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	<title>infotel sistemi &#187; LAVORI PUBBLICI</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>Europa: nuove soglie per appalti pubblici</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Europa: nuove soglie per appalti pubblici



Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 314 del 1° dicembre 2009, è  stato pubblicato il Regolamento ( CE ) n. 1177/2009 della Commissione del 30  novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio  2004/17/CE , 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong>Europa: nuove soglie per appalti pubblici</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><strong><br />
</strong></span>
</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 314 del 1° dicembre 2009, è  stato pubblicato il Regolamento ( CE ) n. 1177/2009 della Commissione del 30  novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio  2004/17/CE , 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in  materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Il provvedimento,  che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, fissa nuove soglie per appalti  pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, l’art. 28, comma 1, del Codice dei contratti sarà modificato  come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della  difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il  valore stimato al netto dell’importo sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o  superiore a:</p>
<p style="text-align: justify;">-          125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi  diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni  aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato  IV;</p>
<p style="text-align: justify;">-           193.000 euro:</p>
<p style="text-align: justify;">per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni  appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV;</p>
<p style="text-align: justify;">per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione  appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A,  servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, LE CUI VOCI  NEL CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525, 7526, servizi  elencati nell’allegato II B;</p>
<p style="text-align: justify;">-          4.845.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni di  lavori pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo è modificato l’articolo 215 del Codice, relativo ai  “Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali con  queste nuove soglie (pari o superiore a):</p>
<p style="text-align: justify;">-          387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e  servizi;</p>
<p style="text-align: justify;">-          4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.</p>
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		<title>Regolazione del mercato degli appalti pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[delle linee guida per  l’affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[di architettura per offrire]]></category>
		<category><![CDATA[Nell’ambito dell’attività di]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito dell’attività di regolazione del mercato degli appalti pubblici, l’Autorità sta predisponendo delle linee guida per  l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per offrire agli operatori del settore strumenti operativi per l’applicazione della specifica disciplina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry" style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Nell’ambito dell’attività di <span style="color: #ff0000;"><strong>regolazione del mercato degli appalti pubblici</strong></span>, l’Autorità sta predisponendo delle linee guida per  l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per offrire agli operatori del settore strumenti operativi per l’applicazione della specifica disciplina.</span></span><span style="font-size: small;"><br />
</span></div>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/modello_segnalazione.pdf"><span style="font-size: x-small;">Modello </span></a><span style="font-size: x-small;">(formato .PDF 790kb)</span></span></p>
<p><!--/entry end--></p>
<p>In linea con il principio di collaborazione e di ascolto delle istanze di chi opera direttamente nel mercato degli appalti  pubblici,  è stato predisposto un modello on line con il quale stazioni appaltanti, ordini professionali e operatori economici possono segnalare le criticità da loro rilevate nell’applicazione  della disciplina sugli appalti di progettazione, ed eventuali proposte di soluzione.<br />
I soggetti interessati dovranno far pervenire segnalazioni e proposte all’Autorità esclusivamente mediante la compilazione del modello  disponibile on line che, unitamente alla raccolta degli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un  testo libero fino a 5000 battute.</p>
<p>Per la compilazione  è necessario disporre di Adobe Acrobat  o  reader  versione 8.1 e successive.</p>
<p>Il modello dovrà essere inviato entro il <span style="text-decoration: underline;"><strong>30 settembre 2009</strong></span>.</div>
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		<title>DURC FAQ</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/05/durc-faq/</link>
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		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Unico di Regolarità Contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>

