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	<title>infotel sistemi &#187; d lgs 81</title>
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	<description>Sicurezza d lgs 81 Enti Pubblici SGSL</description>
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		<title>salute e sicurezza sul lavoro impresa familiare</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[LE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TUTELANO TUTTE LE FORME DI LAVORO ANCHE QUANDO NON SUSSISTE UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO E QUINDI ANCHE CON RIGUARDO A CHI COLLABORA SALTUARIAMENTE IN UNA ’IMPRESA FAMILIARE. 
 
Cassazione Sezione IV Penale &#8211; Sentenza n. 17581 del 7 maggio 2010 (u. p. 1/4/2010) &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>LE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TUTELANO TUTTE LE FORME DI LAVORO ANCHE QUANDO NON SUSSISTE UN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO E QUINDI ANCHE CON RIGUARDO A CHI COLLABORA SALTUARIAMENTE IN UNA ’IMPRESA FAMILIARE. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione Sezione IV Penale &#8211; Sentenza n. 17581 del 7 maggio 2010 (u. p. 1/4/2010) &#8211;  Pres. Campanato – Est. Blaiotta – P.M. Cedrangolo &#8211; Ric. M. A. </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commento.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le attuali norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che già a partire dal D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 ora abrogato e recepito nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  aveva modificato la formulazione  contenuta nella normativa precedente, pongono in evidenza, con riferimento alla individuazione della figura del datore di lavoro, più che la titolarità del rapporto di lavoro la esistenza dei poteri decisionali e delle responsabilità nell’ambito dell’impresa. E’ ritenuta rilevante, infatti, la posizione assunta di fatto dal datore di lavoro  nella organizzazione della sua azienda in quanto alla titolarità dei poteri di organizzazione e di gestione corrisponde automaticamente il dovere di garanzia nei confronti dei lavoratori e quindi il conseguenziale dovere di predisporre le misure di sicurezza. Corrispondentemente, per quanto riguarda la posizione dei lavoratori, prevale più che il rapporto di subordinazione e di dipendenza da altri la loro  effettiva prestazione di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di tali considerazioni, quindi, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili nel caso in esame, riguardante una impresa familiare, le norme di tutela della salute e della sicurezza di chi presta di fatto una attività lavorativa per conto della stessa. Anche in altre occasioni, del resto, ha rammentato la Corte di Cassazione la stessa ha individuato un rapporto di lavoro di fatto anche quando il lavoro è stato svolto per mero favore (sentenze Cass. n. 2232 del 4/3/1982 e Cass. n. 3273 del 7/3/1990).  Con il Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. altresì sono state focalizzate ora ancor meglio queste posizioni di tutela e di garanzia e nell’ambito di qualsiasi organizzazione di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Il caso ed il ricorso alla Corte di Cassazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;interno di un laboratorio di panetteria il figlio del titolare dell’azienda, per togliere un residuo della lavorazione ha inserita una mano in una impastatrice ed ha subito un trauma da schiacciamento perché la stessa è stata trascinata all’interno di un rullo rotante. Al titolare è stato mosso l&#8217;addebito di aver consentito l&#8217;uso del macchinario privo di apparato di segregazione delle parti in movimento nonché di microinterruttore di sicurezza e per questo lo stesso è stato condannato dal Tribunale in ordine al reato di cui all&#8217;articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. La pronunzia di condanna è stata confermata dalla Corte d&#8217;Appello per cui l’imputato ha fatto successivamente ricorso alla Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel formulare tale ricorso il titolare della panetteria ha addotto alcune motivazioni lamentando in primis che erroneamente era stato ritenuto che la vittima prestasse attività lavorativa nel laboratorio, in quanto si trattava in realtà del proprio figlio che si trovava occasionalmente nei locali del laboratorio senza che tuttavia vi svolgesse attività lavorativa; e sostenendo che altrettanto occasionalmente lo stesso ebbe ad intervenire sulla macchina impastatrice.  Secondo il ricorrente, quindi,  era stato individuato un rapporto di collaborazione senza averlo in alcun modo dimostrato ed ancora non era stato considerato che la condotta della vittima era stata del tutto eccezionale ed imprevedibile e come tale aveva quindi determinato l&#8217;interruzione del nesso causale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Le decisioni della Suprema Corte.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La  Corte di Cassazione ha però ritenuto il ricorso infondato sostenendo che l&#8217;indagine compiuta dalla ASL nel laboratorio di panetteria aveva consentito di appurare che il giovane infortunato lavorava nell’azienda sia tenendo la contabilità che prestando aiuto nel laboratorio, sia pure saltuariamente, e ponendo in evidenza che “<em>la disciplina legale e particolarmente il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro; e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente in un&#8217;impresa familiare’</em>”. “<em>Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2 nel testo novellato dal Decreto Legislativo n. 242 del 1996”, prosegue la Sez.  