi qui trascritti.</p>
<p>    * Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (G.U.C.E.).</p>
<p>Note alle premesse:</p>
<p>    * L&#8217;art. 87 della Costituzione conferisce, tra l&#8217;altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.</p>
<p>    * Si riporta il testo vigente dell&#8217;art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):<br />
         2. «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l&#8217;acquisizione del parere delle competenti Commissioni».<br />
    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 27, commi 8, lettera e) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):<br />
         8. «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:<br />
               1. &#8211; d) omissis;</p>
<p>               5. estensione dell&#8217;uso della posta elettronica nell&#8217;ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.<br />
         9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l&#8217;innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze.».<br />
    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):<br />
         2. «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l&#8217;esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l&#8217;abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall&#8217;entrata in vigore delle norme regolamentari.».<br />
    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi allegato).</p>
<p>    * La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151, reca «Procedura d&#8217;informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell&#8217;informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.».</p>
<p>    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):<br />
         8. «(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).<br />
               1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.</p>
<p>               2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell&#8217;interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell&#8217;Associazione nazionale dei comuni d&#8217;Italia &#8211; ANCI, il presidente dell&#8217;Unione province d&#8217;Italia &#8211; UPI ed il Presidente dell&#8217;Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani &#8211; UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall&#8217;ANCI e sei presidenti di provincia designati dall&#8217;UPI. Dei quattordici sindaci designati dall&#8217;ANCI cinque rappresentano le città individuate dall&#8217;art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.</p>
<p>               3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell&#8217;ANCI, dell&#8217;UPI o dell&#8217;UNCEM.</p>
<p>               4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell&#8217;interno.». </p>
<p>Nota all&#8217;art. 1:</p>
<p>    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall&#8217;art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.):<br />
         1. «E&#8217; istituito il Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l&#8217;attuazione delle politiche del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».</p>
<p>Nota all&#8217;art. 3:</p>
<p>    * Per il testo dell&#8217;art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.</p>
<p>Nota all&#8217;art. 6:</p>
<p>    * Per il testo dell&#8217;art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.</p>
<p>Nota all&#8217;art. 9:</p>
<p>    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa &#8211; Testo A):</p>
<p>      «dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;».</p>
<p>Note all&#8217;art. 14:</p>
<p>    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p>
<p>      «Art. 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).<br />
         1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d&#8217;Italia, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>
<p>         2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall&#8217;ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d&#8217;Italia.<br />
         2. bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.<br />
    * Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.».</p>
<p>    * La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 227, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».</p>
<p>    * La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138, reca «Disposizioni contro la mafia».</p>
<p>Nota all&#8217;art. 17:</p>
<p>    * Si riporta il testo dell&#8217;art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa &#8211; Testo A).<br />
         2. «Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l&#8217;innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall&#8217;evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».</p>
<p>Note all&#8217;art. 18:</p>
<p>    * Per l&#8217;art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A) si vedano le note alle premesse.</p>
<p>      «Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).<br />
         1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all&#8217;indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.</p>
<p>         2. La data e l&#8217;ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.</p>
<p>         3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l&#8217;avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su D lgs 81 ultime modifiche 2009 di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/d-lgs-81-ultime-modifiche-5/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=2044#comment-89</guid>
		<description>Slitta ad agosto il decreto correttivo che modificherà il dlgs 81/08. La versione definitiva del correttivo potrà essere conclusa entro il prossimo 16 agosto, anziché il 16 maggio, al fine di avere un più ampio margine di tempo per chiudere positivamente il tavolo tecnico con le Regioni e per far ripartire il dialogo con le parti sociali, in particolare con la Cigl che ne ha evidenziato il contrasto con i tre capisaldi del diritto (codice civile, codice penale e Statuto dei Lavoratori), con la prevedibile apertura di diffusi contenziosi.

L&#039;extra proroga prevista per rivisitare la portata del correttivo, contemplata nella legge delega 123 del 2007, è stata dovuta in quanto la prima bozza del correttivo licenziata lo scorso 27 marzo dal Consiglio dei Ministri non è ancora stata inviata alle commissioni parlamentari per il parere di conformità. Il prossimo 20 aprile è, invece, in programma una riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni, il cui obiettivo è quello di definire un testo il più possibile condiviso.

Il correttivo che vedrà luce seguirà comunque le direttrici tracciate dal Governo: semplificazione, potenziamento della bilateralità e rivisitazione dell&#039;apparato sanzionatorio. In particolare su quest&#039;ultimo, il Governo è partito dall&#039;assunto di base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è sempre stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al 50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un meccanismo di adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di tempo sia necessaria un&#039;altra legge che adegui nuovamente il regime sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.