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		<description><![CDATA[Domande e risposte sul Durc , Documento Unico di Regolarità Contributiva...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Si chiede un chiarimento in merito all’applicazione a una università statale delle disposizioni previste in tema di rilascio del <span style="color: #008000;"><strong>DURC</strong></span> per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 553 della L. 266/05.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma prevede espressamente che “<em>Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente all’emanazione di tale normativa il Ministero del Lavoro, con D.M. 24 ottobre 2007, ha disposto una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio e ai contenuti analitici del DURC, per le seguenti finalità: appalti di lavori servizi e forniture pubblici e privati, ai sensi dell’art 2 L. 266/02; per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ai sensi della richiamata normativa (finanziaria 2006); per la concessione di “ agevolazioni normative e contributive” in materia di lavoro e previdenza sociale ai sensi dell’art 1 comma1175 della L 296/06.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’individuare i soggetti obbligati, però, l’art.1 del D.M. citato dispone in maniera generica che “Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall&#8217;ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adozione del termine “datore di lavoro” non tiene però conto della diversità terminologica che intercorre tra la normativa prevista dalla legge finanziaria 2006 (per la fruizione dei benefici comunitari) nella quale è richiesto il possesso del DURC alle imprese di tutti i settori e la disposizione della finanziaria 2007 (in tema di benefici normativi e contributivi) che si rivolge ai datori di lavoro. Poiché come è noto, nel sistema delle fonti del diritto italiano, un decreto ministeriale non può modificare le disposizioni di una legge emanata dal Parlamento, si deve ritenere che l’utilizzo del termine “datori di lavoro” in relazione alla fruizione di benefici e sovvenzioni della disciplina comunitaria vada inteso, come previsto dalla legge finanziaria 2006, nell’accezione di imprese di tutti i settori&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<a title="durc faq" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.167"><span style="color: #ff0000;"><strong>continua</strong></span></a></p>
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		<title>Datore di lavoro non sarà più obbligato a presentare il Durc,</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/05/datore-di-lavoro-non-sara-piu-obbligato-a-presentare-il-durc/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[Datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>

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		<description><![CDATA[


Taglio dei costi

La misura è stata introdotta nel decreto &#8220;Tagliaoneri&#8220;, il provvedimento messo a punto dai ministri Sacconi e Brunetta che, entro il 2012, dovrà realizzare 5,3 miliardi di tagli alla burocrazia in vista del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Nell&#8217;area &#8220;Lavoro e sicurezza&#8221; previsti per le pmi risparmi per 700 milioni

Il datore di lavoro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posttext">
<div class="posttext-decorator1">
<div class="posttext-decorator2">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Taglio dei costi</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La misura è stata introdotta nel decreto &#8220;<strong><span style="color: #0000ff;">Tagliaoneri</span></strong>&#8220;, il provvedimento messo a punto dai ministri Sacconi e Brunetta che, <strong><span style="color: #003366;">entro il 2012</span></strong>, dovrà realizzare 5,3 miliardi di tagli alla burocrazia in vista del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona. Nell&#8217;area &#8220;<em><span style="color: #003366;">Lavoro e sicurezza</span></em>&#8221; previsti per le pmi risparmi per 700 milioni</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #993300;"><strong>Il datore di lavoro non sarà più obbligato a presentare il Durc, il Documento unico di regolarità  contributiva, per partecipare ad appalti pubblici</strong>.</span> Sarà, bensì, la stazione appaltante &#8211; ovvero, l&#8217;ente pubblico &#8211; a provvedere a quest&#8217;incombenza, sgravando le imprese dal sostenerne i costi. Lo prevede la norma di semplificazione introdotta dal decreto &#8220;<span style="color: #f75407;">Tagliaoneri</span>&#8221; i cui risultati nel settore  del lavoro e della previdenza sono stati illustrati oggi a palazzo Chigi dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta. L&#8217;operazione, hanno sottolineato i rappresentanti del governo, consentirà un risparmio di 16 milioni di euro. Oltre a questa novità, è stata annunciata anche l&#8217;introduzione del sistema Uniemens: un&#8217;unica comunicazione telematica dei dati contributivi e retributivi, che sostituirà le due mensili necessarie fino a oggi, permettendo alle imprese di tagliare circa 680 milioni di euro. Queste nuove misure si  aggiungono alle semplificazioni introdotte per quanto riguarda la tenuta dei libri paga, matricola, i prospetti informativi e le dichiarazioni di ottemperanza degli obblighi per il collocamento dei disabili e le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione e denuncia nominativa degli  assicurati, da parte dei datori di lavoro.