IV,  “innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l&#8217;accento, ai fini dell&#8217;individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell&#8217;impresa, sull&#8217;esistenza di poteri decisionali. </em> <em>Si fa leva, quindi, precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha posto altresì in rilievo che “<em>tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato articolo 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione” </em>per cui la stessa conclude, con riferimento al caso in esame, che la relazione di fatto porta alla applicabilità della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e che correttamente è stata ritenuta dalla Corte di Appello l&#8217;esistenza del rapporto di lavoro e dei connessi obblighi in materia antinfortunistica  pur in presenza del vincolo familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>Del resto</em>”, prosegue la Sez. IV, “<em>già nel passato questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di focalizzare il rapporto di lavoro subordinato sulla reciproca relazione di fatto tra i soggetti che vi sono coinvolti; configurandolo anche quando il lavoro viene svolto per mero favore (Cass. 4, 4 marzo 1982, n. 2232; Cass. 4, 7 marzo 1990 n. 3273). Questa configurazione dei ruoli e delle responsabilità all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione del lavoro si rinviene pure nel Testo Unico per la sicurezza che ha compiuto una più estesa opera definitoria, senza tuttavia modificare significativamente i tratti delle figure indicate”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, infine, la ipotizzata interruzione del nesso causale legata ad una condotta straordinaria ed imprevedibile del lavoratore, la Suprema Corte ha tenuto a ribadire quanto più volte indicato in precedenti sentenze e cioè che “<em>la disciplina prevenzionistica mira a tutelare pure il lavoratore dai suoi stessi errori, purché essi non siano completamente esorbitanti rispetto alla attività in atto</em>”. Nel caso in esame, conclude la Sez, IV, “<em>la condotta del lavoratore si era inserita appieno nell&#8217;area di rischio tipica della lavorazione, quella del contatto improprio con le parti in movimento delle macchine per impastare utilizzate nel laboratorio di panetteria, per cui tale rischio avrebbe dovuto essere adeguatamente previsto e governato dall&#8217;imputato”</em>.</p>
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		<title>Procedure SGSL</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[SGSL]]></category>

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		<description><![CDATA[Ogni procedura, modello, schema di documento è in formato WORD, quindi modificabile ed adattabile alla propria realtà aziendale, in modo da contestualizzare il manuale SGSL al proprio ciclo produttivo ed organizzativo. OHSAS 18001]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="koment"><a onclick="javascript:window.open(this.href, &quot;bloggerPopup&quot;,  &quot;toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=400,height=450&quot;);  return false;" href="https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4399388890498771192&amp;postID=2163843147140907483&amp;isPopup=true"> </a></div>
<div style="clear: both; text-align: center;"><a style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" href="http://2.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/TDc8-57po0I/AAAAAAAAA50/Sr0TuzNYdVY/s1600/ohsas1.png"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_uasvWinZ0Ik/TDc8-57po0I/AAAAAAAAA50/Sr0TuzNYdVY/s320/ohsas1.png" border="0" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Il  SGSL  definisce le modalità per individuare, all’interno della  struttura  organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i  processi e  le risorse per la realizzazione della politica aziendale di  prevenzione,  nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.</span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: navy;"><span><strong>OBIETTIVI</strong></span></span></strong></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span>ridurre   progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul   lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie   correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i   dipendenti o i terzi;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>aumentare  l’efficienza e le  prestazioni dell’azienda;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>contribuire a migliorare i  livelli di salute e  sicurezza sul lavoro;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>migliorare  l’immagine interna  ed esterna dell’azienda.</span></span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: navy;"><span><strong>VANTAGGI</strong></span></span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span>Efficacia   giuridica alla luce dell’art. 30 del D. lgs. 81/08 e s.m.i.;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Efficacia economica: apporta  risparmi nella  gestione complessiva aziendale;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Efficacia Prevenzionale:  consente una reale diminuzione del  fenomeno infortunistico.