Sulla stessa scia, è stato confermato l&#039;arresto obbligatorio (da 4 a 8 mesi) nel caso di mancata valutazione dei rischi nei settori più pericolosi e fino a sei mesi nel caso di mancato rispetto dell`ordine di sospensione dell`attività per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slitta ad agosto il decreto correttivo che modificherà il dlgs 81/08. La versione definitiva del correttivo potrà essere conclusa entro il prossimo 16 agosto, anziché il 16 maggio, al fine di avere un più ampio margine di tempo per chiudere positivamente il tavolo tecnico con le Regioni e per far ripartire il dialogo con le parti sociali, in particolare con la Cigl che ne ha evidenziato il contrasto con i tre capisaldi del diritto (codice civile, codice penale e Statuto dei Lavoratori), con la prevedibile apertura di diffusi contenziosi.</p>
<p>L&#8217;extra proroga prevista per rivisitare la portata del correttivo, contemplata nella legge delega 123 del 2007, è stata dovuta in quanto la prima bozza del correttivo licenziata lo scorso 27 marzo dal Consiglio dei Ministri non è ancora stata inviata alle commissioni parlamentari per il parere di conformità. Il prossimo 20 aprile è, invece, in programma una riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni, il cui obiettivo è quello di definire un testo il più possibile condiviso.</p>
<p>Il correttivo che vedrà luce seguirà comunque le direttrici tracciate dal Governo: semplificazione, potenziamento della bilateralità e rivisitazione dell&#8217;apparato sanzionatorio. In particolare su quest&#8217;ultimo, il Governo è partito dall&#8217;assunto di base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è sempre stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al 50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un meccanismo di adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di tempo sia necessaria un&#8217;altra legge che adegui nuovamente il regime sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.</p>
<p>Sulla stessa scia, è stato confermato l&#8217;arresto obbligatorio (da 4 a 8 mesi) nel caso di mancata valutazione dei rischi nei settori più pericolosi e fino a sei mesi nel caso di mancato rispetto dell`ordine di sospensione dell`attività per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza.</p>
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	</item>
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		<title>Commenti su Calo delle vittime sul lavoro che nel 2008 di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/calo-delle-vittime-sul-lavoro-che-nel-2008/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=2033#comment-88</guid>
		<description>Tra il malumore dei parenti e dei colleghi delle vittime del rogo alla Thyssen Krupp è ripreso a Torino il processo a sei dirigenti della multinazionale dell&#039;acciaio per la morte dei sette operai nell&#039;incendio di 16 mesi fa. La polemica è legata al progetto di riforma del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che secondo la Fiom Cgil contiene una norma che potrebbe sottrarre gli imputati dalle loro responsabilità. In aula una donna ha esposto un piccolo cartello con i volti delle vittime e la scritta «non uccideteli una seconda volta». I familiari hanno anche scritto una lettera al presidente Giorgio Napolitano e gliela faranno avere tramite Antonio Boccuzzi, sopravvissuto al rogo e deputato del Pd, in occasione della visita odierna del capo dello Stato a Torino. La prima parte dell&#039;udienza è stata dedicata al controesame dei consulenti della difesa. 

CGIL - Lunedì la Fiom Cgil puntava il dito proprio contro la riformulazione dell&#039;articolo 10 bis del Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Una modifica «di cui non si sentiva il bisogno, al di fuori della delega al governo, con il chiaro intento di bonificare i processi, anche quelli in corso, salvando i top manager dalle loro responsabilità» ha detto Giorgio Cremaschi, segretario nazionale Fiom e responsabile per il sindacato dei metalmeccanici della Cgil dell&#039; Ufficio salute e sicurezza. La nuova formulazione dell&#039;articolo 10 bis «prevede infatti che la responsabilità del datore di lavoro - avevano spiegato Elena Poli e Sergio Bonetto, avvocati del foro di Torino - sia subordinata ad alcune condizioni tra le quali spicca quella di cui alla lettera &#039;d&#039;, in base alla quale la responsabilità è esclusa se l&#039;evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e soprattutto ai lavoratori, per violazione delle norme previste dal testo unico sulla sicurezza». La norma è «retroattiva, per cui il primo effetto si avrà sui processi in corso. Di fatto, si elimina la possibilità di accertare la responsabilità di chi sta più in alto, in moti casi top manager e amministratore delegato» aveva detto Poli. «Siamo di fronte a un&#039;altra porcata che sta passando nel silenzio generale - ha affermato il segretario generale Fiom, Gianni Rinaldini - sulla base delle richieste fatte dalla Confindustria. Siamo di fronte a uno stravolgimento del Testo unico sulla sicurezza grave e inaccettabile, tanto più in considerazione del processo in corso sul rogo della Thyssen». 


FERRERO E DAMIANO - Una denuncia quella della Cgil che era stata accolta anche dal segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero per cui «Se passasse questa norma infatti i livelli più alti di un&#039;azienda non sarebbero più responsabili dei gravi infortuni sul lavoro che si verificassero in quell&#039;azienda». Dello stesso parere Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed attuale responsabile Lavoro del Pd. «La nostra preoccupazione è forte circa il depotenziamento delle sanzioni e circa il tentativo di scaricare le responsabilità penali dal vertice aziendale ai livelli inferiori. Vogliamo verificare se la riduzione drastica delle responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, comporta il rischio di addossarla al lavoratore quando avviene un infortunio. Non vorremmo che si pensasse che in primo luogo le responsabilità sono del lavoratore e poi, proprio se non ci sono responsabilità sue o del suo superiore, del datore di lavoro. Su questo argomento - conclude Damiano - intendiamo sviluppare uno specifico approfondimento per poter intervenire con decisione e riportare all&#039;ispirazione originale, voluta dal governo Prodi, i contenuti conclusivi del decreto».