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#8220;Si tratta di riforme che permettono di liberare energia e capacità contributiva&#8221;, ha detto Sacconi ricordando anche le recenti norme che hanno esteso l&#8217;utilizzo dei voucher ora utilizzati per la  vendemmia o per i lavori stagionali nel turismo, anche ai  servizi di assistenza e cura alla famiglia. &#8220;Queste misure di  semplificazione non solo  producono emersione del lavoro nero, regolarizzazioni, ma incoraggiano la creazione di nuovi posti di lavoro&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">In generale, ha aggiunto Brunetta, sarà necessario un taglio di 5,3 miliardi euro l&#8217;anno alla burocrazia per raggiungere entro il 2012 gli obiettivi di Lisbona. I  primi piani di riduzione degli oneri riguarderanno almeno due milioni di imprese e comporteranno per le Pmi un risparmio nell&#8217;area &#8220;Lavoro e previdenza&#8221; di ulteriori 700 milioni di euro. Queste cifre si aggiungono ai 4,1 miliardi già tagliati con il d.l. n. 112/2008, per un totale risparmiato di circa 4,8 miliardi di euro l&#8217;anno ( 48% in meno dei costi). Mentre per l&#8217;area &#8220;Prevenzione e incendi&#8221; la diminuzione sarà di oltre 500 milioni di euro l&#8217;anno (con una riduzione del 37% dei costi). &#8220;Stiamo operando per rispondere all&#8217;obbligo europeo che prevede per il nostro paese un taglio del 25% dei costi alla burocrazia&#8221;, ha sottolineato Brunetta. &#8220;Queste cifre non andranno subito nelle tasche di famiglie e imprese, ma i risultati si vedranno nel tempo. Si tratta, inoltre di misure che non vanno a toccare in nessuno modo i diritti dei lavoratori&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Infine, importanti novità riguarderanno anche la comunicazione tra cittadini e P.a. &#8220;Entro settembre il sistema Pec (Posta elettronica certificata) sarà reso universale per famiglie imprese, si potranno così inviare le comunicazioni anche attraverso la propria mail&#8221;, ha sottolineato Brunetta. &#8220;Questo meccanismo sostituisce la posta raccomandata introducendo un elemento in più, perché si certifica il contenuto dell&#8217;oggetto e non la busta come avveniva prima&#8221;. L&#8217;introduzione del Pec comporterà anche oneri in più per la pubblica amministrazione. &#8220;Se si comunica per via elettronica si obbliga la P.a. a rispondere nello stesso modo e in tempi brevi. Se invece le risposte non arriveranno nei tempi standard previsti, si apre per i cittadini la possibilità di far valere i propri diritti attraverso il sistema della class action&#8221;. Inoltre, ha aggiunto il ministro della Funzione pubblica, &#8220;entro maggio, contiamo di presentare  un vero e proprio ‘Statuto dei doveri della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino&#8217;, che sarà una sorta di codice dei doveri che mette insieme quanto già previsto dalla legge&#8221;. </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">(ec/roma) <span style="font-size: x-small;">fonte inail</span></span></p>
</div>
</div>
</div>
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		<title>Calo delle vittime sul lavoro che nel 2008</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>
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		<category><![CDATA[Calo delle vittime sul lavoro che nel 2008]]></category>
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		<description><![CDATA[Il calo delle vittime sul lavoro che nel 2008 e&#8217; sceso sotto i 1.200 &#8221;e&#8217;  incoraggiante&#8221; ma &#8221;non c&#8217;entra nulla&#8221; con le norme sulla sicurezza sul lavoro  introdotte dal governo Prodi nel 2007. A sostenerlo e&#8217; il ministro del lavoro,  Maurizio Sacconi, al termine di un&#8217;audizione alla commissione speciale sulle  morti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il calo delle vittime sul lavoro che nel <strong>2008 </strong>e&#8217; sceso sotto i <strong>1.200</strong> &#8221;e&#8217;  incoraggiante&#8221; ma &#8221;non c&#8217;entra nulla&#8221; con le norme sulla sicurezza sul lavoro  introdotte dal governo Prodi nel 2007. A sostenerlo e&#8217; il ministro del lavoro,  Maurizio Sacconi, al termine di un&#8217;audizione alla commissione speciale sulle  morti bianche al Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sacconi ha spiegato che la legge Damiano &#8221;e&#8217; in  parte ancora da attuare: non possono esserci conseguenze da una legge che entra  in vigore a meta&#8217; anno e in cui larga parte dei contenuti sono rinviati ad atti  successivi, alcuni in corso di adozione, altri all&#8217;inizio del  2009&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Quanto al dato relativo al calo delle morti bianche il ministro  ha osservato che piu&#8217; della meta&#8217; sono infortuni sulla strada, e questo  &#8216;&#8217;significa che dobbiamo per un verso dedicare molta attenzione alla sicurezza  stradale e dall&#8217;altra mirare le attivita&#8217; con riferimento agli ambiti piu&#8217;  esposti come l&#8217;edilizia e l&#8217;agricoltura&#8221;</p>
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		<title>D lgs 81 prossime scadenze</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[duvri]]></category>
		<category><![CDATA[enti]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico]]></category>

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		<description><![CDATA[
D lgs 81 e la valutazione dei rischi 




Il 16 maggio si avvicina: La data certa ci vuole o non ci vuole?