</span></span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Consorzio  Infotel propone una raccolta di  tutto ciò che attiene la redazione del  “<strong> </strong><strong><em>MANUALE DEL  SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  DEI LAVORATORI</em></strong>”  tramite procedure e modelli  gestionali ed operativi, che seguono il  datore di lavoro e il RSGSL  nella compilazione dei passaggi fondamentali  per tutto ciò che attiene:</span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span>Politica   di Salute e Sicurezza;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Identificazione  dei pericoli,  valutazione dei rischi e determinazione dei controlli;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Risorse, ruoli,  responsabilità, deleghe e  autorità;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Comunicazione,  partecipazione  e consultazione;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Documentazione del sistema;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Misura e monitoraggio della  prestazione;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Valutazione della conformità;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Indagine incidenti/infortuni,  azioni  correttive, non conformità;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Audit interno;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>Riesame  della Direzione.</span></span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>La   documentazione proposta contiene in tutto 71 file così suddivisi:</span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>PROCEDURE  GESTIONALI DI SICUREZZA  n. 10;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>PROCEDURE   OPERATIVE DI SICUREZZA n. 8;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>MODELLI GESTIONALI  DI SICUREZZA n.  24;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>MODELLI  OPERATIVI  DI SICUREZZA n. 29;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>Manuale Fac  simile;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>Schema Documento  Valutazione  Rischi;</em></strong></span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span><strong><em>Schema  Piano di  Emergenza ed Evacuazione.</em></strong></span></span></li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><strong><em> </em></strong></span></span></div>
<div style="font-family: Georgia,&quot;Times New Roman&quot;,serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><span style="color: red;"><strong>Ogni  procedura, modello, schema  di documento è in formato WORD,</strong></span> quindi modificabile ed  adattabile alla propria realtà aziendale, in  modo da contestualizzare il  manuale SGSL al proprio ciclo produttivo ed  organizzativo.</span></span></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a title="info SGSL" href="mailto:info@consorzioinfotel.it"><span style="font-size: medium;"><strong>Per Info Clicca Qui</strong></span></a></span></p>
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		<item>
		<title>Tutto Lavoro check listi dvr</title>
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		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[tutto Lavoro sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[
Pratica raccolta di materiale tecnico per  assolvere a tutti gli adempimenti normativi e redigere in maniera  totalmente originale e personalizzata i documenti di valutazione dei  rischi (DVR, DUVRI, PE, ecc.).
L’obiettivo è  quello di rendere autonomo il valutatore in tutti gli aspetti della  sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando così eventuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="scopri tutto lavoro" src="http://www.infotelshop.com/images/TL/tuttolavoro.jpg" alt="" width="498" height="100" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pratica raccolta di materiale tecnico per  assolvere a tutti gli adempimenti normativi e redigere in maniera  totalmente originale e personalizzata i documenti di valutazione dei  rischi (DVR, DUVRI, PE, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo è  quello di rendere autonomo il valutatore in tutti gli aspetti della  sicurezza nei luoghi di lavoro, evitando così eventuali sanzioni da  parte degli organi competenti ed aiutando il datore di lavoro e il RSPP  ad evitare infortuni ed incidenti .</p>
<h1 style="text-align: justify;">Elenco materiale</h1>
<h2 style="text-align: justify;">Check List</h2>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Infotel mette  a disposizione dei propri clienti un insieme di liste di controllo per  organizzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e gestire gli interventi  di miglioramento per evitare infortuni ed incidenti.</p>
<p>La check  list è uno strumento di supporto per le imprese,i consulenti e i tecnici  della sicurezza per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul  lavoro .</p>
<p>Il fine è quello di generare un monitoraggio sulle  condizioni delle aziende per verificare se tutto sia “in regola”.</p>
<p>L’elenco,  non certo esaustivo, contiene i principali aspetti che devono essere  garantiti.</p>
<p>Si augura così al valutatore un buon lavoro</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Tutto Cantieri" href="http://www.infotelshop.com/shop/articoli.aspx?idArt=89"></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Modulistica</h2>