SACCONI - Le accuse della Cgil erano state respinte dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi, che le aveva definite «Frutto di un odioso pregiudizio e di un processo sommario alle intenzioni». Sacconi aveva spiegato che «la norma contestata vale la pena di ricordarlo non è in vigore perchè soggetta, come l&#039;intero testo, al parere delle Regioni e delle Commissioni parlamentari» e ha lo scopo di «definire con certezza la responsabilità di qualunque datore di lavoro, dal più piccolo al più grande. Questa responsabilità- precisava Sacconi in una nota- riguarda non solo i doveri diretti del datore di lavoro, non solo tutte le carenze riferibili ad altri soggetti ma pur sempre dal datore conosciute o conoscibili, ma anche tutti i comportamenti omissivi che determinino quanto meno un concorso di colpa». E «poiché l&#039;intenzione del governo è questa e solo questa, sarà possibile rimuovere - continuava il ministro - anche la più malevola e capziosa interpretazione, come ogni incertezza interpretativa, attraverso, se necessario, un&#039;attenta riscrittura del testo». Su possibili ripercussioni sul processo alla Thyssen, «non si vede come questa norma possa interferire» con un processo nell&#039;ambito del quale «vengono imputate ai dirigenti dell&#039;azienda gravissime responsabilità che arrivano a configurare l&#039;omicidio doloso, tanto sarebbe stato non solo il livello di conoscenza ma addirittura di consapevolezza dei rischi immanenti per i lavoratori».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tra il malumore dei parenti e dei colleghi delle vittime del rogo alla Thyssen Krupp è ripreso a Torino il processo a sei dirigenti della multinazionale dell&#8217;acciaio per la morte dei sette operai nell&#8217;incendio di 16 mesi fa. La polemica è legata al progetto di riforma del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, che secondo la Fiom Cgil contiene una norma che potrebbe sottrarre gli imputati dalle loro responsabilità. In aula una donna ha esposto un piccolo cartello con i volti delle vittime e la scritta «non uccideteli una seconda volta». I familiari hanno anche scritto una lettera al presidente Giorgio Napolitano e gliela faranno avere tramite Antonio Boccuzzi, sopravvissuto al rogo e deputato del Pd, in occasione della visita odierna del capo dello Stato a Torino. La prima parte dell&#8217;udienza è stata dedicata al controesame dei consulenti della difesa. </p>
<p>CGIL &#8211; Lunedì la Fiom Cgil puntava il dito proprio contro la riformulazione dell&#8217;articolo 10 bis del Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Una modifica «di cui non si sentiva il bisogno, al di fuori della delega al governo, con il chiaro intento di bonificare i processi, anche quelli in corso, salvando i top manager dalle loro responsabilità» ha detto Giorgio Cremaschi, segretario nazionale Fiom e responsabile per il sindacato dei metalmeccanici della Cgil dell&#8217; Ufficio salute e sicurezza. La nuova formulazione dell&#8217;articolo 10 bis «prevede infatti che la responsabilità del datore di lavoro &#8211; avevano spiegato Elena Poli e Sergio Bonetto, avvocati del foro di Torino &#8211; sia subordinata ad alcune condizioni tra le quali spicca quella di cui alla lettera &#8216;d&#8217;, in base alla quale la responsabilità è esclusa se l&#8217;evento sia imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e soprattutto ai lavoratori, per violazione delle norme previste dal testo unico sulla sicurezza». La norma è «retroattiva, per cui il primo effetto si avrà sui processi in corso. Di fatto, si elimina la possibilità di accertare la responsabilità di chi sta più in alto, in moti casi top manager e amministratore delegato» aveva detto Poli. «Siamo di fronte a un&#8217;altra porcata che sta passando nel silenzio generale &#8211; ha affermato il segretario generale Fiom, Gianni Rinaldini &#8211; sulla base delle richieste fatte dalla Confindustria. Siamo di fronte a uno stravolgimento del Testo unico sulla sicurezza grave e inaccettabile, tanto più in considerazione del processo in corso sul rogo della Thyssen». </p>
<p>FERRERO E DAMIANO &#8211; Una denuncia quella della Cgil che era stata accolta anche dal segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero per cui «Se passasse questa norma infatti i livelli più alti di un&#8217;azienda non sarebbero più responsabili dei gravi infortuni sul lavoro che si verificassero in quell&#8217;azienda». Dello stesso parere Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed attuale responsabile Lavoro del Pd. «La nostra preoccupazione è forte circa il depotenziamento delle sanzioni e circa il tentativo di scaricare le responsabilità penali dal vertice aziendale ai livelli inferiori. Vogliamo verificare se la riduzione drastica delle responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti, comporta il rischio di addossarla al lavoratore quando avviene un infortunio. Non vorremmo che si pensasse che in primo luogo le responsabilità sono del lavoratore e poi, proprio se non ci sono responsabilità sue o del suo superiore, del datore di lavoro. Su questo argomento &#8211; conclude Damiano &#8211; intendiamo sviluppare uno specifico approfondimento per poter intervenire con decisione e riportare all&#8217;ispirazione originale, voluta dal governo Prodi, i contenuti conclusivi del decreto».</p>
<p>SACCONI &#8211; Le accuse della Cgil erano state respinte dal ministro del Welfare Maurizio Sacconi, che le aveva definite «Frutto di un odioso pregiudizio e di un processo sommario alle intenzioni». Sacconi aveva spiegato che «la norma contestata vale la pena di ricordarlo non è in vigore perchè soggetta, come l&#8217;intero testo, al parere delle Regioni e delle Commissioni parlamentari» e ha lo scopo di «definire con certezza la responsabilità di qualunque datore di lavoro, dal più piccolo al più grande. Questa responsabilità- precisava Sacconi in una nota- riguarda non solo i doveri diretti del datore di lavoro, non solo tutte le carenze riferibili ad altri soggetti ma pur sempre dal datore conosciute o conoscibili, ma anche tutti i comportamenti omissivi che determinino quanto meno un concorso di colpa». E «poiché l&#8217;intenzione del governo è questa e solo questa, sarà possibile rimuovere &#8211; continuava il ministro &#8211; anche la più malevola e capziosa interpretazione, come ogni incertezza interpretativa, attraverso, se necessario, un&#8217;attenta riscrittura del testo». Su possibili ripercussioni sul processo alla Thyssen, «non si vede come questa norma possa interferire» con un processo nell&#8217;ambito del quale «vengono imputate ai dirigenti dell&#8217;azienda gravissime responsabilità che arrivano a configurare l&#8217;omicidio doloso, tanto sarebbe stato non solo il livello di conoscenza ma addirittura di consapevolezza dei rischi immanenti per i lavoratori».</p>
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		<title>Commenti su Calo delle vittime sul lavoro che nel 2008 di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/calo-delle-vittime-sul-lavoro-che-nel-2008/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:27:36 +0000</pubDate>
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		<description>&#039;&#039;La Cgil rivendica la piena attuazione della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esprime una netta contrarieta&#039; alle ipotesi di manomissione normativa e fa appello alle forze della cultura, del diritto, della societa&#039; civile e democratica per sostenere le ragioni che si oppongono alla controriforma del Governo&#039;&#039;. E&#039; quanto afferma la segretaria confederale della Cgil, Paola Agnello Modica, che aggiunge: &#039;&#039;oggi, 28 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata per la salute e sicurezza nel lavoro, dedicata al ricordo degli uomini e delle donne che muoiono proprio a causa del lavoro. E&#039; una triste ricorrenza, decisa dall&#039;Organizzazione Internazionale del Lavoro che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro in tutti i Paesi. Ma la fase di crisi economica preoccupa tutti, poiche&#039; ne potrebbe derivare proprio una riduzione delle tutele. E&#039; quanto sta perseguendo il Governo italiano con il decreto correttivo al cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro (Dlgs 81/08), che interviene riducendo diritti individuali, collettivi e di rappresentanza&#039;&#039;.