Sappiamo che il 27/3/2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri  lo schema del decreto correttivo ed integrativo del D Lgs 81 -TESTO UNICO SULLA SICUREZZA  (http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.303.2 ) il quale è sottoposto al complesso iter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"></p>
<div><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">D lgs 81 e la valutazione dei rischi</span> </strong></span></div>
<div></div>
<p></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Il 16 maggio si avvicina: La data certa ci vuole o non ci vuole?</span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Sappiamo che il 27/3/2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri <span> </span>lo schema del <strong><span style="color: red;">decreto correttivo ed integrativo del D Lgs 81 -TESTO UNICO SULLA SICUREZZA  (<a href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.303.2">http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.303.2</a> )</span></strong> il quale è sottoposto al complesso iter previsto dalle disposizioni di legge (consultazione con le parti sociali, parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari) prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale <span style="text-decoration: underline;">che dovrebbe avvenire entro il 16/5/2009</span>.<strong></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: red; font-family: Verdana;">Tra le novità di questo decreto correttivo vi è l&#8217;abolizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi (DVR).</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Gli ultimi <span style="color: red;">rinvii riguardanti il TESTO UNICO (</span><a title="proroghe D lgs 81" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.253.2">Slittamento di alcune disposizioni fissate dal D. Lgs. n. 81/2008 -Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro</a><span style="color: red;">)</span> sono sulla <span style="color: red;">valutazione dello stress lavoro correlato e sulla data certa al 16 maggio 2009</span>.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Attualmente, ogni datore di lavoro deve aver fatto la valutazione dei rischi indipendentemente dal numero di lavoratori ( inferiore a 10 è consentita l&#8217;autocertificazione).</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> Quindi, già ora (come pure in regime di 626) è <span style="text-decoration: underline;">obbligatorio il DVR</span>. Lo slittamento riguarda lo stress da lavoro correlato e la data certa ( per quanto riguarda la data certa se viene pubblicato il decreto correttivo, sarà abolita)</span></strong></p>
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		<title>Stress da lavoro: valutazione del rischio nelle Pmi</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I drammatici eventi che recentemente hanno listato a lutto la cronaca, hanno indotto il nostro ordinamento ad attuare urgentemente provvedimenti volti a ridisegnare la materia in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Lo strumento utilizzato è stato il decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (G.U. 30 aprile 2008, n.101) nel quale è previsto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I drammatici eventi che recentemente hanno listato a lutto la cronaca, hanno indotto il nostro ordinamento ad attuare urgentemente provvedimenti volti a ridisegnare la materia in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Lo strumento utilizzato è stato il <span style="color: #ff6600;"><strong>decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (</strong></span>G.U. 30 aprile 2008, n.101) nel quale è previsto l&#8217;arresto fino a 18 mesi e sanzioni amministrative fino ad 24mila euro per il datore di lavoro inadempiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento, che ha recepito la <em>Direttiva Europea 2002/44/CE del 25.06.2002 </em>(peraltro già recepita con il <strong><em>D. Lgs. 187/059</em></strong> è espressione dell&#8217;ordinamento europeo: partendo dalla valutazione dell&#8217;elemento debilitante qual è lo stress (che potrebbe essere anche causato da mobbing), ha introdotto una norma di natura prevenzionale con due soglie di intervento:</p>
<p style="text-align: justify;">* una inferiore (valore d&#8217;azione) che implica l&#8217;avvio di alcuni provvedimenti di base che fissano i requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei lavoratori a tutela dell&#8217;eventuale insorgenza di patologie a loro carico;<br />
* una superiore (valore limite) che, se superata, implica l&#8217;immediata adozione di provvedimenti atti a riportare l&#8217;esposizione al di sotto della soglia di allarme, avviando le operazioni atte a identificare le fonti di pericolo e ad adottare le contromisure più idonee al caso.