<p style="text-align: justify;">Raccolta di modelli operativi previsti dal D.  Lgs. 81/08 e s.m.i. per la sicurezza nei luoghi di Lavoro.</p>
<p>Tra i  modelli sono presenti: autocertificazioni, Infortuni, Lavoratrici Madri,  Nomine figure Aziendali,Verbali e tanti altri ancora..</p>
<h2 style="text-align: justify;">Schede di sicurezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Le schede di  valutazione dei rischi riportano la classificazione dei rischi in  termini di Danno e Probabilità, le relative Misure di Prevenzione e  Protezione ed i DPI obbligatori (Dispositivi di Protezione Individuale).  Per le macchine e attrezzature è riportata inoltre la scheda tecnica  con le procedure di utilizzo da svolgere in sicurezza.</p>
<p>Sono  indispensabili per la redazione del D.V.R.</p>
<p>Alcuni settori sono:  Alberghi, Falagnameria, Autocarrozerie, Raccolta Rifiuti, Scuole ecc.</p>
<p>Pratico  ed Efficiente pacchetto contenente numerose schede di valutazione dei  rischi realizzate in formato Microsoft Word per essere facilmente  modificate e personalizzate.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Doc  sicurezza</h2>
<p style="text-align: justify;">Documenti tipo per  redigere la valutazione dei Rischi, il Registro Antincendio, il Duvri e  il piano di emergenza ed evacuazione.</p>
<p>Gli schemi riportati sono  in formato Word per consentire l&#8217; inserimento dei dati anagrafici, del  personale e le valutazioni dei Rischi.</p>
<p>In questo modo l&#8217; utente  ha la possibilità di personalizzare e contestualizzare le propri  valutazioni senza l&#8217; ausilio di software esterni</p>
<h2 style="text-align: justify;">Risorse gratuite</h2>
<p style="text-align: justify;">Materiale tecnico  pubblicato dall’INAIL, dall’ISPESL e da importanti organismi paritetici  comprendente manuali di sicurezza, liste di controllo luoghi di lavoro,  fogli di calcolo per l’esposizione al rischio rumore e vibrazioni  meccaniche, linee guida agenti fisici, sostanze pericolose, ecc.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Ebook 106</h2>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">D.Lgs 81 MODIFICATO 106</h2>
<p><span style="font-size: x-large;"><a title="scopri tutto lavoro" href="http://www.infotelshop.com/shop/articoli.aspx?idArt=91"><strong>Acquista tutto lavoro</strong></a></span></p>
<img src="http://www.infotelsistemi.com/?ak_action=api_record_view&id=2658&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>aggiornamento cantieri system</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2010/05/aggiornamento-cantieri-system/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento cantieri system]]></category>

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		<description><![CDATA[SICUREZZA CANTIERI: Soluzioni Software Consorzio Infotel





Sezione Software Consorzio Infotel
Per chi ha la versione 3.5 di Cantieri System è disponibile al seguente indirizzo:
http://software.consorzioinfotel.it/index.php?option=com_remository&#38;Itemid=0&#38;func=select&#38;id=9&#38;orderby=2&#38;page=2
la patch che consente di passare alla versione 3.5.2.
Questa versione risulta molto più efficiente, gestendo al meglio i costi di sicurezza (sia quelli speciali che quelli di fase), nonchè contenente una revisione ed un miglioramento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>SICUREZZA CANTIERI: Soluzioni Software Consorzio Infotel</strong></p>
<p></span>
</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.consorzioinfotel.it/software/494_cantieri.asp"><img style="border: 0px solid black;" src="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_images/img/CANTIERIBAN.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a title="Sicurezza Cantieri" href="http://www.consorzioinfotel.it/software/494_cantieri.asp"><img style="border: 0px solid black;" src="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/e107_images/newspost_images/2009/cantieri%20system.png" alt="" width="150" height="53" /></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></p>
<p>Sezione <a title="Software Consorzio Infotel" href="http://software.consorzioinfotel.it/">Software Consorzio Infotel<img style="border: 0px solid black; float: none;" src="http://software.consorzioinfotel.it/templates/forex-trading/images/logo1.gif" alt="" width="57" height="57" /></a></p>
<p>Per chi ha la versione 3.5 di <strong>Cantieri System</strong> è disponibile al seguente indirizzo:</p>
<p><a href="http://software.consorzioinfotel.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=0&amp;func=select&amp;id=9&amp;orderby=2&amp;page=2">http://software.consorzioinfotel.it/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=0&amp;func=select&amp;id=9&amp;orderby=2&amp;page=2</a></p>
<p>la patch che consente di passare alla versione 3.5.2.</p>
<p>Questa versione risulta molto più efficiente, gestendo al meglio i costi di sicurezza (sia quelli speciali che quelli di fase), nonchè contenente una revisione ed un miglioramento delle funzionalità in generale.</span></p>
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		<title>Faq condominio</title>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>

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		<description><![CDATA[Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.
