Pimus
Mi accingo nell’elaborazione del PIMUS? cosa deve contenere esattamente? se non è necessario il progetto , cosa deve contenere il disegno del ponteggio?
per quanto riguarda i contenuti del pimus, i contenuti minimi sono specificati all’ALLEGATO XXII del d.lgs. 81/08 e s.m.i
In particolare, è previsto il progetto nei casi di cui all’articolo 133, mentre in ogni caso il PIMUS deve contenere il disegno esecutivo così come specificato all’ALLEGATO XXII al punto 5:
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.
Chi deve redigere il PIMUS?
Il redattore del PiMUS deve essere una “persona competente”
Per competente si può intendere:
1) il datore di lavoro che in qualche modo ha direttamente maturato esperienze nel campo dei ponteggi
2) il tecnico interno/esterno abilitato a progettare un ponteggio
3) il preposto ai lavori
4) il soggetto RSPP che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
5) il soggetto ASPP o altro con competenze tecniche nel campo dei ponteggi
Si evidenzia che l’eventuale nomina di un soggetto competente per la redazione del PiMUS, non esonera il datore di lavoro da eventuali responsabilità.
quando è richiesto il progetto del ponteggio?
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto.
(art.133 dlgs 81/08 così come modificato ed integrato dal dlgs 106/09)
A quale distanza massima dal fabbricato è consentito montare il ponteggio?
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. ( art 138 del dlgs 81/08 e s.m.i.)
Il dlgs 106, in particolare, è intervenuto su tale articolo: nella sua versione originaria il dlgs 81 riportava 30 centimetri; il dlgs 106 ha riportato tale valore a 20 centimetri.
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gio, dic 3, 2009
cantieri, sicurezza cantieri