</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni che hanno mosso l&#8217;Agenzia Europea hanno trovato il loro fondamento anche nella consapevolezza che le Pmi, allo stato, rappresentano il 99% delle imprese europee e che impiegano almeno il 65% della manodopera, con una percentuale di rischio infortuni doppia rispetto a imprese più grandi. La maggiore incidenza dipende soprattutto dalla difficoltà che le Pmi incontrano nell&#8217;adempimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute a causa della carenza di conoscenze e risorse.</p>
<p style="text-align: justify;">I fattori scatenanti? Innovazioni alla progettazione, organizzazione e gestione del lavoro; precarietà del lavoro; aumento del suo carico e del ritmo; elevate pressioni emotive esercitate sui lavoratori; violenza e molestie di natura psicologica; scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Incidenza maggiore si registrerà a carico di quei soggetti che più recepiscono lo squilibrio tra richieste avanzate nei propri confronti e risorse a disposizione per farvi fronte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sue caratteristiche possono riassumersi in due sfere di riferimento. Quelle inerenti il contesto lavorativo (scarsa comunicazione, mancanza di definizione di obiettivi, conflitti di ruolo, incertezza della carriera, retribuzione bassa, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro, partecipazione ridotta al processo decisionale) e quelle inerenti il contenuto del lavoro (problemi di affidabilità, disponibilità o idoneità, manutenzione o riparazione di strutture e attrezzature, carico di lavoro eccesivo o ridotto, mancanza di ritmo sul lavoro, livelli elevati di pressione in relazione al tempo, lavoro a turni, orari di lavoro poco flessibili, imprevedibili o lunghi).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale stress da lavoro sarà oggetto di valutazione da parte del medico competente che dovrà occuparsi di: partecipazione alla valutazione del rischio; informazione e formazione; ascolto qualificato; riconoscimento del fenomeno in fase iniziale; diagnosi precoce degli effetti sulla salute; valutazione dell’eventuale relazione tra lavoro e disturbi lamentati; promozione di interventi al fine di modificare la situazione negativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La metodologia tramite cui giungere a una valutazione oggettiva si poggia su due strumenti, lo JCQ &#8211; Job Content Questionnaire (Karasek 1985, 1998) e l&#8217;ERI – Effort Reward Inbalance (Siegrist, 1996), finalizzati all&#8217;attuazione di strategie di <strong>gestione del rischio stress.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esse mirano a ottimizzare l&#8217;organizzazione lavorativa e le modalità operative e comportamentali degli operatori (prevenzione primaria); raggiungere un alto livello di sorveglianza sanitaria e di attività di supporto (prevenzione secondaria); attuare interventi di compensazione, terapia e riabilitazione (prevenzione terziaria); monitorare e valutare le misure adottate con periodico riesame di tutto il processo.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo progetto assai ambizioso costituisce uno dei cardini fondamentali della direttiva quadro e delle altre direttive in tema di sicurezza e salute sul lavoro il quale, tra l&#8217;altro, mira a ridurre i costi sostenuti dalle aziende a titolo di congedi per malattia, costi assicurativi, calo della produttività, rotazione dei lavoratori, demotivazione dei lavoratori, perdita di competitività.</p>
<p style="text-align: justify;">La campagna 2008 – 2009 Eu – Osha (Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) promuove un processo gestionale integrato, per dimostrare che la valutazione dei rischi non è necessariamente complicata, essendo finalizzata a rendere più agevole ai datori di lavoro gli interventi volti ad eliminare o controllare rischi sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Micro e Piccole imprese stanno vivendo tale trasformazione in maniera piuttosto traumatica, date le difficoltà derivanti dal sottodimensionamento delle stesse a fronte dell’impegno organizzativo previsto dal D. Lgs. n°81/08.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, occorre evidenziare che a tutt’oggi lo stress da lavoro è un concetto astratto: le Pmi lo ricollegano ad atteggiamenti individuali e a problemi caratteriali astraendolo dal contesto relazionale e tecnologico. Inoltre, se esistono categorie di stressor (fattori di stress) positive, è chiaro che ve ne sono anche di negative. Ecco perchè all&#8217;interno delle Pmi, la normativa in questione finisce spesso per venire approcciata in maniera errata, non valutando l’elemento stress come fattore di rischio sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza il giusto contesto organizzativo (datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione, medico competente e consultazione del rappresentante dei lavoratori), anche la parte più prettamente tecnica realizzata con il contributo degli psicologi e di altri esperti può perdere totalmente di significato.