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Qual è il numero di addetti da designare per la gestione delle emergenze?

dom, feb 7, 2010

sicurezza lavoro

Il testo unico non specifica il numero degli addetti, infatti, l’articolo 43 parla di numero sufficiente,che gli stessi devono disporre di attrezzature adeguate e che bisogna tener conto delle dimensioni ovvero dei rsichi specifici dell’azienda o dlel’unità produttiva.

comunque, l’articolo 18 comma 1 lettere b) e c) stabilisce:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

A mio avviso il datore di lavoro dovrebbe preferire per tali incarichi lavoratori che siano già abituati a prestare aiuto ad altre persone (volontari, protezione civile etc..)
Per quanto riguarda ilnumero degli addetti, è necesario garantire la presenza di almeno un addetto per l’intero orario di lavoro.

si ricorda che per quanto riguard ai cantieri l’ALLEGATO XV specifica che il PSC deve riportare l’organizzazione della gestione delle emergenze, antincendio, primo soccorso.

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