&#039;&#039;Proprio ieri - conclude Agnello Modica - l&#039;Inail ha diffuso i dati provvisori di infortuni e morti nel 2008. Come sempre manca il dato essenziale delle malattie di origine professionale, che secondo l&#039;Oil provocano in Europa il quadruplo dei morti rispetto agli infortuni, ma gli incidenti sono chiaramente in diminuzione. Perche&#039;, allora, visto che con l&#039;entrata in vigore della legge 123/07 e del Dlgs 81/08 sono migliorate le condizioni di chi lavora, si vogliono correggere pesantemente quelle norme?&#039;&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;La Cgil rivendica la piena attuazione della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esprime una netta contrarieta&#8217; alle ipotesi di manomissione normativa e fa appello alle forze della cultura, del diritto, della societa&#8217; civile e democratica per sostenere le ragioni che si oppongono alla controriforma del Governo&#8221;. E&#8217; quanto afferma la segretaria confederale della Cgil, Paola Agnello Modica, che aggiunge: &#8221;oggi, 28 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata per la salute e sicurezza nel lavoro, dedicata al ricordo degli uomini e delle donne che muoiono proprio a causa del lavoro. E&#8217; una triste ricorrenza, decisa dall&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro in tutti i Paesi. Ma la fase di crisi economica preoccupa tutti, poiche&#8217; ne potrebbe derivare proprio una riduzione delle tutele. E&#8217; quanto sta perseguendo il Governo italiano con il decreto correttivo al cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza nel lavoro (Dlgs 81/08), che interviene riducendo diritti individuali, collettivi e di rappresentanza&#8221;.</p>
<p>&#8221;Proprio ieri &#8211; conclude Agnello Modica &#8211; l&#8217;Inail ha diffuso i dati provvisori di infortuni e morti nel 2008. Come sempre manca il dato essenziale delle malattie di origine professionale, che secondo l&#8217;Oil provocano in Europa il quadruplo dei morti rispetto agli infortuni, ma gli incidenti sono chiaramente in diminuzione. Perche&#8217;, allora, visto che con l&#8217;entrata in vigore della legge 123/07 e del Dlgs 81/08 sono migliorate le condizioni di chi lavora, si vogliono correggere pesantemente quelle norme?&#8221;.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stress da lavoro correlato nei cantieri edili di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/stress-da-lavoro-correlato-nei-cantieri-edili/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=1930#comment-86</guid>
		<description>Le fasi della valutazione del rischio stress da lavoro correlato:

FASE 1: Condivisione dell&#039;indagine sulla valutazione dello stress

È necessario che il datore di lavoro, il responsabile del servizio di protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza condividano il motivo, il metodo e le finalità dell&#039;indagine

FASE 2: rilevazione dello stress

In questa fase si raccolgono informazioni necessarie a fare la fotografia della percezione dello stress da parte dei lavoratori.

Gli strumenti per la rilevazione sono:

    * √ questionari da sottoporre ai lavoratori
    * √ checklist
    * √ colloqui individuali 

FASE 3: interpretazione dei risultati della rilevazione

Chi ha svolto l&#039;indagine redige una relazione in cui descrive i risultati del lavoro, evidenziando i fattori percepiti come fonte di stress.

FASE 4: piano di azione

Il piano di azioni correttive e/o preventive rappresenta il punto cruciale della valutazione dei rischi (così come specificato all&#039;articolo 28 del Dlgs 81).

Infatti, alla lettera d) del comma 2 dell&#039;articolo 28 è riportato:

&quot;d) l&#039;individuazione delle procedure per l&#039;attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell&#039;organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;&quot;

Inoltre, uno dei presupposti del d lgs 81/08 è il miglioramento continuo.

Anche nella valutazione del rischio stress da lavoro correlato vale la medesima considerazione di miglioramento continuo come per tutti gli altri rischi aziendali:

sostenere un miglioramento continuo comporta l&#039;impegno per affrontare il rischio stress da lavoro non come una attività di valutazione‘una tantum&#039;, ma, al contrario, deve essere inserito nella pratica lavorativa quotidiana&quot;;