Con riferimento ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.</p>
<p>Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III.</p>
<p>Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (<em>Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229</em>), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro.</p>
<p>Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente&#8230;&#8230;</p>
<p><a title="scarica faq sicurezza" href="http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/download.php?view.281"><strong>Scarica Faq Ministero</strong></a></span></p>
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		<title>Valutazione stress lavoro correlato</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2010/05/valutazione-stress-lavoro-correlato/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione stress lavoro correlato]]></category>

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		<description><![CDATA[Al fine di contribuire ad un’adeguata gestione dei rischi psicosociali, negli ultimi anni l’ISPESL ha adottato una strategia avente l’obiettivo di realizzare un sistema a rete della ricerca scientifica nel settore della salute e sicurezza occupazionale, sia a livello nazionale che internazionale e con il confronto con le parti sociali.

L’attuale quadro normativo di tutela della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al fine di contribuire ad un’adeguata gestione dei rischi psicosociali, negli ultimi anni l’ISPESL ha adottato una strategia avente l’obiettivo di realizzare un sistema a rete della ricerca scientifica nel settore della salute e sicurezza occupazionale, sia a livello nazionale che internazionale e con il confronto con le parti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">
L’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, oltre ad aver specificamente individuato lo “stress lavoro-correlato” come uno dei rischi oggetto sia di valutazione, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, puntualmente richiamato dal decreto stesso, sia di una conseguente adeguata tutela, ha altresì demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute sicurezza del lavoro, il compito di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato”.</p>
<p style="text-align: justify;">
Pertanto, è evidente il ruolo attuale della ricerca scientifica sui rischi psicosociali nel fornire rigorosi contributi, fondati sulle evidenze scientifiche, per l’elaborazione di strumenti certi per la predisposizione di procedure per la valutazione e gestione del rischio psicosociale, anche attraverso l’individuazione e la diffusione di buone pratiche.</p>
<p style="text-align: justify;">
In particolare l’ISPESL, attraverso una fitta rete di collaborazioni internazionali, ha condotto attività di ricerca specifiche, come nel caso del progetto PRIMA-EF (Psychosocial RIsk Management- European Framework) sulla gestione dei rischi psicosociali (Leka et al 2008; Natali et al, 2008; PRIMA-EF Network, 2009) e del nuovo progetto PRIMA-ET (Psychosocial RIsk MAnagement &#8211; vocational Education and Training).</p>
<p style="text-align: justify;">
Dopo un’attenta analisi di benchmarking su come è stata gestita la problematica relativa allo stress nei diversi paesi dell’Unione Europea (Iavicoli et al, 2009), si è scelto di applicare e contestualizzare per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato il Modello Management Standards approntato dall’Health and Safety Executive (HSE), validato nel Regno Unito e nella Repubblica Irlandese su più di 26.000 lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">
Il modello proposto (metodologia ISPESL- HSE), contestualizzato alla normativa vigente, è in corso di validazione in Italia (termine previsto entro il 2010) su circa 6.000 lavoratori di aziende afferenti ai diversi settori produttivi, si propone di fornire al datore di lavoro, un valido percorso utilizzabile per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, basato su principi solidamente supportati dalla letteratura scientifica, in linea con quanto previsto dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.
