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D lgs 81 ultime modifiche 2009

La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell’Esecutivo.

L’approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs. 81

Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all’originario D.Lgs. 81/2008.

La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi.
La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l’approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un’eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche.

Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di:


- Comunicazione all’Inail o all’Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell’evento;
- Divieto di visite mediche obbligatorio “preassuntive” da parte del medico competente;
- Valutazione dello stress da lavoro correlato;
- Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi

La mancata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. sulla sicurezza sul lavoro (approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo) ha ampliato i margini temporali per il varo delle modifiche da parte dell’Esecutivo.

Infatti la legge delega (l. n. 123/2007) contempla la possibilità di prorogare di 3 mesi il termine inizialmente previsto per il 16 maggio, pertanto, ora posticipato al 16 agosto.
Tuttavia prosegue il lavoro per giungere ad un testo il più possibile condiviso da tutti gli organismi interessati.

La road map, infatti, prevede dei tempi molto stretti per ricevere l’adesione della Conferenza Stato-Regioni, il cui parere è vincolante (al contrario di quello delle Commissioni): il 20 aprile è previsto un tavolo “tecnico” che dovrebbe sciogliere tutti i nodi, per poi arrivare al 30 del mese in corso al tavolo “politico” ed incassare l’approvazione dell’organo in cui le Regioni trovano spazio per intervenire negli atti governativi.

Oltre che per una condivisione “politica” delle scelte, l’adesione della Conferenza è indispensabile anche per il funzionamento di alcuni meccanismi previsti dalla normativa in studio, in quanto (tramite le Asl) le Regioni dovranno gestire il controllo nelle aziende, mentre altri controlli saranno a carico dello Stato e dei suoi ispettori (ad esempio i cantieri).

In ogni caso rimarrebbero saldi i principi fondamentali, ispiratori della riforma: semplificazione delle procedure, riforma dell’apparato sanzionatorio e delle singole sanzioni, principio della bilateralità azienda-lavoratore nella gestione complessiva della sicurezza.

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1 Commenti per Questo Post

  1. admin Says:

    Slitta ad agosto il decreto correttivo che modificherà il dlgs 81/08. La versione definitiva del correttivo potrà essere conclusa entro il prossimo 16 agosto, anziché il 16 maggio, al fine di avere un più ampio margine di tempo per chiudere positivamente il tavolo tecnico con le Regioni e per far ripartire il dialogo con le parti sociali, in particolare con la Cigl che ne ha evidenziato il contrasto con i tre capisaldi del diritto (codice civile, codice penale e Statuto dei Lavoratori), con la prevedibile apertura di diffusi contenziosi.

    L’extra proroga prevista per rivisitare la portata del correttivo, contemplata nella legge delega 123 del 2007, è stata dovuta in quanto la prima bozza del correttivo licenziata lo scorso 27 marzo dal Consiglio dei Ministri non è ancora stata inviata alle commissioni parlamentari per il parere di conformità. Il prossimo 20 aprile è, invece, in programma una riunione tecnica della Conferenza Stato-Regioni, il cui obiettivo è quello di definire un testo il più possibile condiviso.

    Il correttivo che vedrà luce seguirà comunque le direttrici tracciate dal Governo: semplificazione, potenziamento della bilateralità e rivisitazione dell’apparato sanzionatorio. In particolare su quest’ultimo, il Governo è partito dall’assunto di base che il vecchio regime previsto dal Dlgs 626/1994 è sempre stato considerato da tutti gli esperti della sicurezza una sorta di testo sacro. Proprio per questa motivazione il vecchio regime sanzionatorio della 626 è stato attualizzato con il tasso di inflazione cumulato nel tempo, che darebbe il 36%, e andando oltre si è stabilito di aumentare il vecchio regime di una misura pari al 50% delle sanzioni del 1994. Questo, rispetto al dlgs 81/2008, fa si che alcune sanzioni siano maggiori e altre minori. Ma Andando oltre la 626 e il Dlgs 81, si è stabilito un meccanismo di adeguamento della sanzione mediante avviene un adeguamento della stessa con una certa periodicità, evitando che a distanza di tempo sia necessaria un’altra legge che adegui nuovamente il regime sanzionatorio ai tassi di inflazione reali.

    Sulla stessa scia, è stato confermato l’arresto obbligatorio (da 4 a 8 mesi) nel caso di mancata valutazione dei rischi nei settori più pericolosi e fino a sei mesi nel caso di mancato rispetto dell`ordine di sospensione dell`attività per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza.

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