solo così si può promuovere un &quot;ciclo continuo di miglioramento&quot; così come richiesto dal dlgs 81 e si può realizzare un ambiente di lavoro migliore anche sul piano psicosociale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le fasi della valutazione del rischio stress da lavoro correlato:</p>
<p>FASE 1: Condivisione dell&#8217;indagine sulla valutazione dello stress</p>
<p>È necessario che il datore di lavoro, il responsabile del servizio di protezione, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza condividano il motivo, il metodo e le finalità dell&#8217;indagine</p>
<p>FASE 2: rilevazione dello stress</p>
<p>In questa fase si raccolgono informazioni necessarie a fare la fotografia della percezione dello stress da parte dei lavoratori.</p>
<p>Gli strumenti per la rilevazione sono:</p>
<p>    * √ questionari da sottoporre ai lavoratori<br />
    * √ checklist<br />
    * √ colloqui individuali </p>
<p>FASE 3: interpretazione dei risultati della rilevazione</p>
<p>Chi ha svolto l&#8217;indagine redige una relazione in cui descrive i risultati del lavoro, evidenziando i fattori percepiti come fonte di stress.</p>
<p>FASE 4: piano di azione</p>
<p>Il piano di azioni correttive e/o preventive rappresenta il punto cruciale della valutazione dei rischi (così come specificato all&#8217;articolo 28 del Dlgs 81).</p>
<p>Infatti, alla lettera d) del comma 2 dell&#8217;articolo 28 è riportato:</p>
<p>&#8220;d) l&#8217;individuazione delle procedure per l&#8217;attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell&#8217;organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;&#8221;</p>
<p>Inoltre, uno dei presupposti del d lgs 81/08 è il miglioramento continuo.</p>
<p>Anche nella valutazione del rischio stress da lavoro correlato vale la medesima considerazione di miglioramento continuo come per tutti gli altri rischi aziendali:</p>
<p>sostenere un miglioramento continuo comporta l&#8217;impegno per affrontare il rischio stress da lavoro non come una attività di valutazione‘una tantum&#8217;, ma, al contrario, deve essere inserito nella pratica lavorativa quotidiana&#8221;;</p>
<p>solo così si può promuovere un &#8220;ciclo continuo di miglioramento&#8221; così come richiesto dal dlgs 81 e si può realizzare un ambiente di lavoro migliore anche sul piano psicosociale.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stress da lavoro correlato nei cantieri edili di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/stress-da-lavoro-correlato-nei-cantieri-edili/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=1930#comment-85</guid>
		<description>Esistono molte rassegne delle ricerche condotte sui rischi psicosociali e sullo stress e moltissimi studi che trattano degli stressori praticamente in ogni ambiente di lavoro ed occupazione.

Tuttavia, la ricerca sulla natura e sugli effetti di un pericolo non coincide con la valutazione dei rischi associati. Infatti gran parte degli studi pubblicati fornisce una quantità di dati esigua che potrebbe essere utilizzata per una valutazione dei rischi.

Molte “ ricerche sullo stress ” tendono ad individuare solo i rischi o solo le conseguenze, mentre una valutazione dei rischi ha l’obiettivo di stabilire un’associazione trai pericoli e le conseguenze per la salute e di valutare il rischio per la salute a seguito dell’esposizione ad un pericolo.

Un corollario praticamente inevitabile della scarsità di adeguate valutazioni di rischio è che gran parte degli interventi per la “gestione dello stress” si pone come obiettivo l’individuo piuttosto che l’organizzazione (il primo, di norma, viene considerato come più economico e meno complicato), spesso si tratta di progetti pronti, e sono totalmente scissi dal processo di diagnosi dei problemi – sempre che venga realizzato.

E’ quindi necessaria un’impostazione diversa al fine di realizzare una valutazione dei rischi che possa poi informare la progettazione degli interventi in altre parole, una strategia che realmente formuli la domanda prima di dare la risposta.

Una strategia di questo tipo è stata già proposta per la gestione dei rischi fisici sia a livello nazionale che comunitario: il ciclo di controllo, che è stato definito come “il processo sistematico mediante il quale si identificano i pericoli, si analizzano e si gestiscono i rischi e si proteggono i lavoratori”. Come impostazione globale e sistematica per la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, il ciclo di controllo è conforme alle prescrizioni di legge attualmente in vigore.
Tuttavia, si deve ancora verificare se questo rappresenti una strategia scientificamente valida ed affidabile per valutare i rischi di natura psicosociale. La Relazione analizza i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione del ciclo di controllo (presa in prestito dal campo del controllo dei rischi fisici) alla valutazione ed alla gestione dello stress sul lavoro.


Nella Relazione si giunge alla conclusione che si tratta di un modello molto utile per analogia e rappresenta una strategia utile per la valutazione dei rischi psicosociali sul lavoro.