</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="pdf" href="http://www.ispesl.it/documenti_catalogo/Metodologia%20ISPESL-HSE.pdf"><strong>scarica PDF</strong></a></p>
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		<title>Infortuni stradali: occhio al martedì</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2010/05/infortuni-stradali-occhio-al-martedi/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio infortunistico dell’INAIL]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Rapporto statistico 2009 del Casellario centrale dell'INAIL. Danni alla persona in aumento: i colpi di frusta le lesioni più ricorrenti. Lombardia, Lazio e Campagna le regioni col numero più elevato di sinistri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La maglia nera per numero di infortuni da RC Auto<strong> </strong>spetta alla Lombardia, seguita da Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. Questo in numeri assoluti ma &#8211; in relazione al parco veicolare e al numero di residenti &#8211; sono la Puglia e le Marche ad aggiudicarsi il record negativo, mentre le più virtuose sono Valle D&#8217;Aosta, Molise e Trentino Alto Adige. È quanto emerge dall&#8217;ultimo Rapporto statistico del Casellario centrale infortuni INAIL,<strong> </strong>che riporta i dati sugli incidenti accaduti nel 2008 e indennizzati  entro il mese di ottobre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati  mettono in risalto che i danni risarciti aumentano ma l&#8217;incremento non è la diretta conseguenza di un maggior numero di incidenti, ma fondamentalmente l&#8217;effetto di una più rapida liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione a seguito anche delle nuove procedure dell&#8217;indennizzo diretto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le analisi del Casellario lo scarto tra gli incidenti con conseguenze fisiche segnalati dai dati Aci-Istat &#8211; con riferimento agli incidenti stradali avvenuti nel 2008, e quanto viene rilevato, per lo stesso periodo, nel Rapporto Statistico del Casellario &#8211; è un indizio delle possibili frodi assicurative come viene spesso lamentato dalle imprese del settore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sfiorati i 366mila incidenti: 20.713 sono in itinere.</strong> Nel 2008 i danni alla persona derivanti da incidenti stradali, comunicati dalle assicurazioni, sono stati 365.694. I risarcimenti delle polizze assicurative private di carattere facoltativo riguardanti eventi di  derivazione stradale sono pari a 18.404. Gli indennizzi dell&#8217;INAIL per infortuni in itinere (quelli nel tragitto casa/lavoro e lavoro/casa) e infortuni sul lavoro derivati dal rischio strada  ammontano  a 20.713.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le vittime: un terzo sono giovani.</strong> Entrando nel merito delle casistiche monitorate, emerge che le persone maggiormente coinvolte sono i più giovani. Quasi un terzo degli infortunati sulle strade (31%), infatti, ha tra i 18 e i 29 anni.  Oltre 66.200 sono stati i giovani coinvolti in incidenti stradali e infortunati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Di martedì il record di sinistri.</strong> Il &#8220;giorno nero&#8221; della settimana è  il martedì, in cui si registra il record con oltre 56.300 casi (+18,5% sul 2007, il 15,4% del totale). Vengono, subito dietro, il mercoledì e il venerdì. Crescono gli infortuni anche il sabato (+12,8%). Ottobre è il  mese più a rischio, seguito dai mesi di novembre e maggio, in cui avvengono circa 1/3 degli infortuni stradali di tutto l&#8217;anno.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Maglia nera alla Lombardia.</strong> La regione con il maggior numero di incidenti stradali monitorati dal Casellario è la Lombardia (quasi 38.000), seguita dal Lazio (31.300), dalla Campania (31.100), dalla Sicilia (30.000) e dalla Puglia (25.900). Per numero di infortuni la &#8220;top five&#8221; rimane pressoché identica: maglia nera alla Lombardia con poco più di 45.000 infortuni stradali, la Campania con 40.100, il Lazio con 38.200, la Sicilia con 37.200 e la Puglia con 35.300.  Questo in numeri assoluti, che dipendono dalla circostanza che si tratta delle regioni fra quelle a più alta densità di popolazione. Se si considera, invece, la frequenza relativa di infortunio rispetto al parco veicolare (per 10.000 veicoli), la maglia nera va alla Puglia seguita dalle Marche, dalla Calabria, dalla Campania e dalla Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lesioni: i colpi di frusta sono il 42%.</strong> Infine, la lesione maggiormente riscontrabile negli incidenti stradali è il colpo di frusta (il 42% del totale degli infortuni). Le Regioni dove si registrano più colpi di frusta sul totale degli incidenti sono l&#8217;Umbria (oltre 3000 casi su 5.600 infortuni), il Piemonte, le Marche, la Lombardia e con un notevole scarto, il Lazio. Le altre lesioni più comuni sono lussazione e distorsione (27,2%),  trauma (12%).</p>
<p>fonte inail</p>