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione che si chiede alle Pmi, infatti, non ha lo scopo di dimensionare il fenomeno bensì di porre in atto misure ancora più idonee al caso. Dissociando questo percorso &#8211; peraltro non facile data la complessità dei questionari o la genericità delle direttive &#8211; dall&#8217;attuazione degli adempimenti, si commette uno dei più frequenti errori, anche se è comprensibile la difficoltà di calare in una piccola azienda la complessa organizzazione prevista dalla normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto spesso, nelle Pmi il responsabile del servizio di prevenzione è anche il datore di lavoro che, in virtù di quanto disposto degli artt. 17 co. 1 lett. a) e 28, dovrebbe effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare documento e oggetto di valutazione dei rischi, per cui l&#8217;assorbimento delle sue energie nello svolgimento della funzione principale va a discapito di quella di responsabile.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, non bisogna trascurare un altro rischio: incappare, anche involontariamente, nel reato di &#8220;omessa valutazione dei rischi&#8221;. Per scongiurare il rischio, è necessario attuare la corretta procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa prevede la compilazione di un DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) che, ex art. 17 co.1 Lett. a) del decreto in argomento, deve riportare data certa, contenere una relazione sulla valutazione dei rischi in base a criteri chiaramente descritti, contenere l’indicazione delle misure di prevenzione e attuazione dei dispositivi adottati ed indicare le mansioni esplicate dai lavoratori esposti a rischi per i quali sarebbe richiesta una specifica professionalità, esperienza, formazione e addestramento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale documento, da conservarsi presso l&#8217;unità produttiva di riferimento, deve essere compilato in collaborazione con RSPP, medico competente e RLS, a seguito di continuo e ininterrotto interfacciamento, e dovrà essere aggiornato in caso di: modifiche significative agli effetti della salubrità del processo produttivo od organizzativo, infortuni di una certa importanza, evidenze derivanti da sorveglianza sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno scenario procedurale molto complesso per l&#8217;azienda, ma anche per gli altri attori coinvolti: spesso la figura del rappresentante dei lavoratori o manca o è territoriale, oppure non ha alle sue spalle un numero di lavoratori tale da garantirgli fattiva rappresentanza; inoltre, anche la figura del medico competente non appare in sintonia con le previsioni legislative, visto che spesso non ha la frequentazione necessaria per conoscere a fondo il contesto in cui dovrebbe operare.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente, quindi, in conseguenza dello scollamento tra modello legislativo e realtà oggettive, l&#8217;attuazione del testo appare molto ostica e necessiterebbe di una sostanziale semplificazione a livello applicativo e culturale. Il legislatore, consapevole della farraginosità della normativa, ha comunque previsto alcuni temperamenti rivolti alle piccole realtà che, in caso contrario, non riuscirebbero loro malgrado a conformarsi alla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatto, nel D. Lgs. 81/08 è prevista l&#8217;autocertificazione della valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Questa disposizione scadrà il 30 giugno 2012, quando saranno introdotte in maniera definitiva le procedure di standardizzazione per la predisposizione del documento in argomento che, elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza, terranno conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. In tal modo, si è voluto riproporre ciò che già era stato previsto nel D. Lgs. n.626/94.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, comunque, un altro aspetto dai tratti alquanto indefiniti: la modalità per attribuire datazione certa del DVR, in merito alla quale il decreto non si è minimamente espresso. In soccorso vengono le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento del 5 dicembre 2000, nel quale si fa espresso riferimento all’autoprestazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n.261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico mediante richiesta ad un qualsiasi ufficio postale della certificazione dell’esistenza di un documento in una certa data, servizio disciplinato dalla disposizione di servizio n.93 del 06.09.2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferma restando la proroga al primo settembre 2009 dell&#8217;adeguamento del DVR alle nuove indicazioni del Decreto, così come previsto dalla L. n°129/08 del 02.08.08, si resta in attesa di maggiori chiarimenti sul punto affinché gli operatori possano agire con maggiore cognizione di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Pmi Italia</em></p>
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		<title>Ricerche sullo stress</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Esistono molte rassegne delle ricerche condotte sui rischi psicosociali e sullo stress e moltissimi studi che trattano degli stressori praticamente in ogni ambiente di lavoro ed occupazione.