Ad ogni modo, vi sono una serie di questioni da tenere presenti:
a. rendere operative le definizioni di rischio,
b. individuare adeguati indici di danno che possano essere controllati in modo affidabile,
c. prove esaurienti di un rapporto causale, dei. problemi di misurazione dell’ambiente di lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esistono molte rassegne delle ricerche condotte sui rischi psicosociali e sullo stress e moltissimi studi che trattano degli stressori praticamente in ogni ambiente di lavoro ed occupazione.</p>
<p>Tuttavia, la ricerca sulla natura e sugli effetti di un pericolo non coincide con la valutazione dei rischi associati. Infatti gran parte degli studi pubblicati fornisce una quantità di dati esigua che potrebbe essere utilizzata per una valutazione dei rischi.</p>
<p>Molte “ ricerche sullo stress ” tendono ad individuare solo i rischi o solo le conseguenze, mentre una valutazione dei rischi ha l’obiettivo di stabilire un’associazione trai pericoli e le conseguenze per la salute e di valutare il rischio per la salute a seguito dell’esposizione ad un pericolo.</p>
<p>Un corollario praticamente inevitabile della scarsità di adeguate valutazioni di rischio è che gran parte degli interventi per la “gestione dello stress” si pone come obiettivo l’individuo piuttosto che l’organizzazione (il primo, di norma, viene considerato come più economico e meno complicato), spesso si tratta di progetti pronti, e sono totalmente scissi dal processo di diagnosi dei problemi – sempre che venga realizzato.</p>
<p>E’ quindi necessaria un’impostazione diversa al fine di realizzare una valutazione dei rischi che possa poi informare la progettazione degli interventi in altre parole, una strategia che realmente formuli la domanda prima di dare la risposta.</p>
<p>Una strategia di questo tipo è stata già proposta per la gestione dei rischi fisici sia a livello nazionale che comunitario: il ciclo di controllo, che è stato definito come “il processo sistematico mediante il quale si identificano i pericoli, si analizzano e si gestiscono i rischi e si proteggono i lavoratori”. Come impostazione globale e sistematica per la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, il ciclo di controllo è conforme alle prescrizioni di legge attualmente in vigore.<br />
Tuttavia, si deve ancora verificare se questo rappresenti una strategia scientificamente valida ed affidabile per valutare i rischi di natura psicosociale. La Relazione analizza i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione del ciclo di controllo (presa in prestito dal campo del controllo dei rischi fisici) alla valutazione ed alla gestione dello stress sul lavoro.</p>
<p>Nella Relazione si giunge alla conclusione che si tratta di un modello molto utile per analogia e rappresenta una strategia utile per la valutazione dei rischi psicosociali sul lavoro.</p>
<p>Ad ogni modo, vi sono una serie di questioni da tenere presenti:<br />
a. rendere operative le definizioni di rischio,<br />
b. individuare adeguati indici di danno che possano essere controllati in modo affidabile,<br />
c. prove esaurienti di un rapporto causale, dei. problemi di misurazione dell’ambiente di lavoro.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Stress Lavoro Correlato di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/stress-lavoro-correlato/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=1950#comment-84</guid>
		<description>Il coping è un elemento importante nel processo globale relativo allo stress. Tuttavia risulta essere ancora il meno compreso, nonostante i numerosi anni di attività di ricerca condotti fino ad oggi. Il coping è caratterizzato da tre elementi principali. In primo luogo si tratta di un processo: è ciò chela persona effettivamente pensa e fa inun’esperienza stressante. Secondo, dipende dal contesto: il coping viene influenzato dauna determinata esperienza o valutazione che lo innesca e dalle risorse disponibili pergestire tale esperienza. Ed infine, il coping, in qualità di processo, andrebbe definito come ´indipendente dal risultato´; vale a dire, indipendente dall’esito positivo o negativo. Sono due le impostazioni adottate per studiare il coping: una cerca di classificare i diversi tipi di strategie di coping e dà luogo adun’ampia tassonomia, l’altra considera il coping come un processo per la soluzione dei problemi.

La maggior parte delle attuali teorie sullo stress tengono conto delle differenze individuali nell’esperienza dello stress, dei modi in cui viene fronteggiato e con quali risultati. Le variabili relative alle differenze individuali sono state esaminate come: (1) componenti del processo di valutazione, oppure (2) moderatori del rapporto tra stress e salute.

Pertanto, i ricercatori si sono chiesti, ad esempio, in che misura particolari lavoratori siano esposti ad una esperienza di stress,e in quale misura l’´audacia´ mitighi il rapporto tra le caratteristiche del lavoro e la salute del lavoratore. Distinzione tra le differenze individuali, come componenti del processo di valutazione, e i moderatori delrapporto stressrisultato può essere facilmente compresa in termini di modellitransazionali di stress. L’esperienza di stress dipende in parte dalla capacità dei singoli di far fronte alle richieste provenienti dal lavoro e dal modo in cui tali richieste vengono soddisfatte, ma si collega anche a questioni di controllo e di appoggio. Sono necessarie ulteriori informazioni sulla natura, la struttura e l’efficacia delle capacità dei singoli di soddisfare a talirichieste e di far fronte ad eventuali formedi stress da esse derivanti.

La necessità di ulteriori informazioni sul coping è ampiamente riconosciuta , mentre un’attenzione minore è stata dedicata alla necessità di comprendere meglio il concetto di competenza o di capacità di lavoro, sebbene questo aspetto sia emerso nelle ricerche condotte sull’invecchiamento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il coping è un elemento importante nel processo globale relativo allo stress. Tuttavia risulta essere ancora il meno compreso, nonostante i numerosi anni di attività di ricerca condotti fino ad oggi. Il coping è caratterizzato da tre elementi principali. In primo luogo si tratta di un processo: è ciò chela persona effettivamente pensa e fa inun’esperienza stressante. Secondo, dipende dal contesto: il coping viene influenzato dauna determinata esperienza o valutazione che lo innesca e dalle risorse disponibili pergestire tale esperienza. Ed infine, il coping, in qualità di processo, andrebbe definito come ´indipendente dal risultato´; vale a dire, indipendente dall’esito positivo o negativo. Sono due le impostazioni adottate per studiare il coping: una cerca di classificare i diversi tipi di strategie di coping e dà luogo adun’ampia tassonomia, l’altra considera il coping come un processo per la soluzione dei problemi.</p>
<p>La maggior parte delle attuali teorie sullo stress tengono conto delle differenze individuali nell’esperienza dello stress, dei modi in cui viene fronteggiato e con quali risultati. Le variabili relative alle differenze individuali sono state esaminate come: (1) componenti del processo di valutazione, oppure (2) moderatori del rapporto tra stress e salute.</p>
<p>Pertanto, i ricercatori si sono chiesti, ad esempio, in che misura particolari lavoratori siano esposti ad una esperienza di stress,e in quale misura l’´audacia´ mitighi il rapporto tra le caratteristiche del lavoro e la salute del lavoratore. Distinzione tra le differenze individuali, come componenti del processo di valutazione, e i moderatori delrapporto stressrisultato può essere facilmente compresa in termini di modellitransazionali di stress. L’esperienza di stress dipende in parte dalla capacità dei singoli di far fronte alle richieste provenienti dal lavoro e dal modo in cui tali richieste vengono soddisfatte, ma si collega anche a questioni di controllo e di appoggio. Sono necessarie ulteriori informazioni sulla natura, la struttura e l’efficacia delle capacità dei singoli di soddisfare a talirichieste e di far fronte ad eventuali formedi stress da esse derivanti.</p>
<p>La necessità di ulteriori informazioni sul coping è ampiamente riconosciuta , mentre un’attenzione minore è stata dedicata alla necessità di comprendere meglio il concetto di competenza o di capacità di lavoro, sebbene questo aspetto sia emerso nelle ricerche condotte sull’invecchiamento</p>
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		<title>Commenti su Stress Lavoro Correlato di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/stress-lavoro-correlato/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=1950#comment-83</guid>
		<description>Non è facile determinare l’entità dei problemi di salute correlati allo stress sul lavoro. Inmolti paesi vengono raccolti abitualmente dati sul pensionamento per cattiva salute,sui giorni di lavoro persi per malattia, sugliinfortuni, l’invalidità, ecc.