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		<title>Disneyland Paris: più incidenti che in edilizia</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2010/05/disneyland-paris-piu-incidenti-che-in-edilizia/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sicurezza cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Per i visitatori europei il parco Disneyland Paris francese vende favole. Ma i recenti suicidi di due lavoratori hanno scoperchiato lo scenario sinistro di condizioni di lavoro ai limiti del tollerabile. Questo secondo il giornalista John Lichfield &#8211; del quotidiano britannico &#8220;The Indipendent&#8221; &#8211; che, in un articolo sul numero di ieri &#8211; descrive una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per i visitatori europei il parco Disneyland Paris francese vende favole. Ma i recenti suicidi di due lavoratori hanno scoperchiato lo scenario sinistro di condizioni di lavoro ai limiti del tollerabile. Questo secondo il giornalista John Lichfield &#8211; del quotidiano britannico &#8220;<a href="http://www.independent.co.uk/">The Indipendent</a>&#8221; &#8211; che, in un <a href="http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-dark-side-of-disneyland-paris-1964505.html">articolo</a> sul numero di ieri &#8211; descrive una situazione di tagli drastici dell&#8217;occupazione accompagnata, tuttavia, dall&#8217;aumento dei turisti che accorrono attratti dai prezzi scontati.</p>
<p>A tutti i lavoratori del parco giochi, inoltre &#8211; dai pasticcieri ai membri del cast che sfilano nelle parate quotidiane travestiti da Pippo e Paperino &#8211; viene richiesto di lavorare più ore e per sei giorni a settimana, mentre il salario rimane appena al di sopra dei minimi sindacali. Il numero degli infortuni è salito, invece, a 1.500 l&#8217;anno: uno ogni 10 lavoratori, un tasso superiore a quello del settore dell&#8217;edilizia, il più tristemente famoso per il numero di incidenti.</p>
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		<title>Adeguare le indennità costa 110 milioni</title>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Il ministro fornisce una prima stima nel corso del question time alla Camera: "Il problema è avvertito dal governo, ma non possiamo non guardare all'obiettivo di stabilità di finanza pubblica"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;onere economico stimato per l&#8217;adeguamento delle indennità che l&#8217;INAIL eroga per il &#8220;danno biologico&#8221; conseguenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali è, per il primo anno, di 110 milioni di euro. La stima è stata fornita dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, durante il <em>question time</em> alla Camera.</p>
<p>Sacconi ha ricordato che &#8220;oggi non abbiamo la rivalutazione automatica perché la riforma del 2000 non l&#8217;ha prevista. Non è, quindi, possibile procedere in via amministrativa: serve una innovazione legislativa&#8221;. E riferisce che una &#8220;prima approssimazione degli oneri è di 110 milioni nel primo anno e fino a 370 milioni nel 2020&#8243;.</p>
<p>Ma &#8211; osserva &#8211; &#8220;in questi giorni non possiamo non guardare all&#8217;obiettivo di stabilità di finanza pubblica&#8221;. Insomma, conclude Sacconi, si tratta di un &#8220;problema avvertito dal governo, ma la risposta potrà essere trovata entro questi limiti&#8221;.</p>
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		<item>
		<title>lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni</title>
		<link>http://www.infotelsistemi.com/2010/05/lavori-o-servizi-la-cui-durata-non-sia-superiore-ai-due-giorni/</link>
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		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d lgs 81]]></category>
		<category><![CDATA[infotel]]></category>
		<category><![CDATA[lavori o servizi la cui durata non sia]]></category>
		<category><![CDATA[superiore ai due giorni]]></category>

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		<description><![CDATA[Che cosa si intende per “lavori o  servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi  dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008 ?

(Risposta a  quesito del 28 aprile 2010)
In via preliminare, si osserva che  la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Che cosa si intende per “lavori o  servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi  dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008 ?<br />
</strong><br />
(Risposta a  quesito del 28 aprile 2010)</p>
<p>In via preliminare, si osserva che  la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso  l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di  servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di  rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso  diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela  quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco  temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero  per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di  interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni  manutentive).<br />
Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni  di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un  arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e  derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche,  effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole  durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare &#8211;  tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione  lavorativa.<br />
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei  casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.</p>
<p><em>fonte  lavoro.gov</em></p>
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