Tuttavia, la ricerca sulla natura e sugli effetti di un pericolo non coincide con la valutazione dei rischi associati. Infatti gran parte degli studi pubblicati fornisce una quantità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esistono molte rassegne delle ricerche condotte sui rischi psicosociali e sullo <span style="font-weight: bold;"><span style="color: #339966;">stress</span> </span>e moltissimi studi che trattano degli stressori praticamente in ogni ambiente di lavoro ed occupazione.</p>
<p>Tuttavia, la ricerca sulla natura e sugli effetti di un pericolo non coincide con la <em><strong>valutazione dei rischi associati</strong></em>. Infatti gran parte degli studi pubblicati fornisce una quantità di dati esigua che potrebbe essere utilizzata per una valutazione dei rischi.</p>
<p>Molte “ <span style="color: #008000;"><span style="font-weight: bold;">ricerche sullo stress</span></span> ” tendono ad individuare solo i rischi o solo le conseguenze, mentre una valutazione dei rischi ha l’obiettivo di stabilire un’associazione trai pericoli e le conseguenze per la salute e di valutare il rischio per la salute a seguito dell’esposizione ad un pericolo.</p>
<p>Un corollario praticamente inevitabile della scarsità di adeguate valutazioni di rischio è che gran parte degli interventi per la “gestione dello stress” si pone come obiettivo l’individuo piuttosto che l’organizzazione (il primo, di norma, viene considerato come più economico e meno complicato), spesso si tratta di progetti pronti, e sono totalmente scissi dal processo di diagnosi dei problemi – sempre che venga realizzato.</p>
<p>E’ quindi necessaria un’impostazione diversa al fine di realizzare una valutazione dei rischi che possa poi informare la progettazione degli interventi in altre parole, una strategia che realmente formuli la domanda prima di dare la risposta.</p>
<p>Una strategia di questo tipo è stata già proposta per la gestione dei rischi fisici sia a livello nazionale che comunitario: il ciclo di controllo, che è stato definito come “il processo sistematico mediante il quale si identificano i pericoli, si analizzano e si gestiscono i rischi e si proteggono i lavoratori”. Come impostazione globale e sistematica per la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, il ciclo di controllo è conforme alle prescrizioni di legge attualmente in vigore.<br />
Tuttavia, si deve ancora verificare se questo rappresenti una strategia scientificamente valida ed affidabile per valutare i rischi di natura psicosociale. La Relazione analizza i vantaggi e gli svantaggi dell’applicazione del ciclo di controllo (presa in prestito dal campo del controllo dei rischi fisici) alla valutazione ed alla gestione dello stress sul lavoro.</p>
<p>Nella Relazione si giunge alla conclusione che si tratta di un modello molto utile per analogia e rappresenta una strategia utile per la valutazione dei rischi psicosociali sul lavoro.</p>
<p>Ad ogni modo, vi sono una serie di questioni da tenere presenti:<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>a. rendere operative le definizioni di rischio,<br />
b. individuare adeguati indici di danno che possano essere controllati in modo affidabile,<br />
c. prove esaurienti di un rapporto causale, dei. problemi di misurazione dell’ambiente di lavoro.</strong></span></p>
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		<title>Stress Lavoro Correlato</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce con ancor più forza l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 comma 1.
La valutazione riguarderà tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2009/04/alette1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1952" title="infotel" src="http://www.infotelsistemi.com/wp-content/uploads/2009/04/alette1.jpg" alt="" width="82" height="82" /></a><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;">Il <span style="color: #ff6600;"><strong>D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81</strong></span> ribadisce con ancor più forza l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 comma 1.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">La valutazione riguarderà tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Ultima proroga legislativa riguardante tale valutazione :<span style="color: #339966;"><strong><span class="Stile2">16 Maggio 2009</span>!</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><strong>Consorzio Infotel</strong> propone “<span style="text-decoration: underline;"><em><strong><span class="Stile1">Rischio Stress da lavoro correlato</span></strong></em></span>” come valido strumento software per <strong><em>Datori di lavoro e/o RSPP</em></strong>, al fine di effettuare una corretta valutazione del livello di rischio aziendale. Il metodo utilizzato per la valutazione del rischio rispetta le indicazioni contenute nell’ Accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004 e quelle previste nel Documento sullo Stress da L.C. redatto dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana,geneva;">La valutazione del rischio stress l.c. viene eseguita mediante una procedura guidata, che combina le risultanze dell’esame di parametri oggettivi del contesto lavorativo, con le valutazioni raccolte dai lavoratori mediante un specifici questionari “QVP-SLC” di valutazione psicologica della relazione lavorativa.<br />
Il software dispone di tutti gli strumenti per raccogliere ed elaborare i dati necessari alla valutazione con riferimento a ciascun ambito aziendale o mansione.</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; font-family: verdana,geneva; color: #ff0000;"><strong><span><span class="Stile4">Caratteristiche Principali</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>A</strong> corredo del software i Questionari di valutazione psicologica della relazione lavorativa “QVP-SLC” da far compilare ai singoli dipendenti;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>C</strong>heck-list di controllo dello stato delle condizioni di lavoro e dei fattori ambientali “CRA” da compilare a cura del RSPP;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>G</strong>enerazione automatica di una scala di rischio a sei livelli;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>C</strong>alcolo indici Ic (livello di rischio), Ii (distribuzione del livello di rischio), Ic (livello di rischio valutato in riferimento allo stato delle condizioni di lavoro e dei fattori ambientali )<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>S</strong>tampa del documento di valutazione del Rischio stress da lavoro correlato<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>S</strong>cadenzario delle verifiche: per ogni valutazione vengono visualizzate i tempi di ripetizione della valutazione in riferimento al livello di rischio calcolato;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>R</strong>iepilogo delle valutazioni: per tutti i lavori in archivio vengono riassunte e visualizzate in un&#8217;unica finestra i risultati delle valutazioni;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>E</strong>strapolazione per mansione delle valutazioni effettuate;<br />