Tuttavia, questi dati non sono così precisi e affidabili per descrivere, ad esempio, le tendenze dovute aicambiamenti dei metodi di rilevazione utilizzati. Per questo motivo, i dati possono essere utilizzati solo come base per “ipotesi plausibili” in ordine alla portata o al costodello stress sul lavoro. Risulta ancora più difficile ottenere dei dati unificati, affidabili evalidi nell’ambito dei 15 Stati membri dell’Unione europea. Come indicato in una relazione della Fondazione europea del 1997sul “Contesto lavorativo europeo in cifre”(Titolo originale: European Working Environment in Figures), “malgrado l’esistenzadi un certo numero di fonti informative, almomento, a livello europeo, sono disponibili solo pochi dati quantitativi comparabiliin materia di salute e sicurezza sul lavoro”(Fondazione europea, 1997).

Le “Condizioni di Lavoro nell’Unione Europea” della Fondazione europea del 1996 hanno evidenziato che il 57% dei lavoratori intervistati riteneva che il lavoro svolto influisse sulla propria salute. I problemi di salute connessi al lavoro, cui si fa riferimento conmaggiore frequenza, sono i disturbi muscoloscheletrici (30%) e lo stress (28%). Il 23%degli intervistati ha affermato di essersi assentato dal lavoro per motivi di salute da collegarsi al lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti all’indagine.

Il numero medio di giorni di assenza per lavoratore è stato di 4 giorniall’anno, per un totale di circa 600 milioni digiorni di lavoro persi ogni anno in ambito UE. Sebbene sia evidente la necessità di meccanismi di raccolta dati più rigorosi, risulta chiaro che uno stato di malattia correlato allo stress rappresenta uno dei principali motivi di preoccupazione, per l’impatto cheha sulla vita dei singoli individui e sulla produttività delle organizzazioni e dei paesi. Le ricerche cui si fa riferimento evidenziano che, pur nell’ambitodi una prospettiva di vita, lo stress correlato al lavoro costituisce un problema rilevante e rappresenta una delle sfide principali per la salute sul lavoro in ambito europeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è facile determinare l’entità dei problemi di salute correlati allo stress sul lavoro. Inmolti paesi vengono raccolti abitualmente dati sul pensionamento per cattiva salute,sui giorni di lavoro persi per malattia, sugliinfortuni, l’invalidità, ecc.</p>
<p>Tuttavia, questi dati non sono così precisi e affidabili per descrivere, ad esempio, le tendenze dovute aicambiamenti dei metodi di rilevazione utilizzati. Per questo motivo, i dati possono essere utilizzati solo come base per “ipotesi plausibili” in ordine alla portata o al costodello stress sul lavoro. Risulta ancora più difficile ottenere dei dati unificati, affidabili evalidi nell’ambito dei 15 Stati membri dell’Unione europea. Come indicato in una relazione della Fondazione europea del 1997sul “Contesto lavorativo europeo in cifre”(Titolo originale: European Working Environment in Figures), “malgrado l’esistenzadi un certo numero di fonti informative, almomento, a livello europeo, sono disponibili solo pochi dati quantitativi comparabiliin materia di salute e sicurezza sul lavoro”(Fondazione europea, 1997).</p>
<p>Le “Condizioni di Lavoro nell’Unione Europea” della Fondazione europea del 1996 hanno evidenziato che il 57% dei lavoratori intervistati riteneva che il lavoro svolto influisse sulla propria salute. I problemi di salute connessi al lavoro, cui si fa riferimento conmaggiore frequenza, sono i disturbi muscoloscheletrici (30%) e lo stress (28%). Il 23%degli intervistati ha affermato di essersi assentato dal lavoro per motivi di salute da collegarsi al lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti all’indagine.</p>
<p>Il numero medio di giorni di assenza per lavoratore è stato di 4 giorniall’anno, per un totale di circa 600 milioni digiorni di lavoro persi ogni anno in ambito UE. Sebbene sia evidente la necessità di meccanismi di raccolta dati più rigorosi, risulta chiaro che uno stato di malattia correlato allo stress rappresenta uno dei principali motivi di preoccupazione, per l’impatto cheha sulla vita dei singoli individui e sulla produttività delle organizzazioni e dei paesi. Le ricerche cui si fa riferimento evidenziano che, pur nell’ambitodi una prospettiva di vita, lo stress correlato al lavoro costituisce un problema rilevante e rappresenta una delle sfide principali per la salute sul lavoro in ambito europeo.</p>
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		<title>Commenti su Stress Lavoro Correlato di admin</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/stress-lavoro-correlato/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infotelsistemi.com/?p=1950#comment-82</guid>
		<description>Passando in rassegna le pubblicazioni in materia di stress, si è giunti alla conclusione che esistono essenzialmente tre approcci differenti per la definizione e lo studio dello stress, che, però, si sovrappongono. Il primo concepisce lo stress sul lavoro come una caratteristica avversa oppure dannosa dell’ambiente di lavoro e, negli studi collegati, considera lo stress come una variabile indipendente: la causa ambientale di cattive condizioni di salute. Questo primo approccio è stato definito “tecnico”. Il secondo, al contrario, concepisce lo stress in termini di effetti fisiologici comuni di un ampia gamma di stimoli avversi o dannosi e lo considera come una variabile dipendente, vale a dire come una specifica reazione fisiologica ad un ambiente intimidatorio oppure dannoso. Questo secondo tipo viene definito “approccio fisiologico”. Il terzo concepisce lo stress sul lavoro sulla base di una interazione dinamica tra la persona e l’ambiente di lavoro in cui opera. Questo terzo tipo è stato denominato “approccio psicologico”.


Nei confronti delle prime due impostazioni sono state sollevate due critiche, una di tipo empirico ed una di tipo concettuale. La prima si riferisce al fatto che sia il modello tecnico che quello fisiologico non spiegano in maniera adeguata i dati esistenti. Ad esempio, nell’ambito del processo globale di stress, questi due modelli ignorano la mediazione di forti fattori cognitivi, nonché situazionali (contesto). La seconda critica si riferisce al fatto che tali modelli di stress (quello tecnico e quello fisiologico) sono concettualmente datati, perchè si situano all’interno di un modello stimolo-reazione relativamente semplice e tengono in scarsa considerazione le differenze individuali di natura psicologica e i processi percettivi e cognitivi.
Pertanto, in questi due approcci la persona viene considerata come il veicolo passivo utilizzato per tradurre le caratteristiche del-lo stimolo dell’ambiente in parametri di reazione di natura fisiologica e psicologica.

Queste impostazioni tengono conto solo in misura ridotta delle interazioni tra la persona e i diversi ambienti che costituiscono una parte fondamentale delle impostazioni basate sui sistemi nel campo della biologia, della scienza comportamentale e della psicologia. Il terzo approccio per la definizione e lo studio dello stress presta invece una particolare attenzione ai fattori ambientali e, in particolare, ai contesti organizzativi e psicosociali dello stress correlato al lavoro. Lo stress viene indotto dall’esistenza di interazioni problematiche tra la persona e l’ambiente, oppure viene misurato in termini di processi cognitivi e reazioni emotive che so-no alla base di tali interazioni. Questo tipo di impostazione viene definita ‘psicologica’.

Entro certi limiti, lo sviluppo di modelli psicologici ha rappresentato un tentativo per superare le critiche rivolte alle impostazioni precedenti. Attualmente, esiste un consenso crescente nei confronti di questo tipo di approccio per la definizione dello stress. Le impostazioni psicologiche, infatti, sono in linea con la definizione dell’Organizzazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Passando in rassegna le pubblicazioni in materia di stress, si è giunti alla conclusione che esistono essenzialmente tre approcci differenti per la definizione e lo studio dello stress, che, però, si sovrappongono. Il primo concepisce lo stress sul lavoro come una caratteristica avversa oppure dannosa dell’ambiente di lavoro e, negli studi collegati, considera lo stress come una variabile indipendente: la causa ambientale di cattive condizioni di salute. Questo primo approccio è stato definito “tecnico”. Il secondo, al contrario, concepisce lo stress in termini di effetti fisiologici comuni di un ampia gamma di stimoli avversi o dannosi e lo considera come una variabile dipendente, vale a dire come una specifica reazione fisiologica ad un ambiente intimidatorio oppure dannoso. Questo secondo tipo viene definito “approccio fisiologico”. Il terzo concepisce lo stress sul lavoro sulla base di una interazione dinamica tra la persona e l’ambiente di lavoro in cui opera. Questo terzo tipo è stato denominato “approccio psicologico”.</p>
<p>Nei confronti delle prime due impostazioni sono state sollevate due critiche, una di tipo empirico ed una di tipo concettuale. La prima si riferisce al fatto che sia il modello tecnico che quello fisiologico non spiegano in maniera adeguata i dati esistenti. Ad esempio, nell’ambito del processo globale di stress, questi due modelli ignorano la mediazione di forti fattori cognitivi, nonché situazionali (contesto). La seconda critica si riferisce al fatto che tali modelli di stress (quello tecnico e quello fisiologico) sono concettualmente datati, perchè si situano all’interno di un modello stimolo-reazione relativamente semplice e tengono in scarsa considerazione le differenze individuali di natura psicologica e i processi percettivi e cognitivi.<br />
Pertanto, in questi due approcci la persona viene considerata come il veicolo passivo utilizzato per tradurre le caratteristiche del-lo stimolo dell’ambiente in parametri di reazione di natura fisiologica e psicologica.</p>
<p>Queste impostazioni tengono conto solo in misura ridotta delle interazioni tra la persona e i diversi ambienti che costituiscono una parte fondamentale delle impostazioni basate sui sistemi nel campo della biologia, della scienza comportamentale e della psicologia. Il terzo approccio per la definizione e lo studio dello stress presta invece una particolare attenzione ai fattori ambientali e, in particolare, ai contesti organizzativi e psicosociali dello stress correlato al lavoro. Lo stress viene indotto dall’esistenza di interazioni problematiche tra la persona e l’ambiente, oppure viene misurato in termini di processi cognitivi e reazioni emotive che so-no alla base di tali interazioni. Questo tipo di impostazione viene definita ‘psicologica’.</p>
<p>Entro certi limiti, lo sviluppo di modelli psicologici ha rappresentato un tentativo per superare le critiche rivolte alle impostazioni precedenti. Attualmente, esiste un consenso crescente nei confronti di questo tipo di approccio per la definizione dello stress. Le impostazioni psicologiche, infatti, sono in linea con la definizione dell’Organizzazione</p>
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