<span class="Stile5">-</span> <strong>I</strong>ntegrato con <span style="color: #339966;"><strong>Lavoro System</strong></span> e/o <span style="color: #800000;"><strong>Sicurnet Lavoro</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: verdana,geneva;"><br />
<span class="Stile1">Rischio Stress l.c.</span> , nasce dall’ accordo di collaborazione tra <span style="color: #ff0000;"><strong><span class="Stile2">Consorzio Infotel</span></strong></span> e lo <span style="color: #ff6600;"><strong>Studio Frasca di Piergiorgio Frasca (<em>Coordinatore Comitato AIAS Formazione</em>)</strong></span> che opera da diversi anni nel settore della psicologia del lavoro applicata alla sicurezza.</span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a title="stress lavoro correlato" href="http://www.consorzioinfotel.it/software/stress_lavoro.asp" target="_self"><span style="font-size: large;"><strong>Scarica Demo</strong></span></a></span></p>
<img src="http://www.infotelsistemi.com/?ak_action=api_record_view&id=1950&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Decreto ministeriale 14 gennaio 2008</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2009/04/decreto-ministeriale-14-gennaio-2008/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAVORI PUBBLICI]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto ministeriale 14 gennaio 2008]]></category>

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		<description><![CDATA[Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
(G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)
Scarica norme tecniche costruzioni 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con IL MINISTRO DELL&#8217;INTERNO e con IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008</strong></span><br />
<span style="color: #3366ff;">Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</span><br />
<span style="color: #339966;"><strong>(G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 180%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.161">Scarica</a><a style="font-weight: bold;" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.161"> norme tecniche costruzioni </a></span></p>
<p>IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE<br />
di concerto con IL MINISTRO DELL&#8217;INTERNO e con IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE<br />
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;<br />
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;<br />
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell&#8217;informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;<br />
Visto il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;<br />
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;<br />
Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;<br />
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l&#8217;art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l&#8217;adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;<br />
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per le costruzioni»;<br />
Visto l&#8217;art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all&#8217;art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall&#8217;applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246»,<br />
Considerata la necessità di procedere al previsto aggiornamento biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;<br />
Visto il voto n. 74 con il quale l&#8217;Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si è espresso favorevolmente in ordine all&#8217;aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;<br />
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all&#8217;Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» licenziato dall&#8217;Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;<br />
Visto l&#8217;art. 52 del citato d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;<br />
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l&#8217;art. 83 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l&#8217;esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i criteri generali per l&#8217;individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno;<br />
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;<br />
Visto il concerto espresso dal Ministro dell&#8217;interno con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 1, del citato art. 52 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;<br />
Vista l&#8217;intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20 dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del d.P.R. n. 380/2001;<br />
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall&#8217;Austria ai sensi dell&#8217;art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell&#8217;ambito del mercato interno;</p>
<p>Considerato che l&#8217;emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell&#8217;adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l&#8217;obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso;</p>
<p>Ritenuto, tuttavia, di procedere all&#8217;approvazione tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell&#8217;urgente ed indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005;</p>
<p>Decreta:</p>
<p>Art. 1.</p>
<p>E&#8217; approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7.<br />
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.</p>
<p>Art. 2.</p>
<p>Le norme tecniche di cui all&#8217;art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
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